Alimenti di origine animale - Controlli all'importazione

FONTE: Ministero della Salute

A cura dell’Ufficio 8 della Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari

Normativa di riferimento

  • Regolamento (UE) 2017/625;
  • Regolamento (UE) 2019/2130;
  • Regolamento (UE) 2019/1873;
  • Regolamento (UE) 2019/2129;
  • Regolamento (UE) 2019/1715.


Descrizione sintetica delle attività
Controlli ufficiali previsti da norme dell’Unione europea e/o nazionali, diversi dai Piani specifici dell’Unione europea, con organizzazione e programmazione da parte dell’Autorità Competente Centrale


Luogo e momento del controlli
Luogo: Posti di Controllo Frontaliero (PCF)
Momento: prima dell’ingresso nell’Unione europea degli alimenti di origine animale

Frequenza (o criteri per stabilire frequenza)
Controllo documentale: 100% delle partite;
controllo d’identità: 100% delle partite;
controllo materiale: in funzione delle percentuali stabilite dal Regolamento (UE) 2019/2129;
controllo di laboratorio: 3% delle partite presentate per l’ingresso nell’Unione europea come stabilito dal piano di monitoraggio sui controlli di laboratorio previsto dal Reg. (UE) 2019/2130.

Metodi e tecniche
Controllo documentale e d’identità, ispezione veterinaria e campionamento per analisi.
Il campionamento per le analisi può avere scopo di monitoraggio (controllo casuale) o derivare da sospetto, controlli intensificati e misure d’emergenza in accordo alla normativa vigente sui controlli ufficiali [Reg. (UE) 2017/625; Reg. (UE) 2019/2130; Reg. (UE) 2019/2129; Reg. (UE) 2019/1873].

Categorizzazione degli eventuali rischi e modalità di applicazione delle categorie di rischio
Non sono applicate categorie di rischio, ma sono fornite raccomandazioni e istruzioni basate sul rischio in accordo al Reg. (UE) 2019/2130.

Provvedimenti sanitari; sanzioni amministrative; sanzioni penali
Le decisioni relative alle partite presentate per l’ingresso nell’Unione europea sono adottate ai sensi dell’art. 55 del Reg. (UE) 2017/625. Le partite non conformi possono essere sottoposte a misure di rinvio al di fuori dell’Unione o di distruzione oppure possono essere destinate a un trattamento speciale o a qualsiasi altra misura necessaria per garantire la conformità alla normativa e, ove opportuno, ad usi diversi da quelli previsti originariamente [articoli da 66 a 72 del Reg. (UE) 2017/625].
Il rilevamento di non conformità può comportare inoltre l’attivazione di controlli ufficiali intensificati [Reg. (UE) 2019/1873] o l’adozione di misure speciali relative all’entrata nell’Unione di determinati prodotti [art. 128 del Reg. (UE) 2017/625] da parte della Commissione europea.
Le sanzioni sono stabilite dall’art. 28 del Decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 80 (apparato sanzionatorio)

Modalità di rendicontazione, verifica e feedback
I risultati dell’attività di controllo (numero di partite presentate per l’ingresso nell’Unione europea, numero di partite campionate, percentuale di controllo, tipo e numero di analisi effettuate e numero di positività) sono ricavati dall’Ufficio 8 della Direzione Generale della Sanità animale e dei farmaci veterinari (DGSAF) principalmente dalla banca dati TRACES.
Per informazioni o dati specifici non estraibili agevolmente da TRACES o relativi a problematiche emergenti l’Ufficio 8 DGSAF richiede ai PCF la compilazione di tabelle o schede excel. Quest’ultime sono predisposte dall’ Ufficio 8 DGSAF su base annuale, nell’ambito del piano di monitoraggio per i controlli di laboratorio PCF oppure caso per caso in seguito a problematiche emergenti. I PCF provvedono a compilarle e a rinviarle all’Ufficio 8 DGSAF ordinariamente ogni anno entro gennaio o nel caso di problematiche emergenti secondo i tempi necessari.
Con cadenza annuale (entro luglio) o se necessario, infrannuale l’Ufficio 8 DGSAF trasmette ai PCF un rapporto finale sull’attuazione del piano di controllo riportando le eventuali criticità evidenziate, misure correttive e raccomandazioni.


Autorità Competente Centrale
Ministero della Salute – Direzione Generale della sanità animale e dei farmaci veterinari - Ufficio 8
Ruolo: Coordinamento delle attività di controllo dei PCF previste dal Regolamento (UE) 2017/625; Regolamento (UE) 2019/2130; Regolamento (UE) 2019/1873; Regolamento (UE) 2019/2129. Sviluppo del piano di monitoraggio sui controlli di laboratorio previsto dal Reg. (UE) 2019/2130, raccolta dati, monitoraggio sulla corretta implementazione del piano e rapporto finale.
Ministero della Salute – Direzione Generale della sanità animale e dei farmaci veterinari - PCF
Ruolo: attuazione dei controlli previsti dal Regolamento (UE) 2017/625; Regolamento (UE) 2019/2130; Regolamento (UE) 2019/1873; Regolamento (UE) 2019/2129.
Attuazione del piano di monitoraggio sui controlli di laboratorio previsto dal Reg. (UE) 2019/2130, raccolta e trasmissione dei dati attraverso TRACES [Reg. (UE) 2019/1715] o eventualmente attraverso altro mezzo di comunicazione, gestione dei rapporti con i laboratori di analisi degli Istituti Zooprofilattici Sperimentali.

Autorità Competente Locale
Aziende sanitarie locali
Ruolo: Le aziende sanitarie locali sono informate tramite TRACES [Reg. (UE) 2019/1715] dell’arrivo delle partite entrate nell’Unione europea e destinate al territorio di loro competenza.  Qualora nell'ambito del piano di monitoraggio i PCF effettuino prelievi di campioni casuali in accordo al punto 8, art. 4 del Reg. (UE) 2019/2130, le partite esaminate, per le quali non si sospetta un pericolo immediato per la salute pubblica o degli animali, possono essere immesse sul mercato prima che siano disponibili i risultati delle prove di laboratorio. In tali casi, se gli esami di laboratorio sono sfavorevoli, l’azienda sanitaria locale precedentemente informata dell’arrivo della partita è tenuta al rintraccio e alla messa in sicurezza dei prodotti a rischio ove possibile.

Altre autorità
Agenzia delle Dogane e dei Monopoli
Ruolo: Cooperazione a livello centrale e periferico per garantire che le partite soggette ai controlli veterinari siano sottoposte ai controlli sanitari previsti dalla normativa dell’Unione europea prima di essere immesse in libera pratica nel territorio dell’UE.
Cooperazione nel contrasto delle importazioni clandestine.

Laboratori
Istituto Superiore di Sanità
Ruolo: Effettua le analisi di revisione
Istituti Zooprofilattici Sperimentali
Ruolo: Effettuano le analisi dei campioni


Data di pubblicazione: 30 marzo 2020

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