FONTE: Ministero della Salute
A cura dell’Ufficio 8 della Direzione Generale della sanità animale e dei farmaci veterinari
Normativa di riferimento
Regolamento (UE) 2017/625; Regolamento (UE) 2019/2124; Regolamento (UE) 2019/2128.
Descrizione sintetica delle attività
I depositi doganali riconosciuti ai sensi dell’art. 23 del Reg.( UE) 2019/2124 sono strutture autorizzate al magazzinaggio temporaneo di partite di merci non conformi alla normativa dell’Unione europea e non destinate al mercato interno della UE, ma a Paesi terzi, navi da crociera, basi militari della NATO o degli Stati Uniti. In Italia l’attività di controllo sulle suddette merci immagazzinate presso tali strutture è affidata ai posti di controllo frontalieri (PCF).
Luogo e momento del controllo
Il controllo avviene nei Depositi doganali riconosciuti ai sensi dell’art. 23 del Regolamento (UE) 2019/2124. Tutte le partite sono controllate, sia quelle entrate nel deposito sia quelle uscite verso la destinazione autorizzata dal veterinario.
Frequenza (o criteri per stabilire frequenza)
La normativa dell’Unione europea prevede l’esecuzione di un controllo documentale e d’identità su tutte le partite in entrata e in uscita dal deposito e un controllo materiale solo in caso si sospetti un rischio.
Metodi e tecniche
Ispezione: i PCF verificano i sistemi di controllo posti in atto dagli operatori per garantire la tracciabilità dei prodotti non conformi alla normativa dell’Unione europea ed il loro immagazzinamento in locali differenti da quelli utilizzati per i prodotti conformi destinati al mercato dell’Unione europea. Inoltre, eseguono il controllo dell’igiene dei locali utilizzati a tal scopo e delle attrezzature/strumentazioni per garantire il mantenimento della catena del freddo.
Categorizzazione degli eventuali rischi e modalità di applicazione delle categorie di rischio
La normativa dell’Unione europea prevede l’esecuzione del controllo materiale delle partite solo in caso di sospetto di rischio per la salute umana o animale: il veterinario del PCF responsabile del deposito, pertanto, effettua una valutazione del rischio sulle partite in entrata o in uscita dal deposito.
Provvedimenti sanitari; sanzioni amministrative; sanzioni penali
Sospensione/revoca del riconoscimento del deposito in caso di mancato rispetto delle disposizioni dell’articolo 23 del Reg. (Ue) 2019/2124.
Sanzioni previste dall’articolo 28, commi 2, 3, 4 e 6 del Dlgs 80/2000
Modalità di rendicontazione, verifica e feedback
Le partite in entrata e in uscita dal deposito sono registrate contestualmente al loro ingresso/uscita. La normativa dell’Unione europea (art. 23 Reg. UE 2019/2124) prevede che il registro (da conservare per 3 anni in ogni deposito) contenga obbligatoriamente almeno le seguenti informazioni: natura e quantità del prodotto, paese di origine, PCF di entrata, n. di DSCE (documento sanitario comune d’entrata) o del certificato che accompagna la partita, paese terzo/nave/base militare di destinazione.
Annualmente, la Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci Veterinari (DGSAF) richiede ai veterinari responsabili dei depositi (veterinari del PCF più vicino al deposito doganale) una relazione sull’attività svolta relativa all’anno precedente. La verifica dell’attività svolta presso i suddetti depositi viene realizzata attraverso specifici audit condotti in loco dall’Ufficio 8 DGSAF. L’Audit è finalizzato alla verifica del sistema di controllo messo in atto dai veterinari del PCF e le eventuali criticità riscontrate sono formalizzate attraverso un report e sono oggetto di ulteriori verifiche successive fino all’accertamento da parte dell’Ufficio 8 DGSAF della loro completa rimozione.
Autorità Competente Centrale
Ministero della Salute - Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari-Posti di Controllo Frontalieri (PCF)
Ruolo: effettua i controlli sanitari sulle partite non conformi alla normativa dell’Unione europea destinate a paesi terzi, navi da crociera o basi militari
rilascia il Documento sanitario comune di entrata (DSCE) o il certificato allegato al Reg. UE 2019/2128 per le partite o frazioni di esse che sono destinate a paesi terzi, navi da crociera o basi militari.
invia alla distruzione le partite, o frazioni di esse, non ammesse al transito o all’approvvigionamento delle navi o delle basi militari.
verifica l’efficacia dei sistemi posti in essere per garantire la tracciabilità delle partite anche confrontando i quantitativi di merce in entrata e in uscita dai depositi.
Laboratori
Istituti Zooprofilattici Sperimentali
Ruolo: Analisi dei campioni
Vedi anche
Nel PNI
Nella Relazione annuale 2015
Sul portale del Ministero della Salute