FONTE: Ministero della Salute
A cura dell’Ufficio 7 della Direzione generale per l’igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione
Normativa di riferimento
Descrizione sintetica delle attività
Il controllo viene eseguito al fine di accertare il rispetto delle condizioni di autorizzazione dei prodotti fitosanitari in circolazione e il loro utilizzo conformemente a tutte le indicazioni riportate nelle etichette, in applicazione delle buone pratiche fitosanitarie.
Consiste nella verifica dello stato autorizzativo dei prodotti fitosanitari, della verifica del periodo di tolleranza, delle registrazioni sulle transazioni dei prodotti fitosanitari della formazione degli operatori, della presenza sul mercato italiano di prodotti non autorizzati in Italia ma prodotti per l’estero o destinati all’estero, dell’etichettatura, del rispetto dei tempi di carenza e del dosaggio dell’appropriatezza del fitosanitario al parassita e di tutte le condizioni per l’utilizzo riportate in etichetta.
Criteri di rischio su cui si basa la programmazione del controllo ufficiale
Nelle note d’indirizzo, emanate dal Ministero della salute, sono riportati criteri e indicazioni per la scelta degli operatori da ispezionare (con priorità in particolare devono essere scelti gli operatori che detengono o fanno uso di maggiori quantità di sostanze, che detengono e fanno uso di sostanze più pericolose, che hanno più lavoratori, etc.).
Luogo e momento del controllo
I luoghi dei controlli sono riportati negli allegati all’accordo sopra richiamato, ogni anno aggiornato con note d’indirizzo. Tali luoghi sono gli esercizi di vendita, i locali dei depositi, i depositi di smistamento, qualora effettuino vendita diretta all’utilizzatore finale di prodotti fitosanitari e presso le attività agricole ed extra agricole. Tuttavia, poiché l’articolo 67 del regolamento n. 1107/2009, successivo alla data di emanazione dell’accordo, prevede che i fabbricanti, i fornitori, i distributori, gli importatori, gli esportatori di prodotti fitosanitari e gli utilizzatori professionali di prodotti fitosanitari debbano tenere le registrazioni, di conseguenza per la verifica del regolamento 1107/2009 devono essere verificati anche tali operatori.
L’accordo sopra richiamato è stato quindi aggiornato con note d’indirizzo prevedendo controlli presso operatori prima non previsti.
Frequenza (o criteri per stabilire frequenza)
La frequenza viene ogni anno aggiornata, con note d’indirizzo, sulla base degli esiti dei controlli dell’anno precedente e sulla base degli operatori del settore presenti, sulla base dei dati di vendita e quindi della valutazione dei rischi. Le note d’indirizzo sono basate anche sulle indicazioni volontarie, stabilite dalla Commissione europea, che ha effettuato una valutazione del rischio tenendo in considerazione i dati di vendita e la percentuale europea di non conformità.
Metodi e tecniche
I metodi e le tecniche utilizzate sono ispezioni per l’autorizzazione del posto di vendita e ispezioni di routine di operatori, audit, campionamento e analisi.
E’ prevista una procedura, riportata sul decreto del Presidente della Repubblica n. 290/2001, che stabilisce i contenuti dei verbali dei prelievi, le quantità che devono essere prelevate i destinatari dei campionamenti e le aliquote che devono essere campionate. Le note d'indirizzo contengono anche delle checklist che sono una guida per le attività di controllo sia per le ispezioni presso i rivenditori, i titolari di autorizzazione, gli importatori paralleli, i produttori, all'importazione.
Provvedimenti sanitari; sanzioni amministrative; sanzioni penali
Il decreto legislativo del 17 aprile 2014 n. 69 stabilisce le sanzioni per le infrazioni alle disposizioni previste dal regolamento CE n. 1107/2009.
Tra le sanzioni più significative sull’immissione in commercio si trovano quelle amministrative per la violazione sull’immissione in commerciosia del prodotto fitosanitario che dell’importazione parallela, sulla classificazione, sul periodo di tolleranza, sull’imballaggio e sull’etichettatura, sulle registrazioni delle transazioni commerciali.
L’articolo 24 del decreto legislativo 150/2012 stabilisce sanzioni amministrative,di cui le più significative riguardano gli obblighi della formazione professionale, dell’uso del mezzo aereo non autorizzato, dell’obbligo della tenuta delle registrazioni dell’uso, etc.
Modalità di rendicontazione, verifica e feedback
Il Ministero della salute raccoglie, con modelli standardizzati stabiliti con note d’indirizzo, i risultati dei controlli.
Le Autorità regionali trasmettono al Ministero della salute gli esiti dei controlli effettuati dalle Autorità sanitarie locali, entro il 31 marzo di ogni anno.
Il Comando Carabinieri per la tutela della salute e l’ispettorato per la tutela della qualità e repressione delle frodi agroalimentari, le agenzie delle dogane trasmettono anche loro i risultati dei controlli dei fitosanitari al Ministero della salute, qualora le loro attività comprendano tali controlli.
Il Ministero della salute trasmette i risultati dei controlli alla Commissione europea entro il 30 giugno nel 2020 ed entro il 31 agosto nei successivi anni.
Autorità Competente Centrale
Ministero della salute - Direzione generale per l’igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione (DGISAN) – Ufficio 7
Ruolo: Autorità competente per l’applicazione del regolamento (CE) n. 1107/2009, ai fini del miglioramento e dell’armonizzazione e del coordinamento delle attività di controllo, emana annualmente delle note d’indirizzo con specifiche indicazioni che tengono conto degli esiti dei controlli degli anni precedenti, effettua inoltre audit sulle Autorità regionali sanitarie e rendiconta le attività di controllo alla Commissione Europea.
Il Comando Carabinieri per la tutela della salute e l’Ispettorato centrale per la tutela della qualità e repressioni frodi dei prodotti agroalimentari, nell’ambito delle loro competenze, eseguono controlli sul territorio nazionale.
L’Agenzia delle dogane e gli Uffici periferici del Ministero della salute eseguono controlli all’importazione.
Autorità Competente Regionale
Assessorati alla Sanità delle regioni
Ruolo: pianificazione regionale - coordinamento e attività di audit e di rendicontazione.
Gli Assessorati alla Sanità delle Regioni/Province Autonome pianificano i controlli, raccolgono i risultati dei controlli e li trasmettono al Ministero della salute, programmano ed effettuano audit.
Autorità Competente Locale
Dipartimento di prevenzione servizi SIAN- SPSAL- SISP
Ruolo: Le Autorità sanitarie locali eseguono i controlli, programmano in dettaglio le loro attività, verificano l’efficacia dei controlli, monitorano e rendicontano le attività di controllo.
Laboratori
Alcuni Istituti Zooprofilattici Sperimentali e alcune Agenzie regionali per la protezione ambientale;
Laboratorio dell’Ispettorato repressione frodi della Sicilia.
Ruolo: I laboratori del controllo ufficiale sopra indicati eseguono le analisi, partecipano ai Proficiency test organizzati dall’ Istituto Superiore di Sanità, trasmettono i risultati dei controlli.
L’Istituto Superiore di Sanità organizza i Proficiency test ed esegue le analisi di seconda istanza.
Vedi anche
Nel PNI
Nella Relazione annuale 2015
Sul portale del Ministero della Salute