Controlli Import - Controlli fitosanitari sui vegetali e prodotti vegetali in importazione ed esportazione
Attività di controllo su spedizioni di vegetali e prodotti vegetali originari di Paesi terzi ai fini dell’introduzione nel territorio dell’Unione Europea
Direttiva 2000/29/CE del Consiglio dell’8 maggio 2000
Regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2016
Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017
Accordo sull’applicazione delle Misure Sanitarie e Fitosanitarie (SPS Agreement) - Final Act of the Uruguay Round of Multilateral Trade Negotiations -Marrakesh 15 Aprile 1994
IPPC. 1997. International Plant Protection Convention. Rome, IPPC Secretariat, FAO.
ISPM 5. Glossary of phytosanitary terms. Rome, IPPC Secretariat, FAO.
ISPM 12. Guidelines for phytosanitary certificates. Rome, IPPC, FAO.
ISPM 23. Guidelines for inspection. Rome, IPPC, FAO.
ISPM 31. Methodologies for sampling of consignments. Rome, IPPC, FAO.
Decreto Legislativo 2 febbraio 2021, n. 19
Gli ispettori fitosanitari dei Servizi Fitosanitari Regionali competenti per territorio operanti presso i Posti di controllo frontaliero svolgono controlli documentali, d’identità e fisici sulle piante, i prodotti vegetali e altri oggetti regolamentati, con le frequenze e le previste dalle norme comunitarie di riferimento.
L’introduzione di piante, prodotti vegetali o altri oggetti regolamentati può avvenire solo attraverso Punti di Controllo Frontaliero (BCP) autorizzati e riportati sul sito della Commissione Europea (https://ec.europa.eu/food/safety/official_controls/legislation/imports/plants_en).
Gli operatori interessati ad introdurre piante, prodotti vegetali o altri oggetti regolamentati notificano l’arrivo delle partite attraverso la sezione dedicata (TRACES-NT) della piattaforma informatica della Commissione “IMSOC”, redigendo la “Parte I” del DSCE-PP (Documento Sanitario Comune di Entrata). Tale documento contenente tutte le informazioni relative all’origine, alla natura e alle dimensioni della partita, è corredato dal Certificato Fitosanitario emesso dall’Autorità fitosanitaria competente del Paese Terzo, dai documenti commerciali e da ogni altro documento utile. L’ispettore fitosanitario competente per territorio del BCP di arrivo della partita effettua controlli documentali, d’identità e fisici sulle piante, i prodotti vegetali e altri oggetti regolamentati, con le frequenze e le previste dalle norme comunitarie di riferimento.
I controlli documentali si basano sulla verifica dei documenti forniti dall’operatore commerciale e si concentra in particolar modo sull’analisi del Certificato fitosanitario emesso dall’autorità competente del Paese Terzo, al fine di constatare che tutti i requisiti normativi siano soddisfatti.
I controlli d’identità si basano sulla verifica della corrispondenza tra le informazioni fornite e l’effettiva natura e dimensione della partita.
I controlli fisici si basano sulla verifica dell’assenza della presenza di organismi nocivi. L’ispettore fitosanitario può sottoporre le partite a campionamento e all’analisi, inviando i campioni ad un laboratorio di riferimento.
Qualora tutti i controlli diano esito favorevole, il DSCE-PP è validato e, dal punto di vista fitosanitario, è autorizzato all’ingresso nel territorio dell’Unione Europea.
Qualora i controlli diano esito sfavorevole, il DSCE-PP è rifiutato e alla partita non è consentito l’ingresso nel territorio dell’Unione Europea. Le partite rifiutate, a spese e in accordo con l’operatore, possono essere distrutte, restituite al mittente, inviate ad alto Paese Terzo o, se possibile, sottoposte ad adeguati trattamenti.
In caso di rifiuto di un DSCE-PP l’ispettore fitosanitario, attraverso la sezione “Europhyt” dell’IMSOC notifica il respingimento della partita alla Commissione Europea, al Paese Terzo e in caso di motivi legati alla presenza di organismi nocivi, all’EPPO, inserendo le relative motivazioni.
Il Servizio Fitosanitario Nazionale è l’autorità competente per la protezione delle piante ai sensi dei Regolamenti (UE) 2016/2031 e 2017/625 e provvede all’attuazione delle attività di cui al Capo IV, Sezione 1 del Regolamento (UE) 2016/2031 e al capo V, sezione II del Regolamento (UE) 2017/625.
Il Servizio Fitosanitario Nazionale si articola nel Servizio fitosanitario centrale, nei Servizi fitosanitari regionali per le regioni a statuto ordinario o speciale, nei Servizi fitosanitari delle province autonome per le province di Trento e Bolzano, di seguito denominati «Servizi fitosanitari regionali» e nell’Istituto nazionale di riferimento per la protezione delle piante (Centro di ricerca Difesa e Certificazione del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria, CREA – DC) quale organismo scientifico di supporto per le attività di protezione delle piante.
Al Servizio fitosanitario centrale, istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, Direzione Generale dello sviluppo rurale (DISRV), competono il coordinamento, la collaborazione e i contatti con la Commissione Europea e con i Servizi fitosanitari degli Stati membri dell’Unione, con le Organizzazioni per la protezione dei vegetali dei Paesi terzi e con le Organizzazioni internazionali operanti nel settore fitosanitario.
Ai Servizi fitosanitari regionali compete lo svolgimento, presso i BCP di propria competenza territoriale, dei controlli ufficiali sulle piante, i prodotti vegetali e altri oggetti regolamentati.
I Servizi fitosanitari regionali sono dotati di laboratori ufficiali e li designano, previa verifica dei requisiti, conformemente all’articolo 37 del regolamento (UE) 2017/625, per l’effettuazione di analisi, prove e diagnosi di laboratorio a partire dai campioni prelevati durante i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali svolte nei territori di propria competenza. Si veda l’elenco pubblicato sul sito del Servizio Fitosanitario Nazionale al seguente link https://www.protezionedellepiante.it/laboratori-ufficiali-nazionali/
È istituita la Rete Nazionale dei laboratori per la protezione delle piante di cui fanno parte:
a) l’Istituto nazionale di riferimento per la protezione delle piante (CREA-DC)
b) i laboratori nazionali ufficiali designati dai Servizi Fitosanitari Regionali
c) altri laboratori di ricerca operanti sul territorio nazionale nel settore della protezione delle piante nonché della ricerca e della sperimentazione agraria, inseriti nella rete nazionale dei laboratori.