Sei in: Home > 3. Organizzazione e gestione dei controlli ufficiali > Alimenti e sicurezza alimentare - d. Controlli per import/export > Scambi Intra-UE - Controlli veterinari su prodotti di origine animale provenienti da altri paesi della UE

Scambi Intra-UE - Controlli veterinari su prodotti di origine animale provenienti da altri paesi della UE

FONTE: Ministero della Salute

A cura dell’Ufficio 8 della Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari

Normativa di riferimento

  • Regolamento (UE) 2017/625;
     

Descrizione sintetica delle attività
Controlli ufficiali disposti dagli uffici UVAC (Uffici veterinari per gli adempimenti comunitari) del Ministero della Salute ed eseguiti dai servizi veterinari locali sulle partite di prodotti di origine animale provenienti dall’UE e prenotificate dagli operatori commerciali.


Luogo e momento del controllo
Luogo: Struttura (es. stabilimento, distributore etc.) di prima destinazione delle partite provenienti dalla UE.
Momento: all’atto dell’introduzione nella struttura di prima destinazione

Frequenza (o criteri per stabilire frequenza)
Di regola non esiste una frequenza programmata a livello centrale, in particolari situazioni di sospetto o per rischi emergenti è possibile stabilire una programmazione centrale e mirata dei controlli. In caso di risultati sfavorevoli gli UVAC dispongono controlli per sospetto con blocco della merce di medesima tipologia e provenienza.

Metodi e tecniche
Ispezioni, campionamento per analisi e controllo documentale.

Categorizzazione degli eventuali rischi e modalità di applicazione delle categorie di rischio
L’attività di controllo disposta dagli UVAC è effettuata a sondaggio e in maniera non discriminatoria fermo restando l’adozione di misure di controllo rafforzate in caso di accertamento o sospetto di rischio sanitario.

Provvedimenti sanitari; sanzioni amministrative; sanzioni penali
Le partite non conformi possono essere sottoposte a misure di rinvio al di fuori del territorio nazionale o di distruzione oppure possono essere destinate a un trattamento speciale o a qualsiasi altra misura necessaria per garantire la conformità alla normativa e, ove opportuno, ad usi diversi da quelli previsti originariamente.
Sono previste sanzioni per mancata prenotifica agli UVAC dell’arrivo delle merci in ottemperanza agli obblighi previsti dall’art. 13 bis del decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28.

Modalità di rendicontazione, verifica e feedback
Sistema informatico nazionale: SINTESIS
Sistema informatico dell’Unione Europea: TRACES.
Nessun flusso informativo programmato. Se necessario vengono impartite istruzioni su eventuali misure correttive e raccomandazioni.











Autorità Competente Centrale

  • Ministero della Salute – Direzione Generale della sanità animale e dei farmaci veterinari - Ufficio 8
    Ruolo: Raccolta informazioni e dati attraverso il sistema informativo SINTESIS/TRACES e predisposizione della relazione sulle attività di controllo disposte dagli UVAC.
  • Ministero della Salute – Direzione Generale della sanità animale e dei farmaci veterinari – Uffici Veterinari per gli adempimenti Comunitari (UVAC)
    Ruolo: Disposizione dei controlli da effettuare. Questo tipo di attività di controllo è programmata attraverso il sistema informativo SINTESIS e viene effettuato a sondaggio e in maniera non discriminatoria.


Autorità Competente Regionale
Assessorati alla Sanità
Ruolo: Coordinamento attività dei Servizi veterinari delle ASL

Autorità Competente Locale
Aziende Sanitarie Locali (AASSLL) – Servizi veterinari
Ruolo: Esecuzione dei controlli, inclusi eventuali campionamenti per le analisi di laboratorio.

Laboratori
Istituto Superiore di Sanità
Ruolo: Analisi di revisione

Istituti Zooprofilattici Sperimentali
Ruolo: Analisi dei campioni.


Data di pubblicazione: 30 marzo 2020

Tag associati a questa pagina: Scambi intracomunitari


Condividi:

  • Facebook