FONTE: Ministero della Salute
A cura dell’Ufficio 2 della Direzione generale per l’igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione (DGISAN)
Normativa di riferimento
Regolamento UE 625/2017 Regolamento CE 852/2004, Regolamento CE 853/2004, Linee guida sui controlli ufficiali ai sensi dei Reg. CE 854-882/2004.
Descrizione sintetica delle attività
I regolamenti comunitari stabiliscono che le autorità competenti di ogni stato membro effettuino attività di ispettiva e di audit presso gli stabilimenti che producono alimenti, al fine di verificare la conformità alle disposizioni normative. Per ottimizzare i controlli presso tali stabilimenti, le autorità regionali effettuano una pianificazione dei controlli e redigono un proprio piano regionale, secondo le indicazioni che vengono fornite dall’autorità centrale (Ministero della salute) e sulla base delle realtà locali.
Criteri di rischio su cui si basa la programmazione del controllo ufficiale
Le autorità regionali e locali, per poter programmare l’attività ispettiva presso gli stabilimenti, devono necessariamente effettuare una valutazione dei rischi degli stessi, cioè devono individuare quegli stabilimenti nei quali c’è una maggior probabilità che si possa verificare una criticità legata al processo produttivo o alla lavorazione di quel particolare alimento. Tale valutazione dei rischi verrà realizzata anche attraverso la considerazione di eventi o problemi che nel corso degli anni passati si sono verificati negli stabilimenti; ad esempio in caso di emergenze sanitarie, allerte nazionali e comunitarie; problemi riscontrati in corso di ispezione dagli ispettori dell’Unione europea, o da altri organi di controllo nazionali o internazionali; tempo trascorso dall’ultima ispezione.
Le ASL effettuano attività di controllo ufficiale:
Luogo e momento del controllo
Tutti gli stabilimenti che operano nel settore alimentare sono oggetto di verifica da parte dell’autorità competente, che stabilisce la frequenza dei controlli sulla base della valutazione dei rischi. Gli stabilimenti sono controllati dall’autorità competente senza preavviso, in qualsiasi momento della loro attività produttiva o altrimenti, al di fuori dalla normale programmazione dei controlli, nei casi in cui si verifichi una situazione di pericolo per la quale vi è la necessità di effettuare un controllo ispettivo.
Frequenza (o criteri per stabilire frequenza)
Programmazione regionale annuale su ispezioni e audit.
Metodi e tecniche
Le ispezioni negli stabilimenti vengono svolte sulla base di verifiche sulla rispondenza dei requisiti:
Provvedimenti sanitari; sanzioni amministrative; sanzioni penali
Nel caso in cui le conclusioni dei controlli ufficiali evidenzino delle non conformità, deve essere richiesto all’operatore del settore di porre rimedio attraverso l’adozione di un piano d’azione.
Qualora le evidenze siano tali da comportare l’adozione di provvedimenti sanzionatori, è necessaria la formale contestazione all’operatore e la redazione di appositi atti distinti. La rilevazione di illeciti di natura penale prevede la trasmissione degli atti all’autorità giudiziaria.
Modalità rendicontazione, verifica e feedback
Le autorità regionali al termine di ogni anno hanno l’obbligo di inviare all’autorità centrale (Ministero della salute) gli esiti dei controlli effettuati presso gli stabilimenti dalle proprie autorità sanitarie locali con le relative criticità riscontrate e i provvedimenti adottati al fine di rimuovere tali non conformità.
Autorità competente centrale
Ministero della salute –Direzione generale dell'igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione – Ufficio 2
Ruoli: il Ministero della salute fornisce indirizzo e coordinamento alle autorità regionali e raccoglie le informazioni sugli esiti dei controlli effettuati presso gli stabilimenti dalle proprie autorità sanitarie locali con le relative criticità riscontrate e i provvedimenti adottati.
Inoltre, l’autorità competente centrale (Ministero della salute) effettua un'attività di supervisione mediante lo svolgimento di audit di settore sulle autorità competenti regionali e locali, ai sensi del regolamento 882/2004, e di ispezioni degli stabilimenti.
Autorità competenti Regionali
Assessorati alla Sanità
Ruoli: Le autorità regionali hanno il compito di:
Autorità competenti locali
ASL
Ruoli: Le autorità competenti locali (ASL) hanno il compito di:
L’elaborazione delle rendicontazioni previste e il loro invio all’autorità regionale.
Vedi anche
Nel PNI
Nella Relazione annuale 2015
Sul portale del Ministero della Salute