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Radiazioni Ionizzanti, Piano nazionale di controllo degli alimenti e dei loro ingredienti trattati con radiazioni ionizzanti

FONTE: Ministero della Salute

A cura dell’Ufficio 6 della Direzione generale per l’igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione (DGISAN)


Normativa di riferimento
D.Lgs 30 gennaio 2001, n. 94 – Attuazione delle direttive 1999/2/CE e 1999/3/CE concernenti gli alimenti e i loro ingredienti trattati con radiazioni ionizzanti

Descrizione sintetica delle attività
Il Piano nazionale viene approvato dal Coordinamento interregionale ed è diramato agli Assessorati alla sanità delle regioni/province autonome con nota del Ministero della salute.
In applicazione dell’art. 17 del D.Lgs. 30 gennaio 2001, n. 94, le autorità sanitarie territorialmente competenti effettuano controlli per l’accertamento della conformità alla normativa e dell’eventuale trattamento di alimenti con radiazioni ionizzanti, sia presso gli impianti autorizzati che in fase di commercializzazione (sul territorio e all’importazione).
Il Ministero della salute, Ufficio 6 – DGISAN, raccoglie i risultati dei controlli ufficiali effettuati dalle Autorità sanitarie competenti per territorio e dai propri Uffici periferici, tramite un sistema nazionale informatizzato.


Criteri di rischio su cui si basa la programmazione del controllo ufficiale
L’attività di controllo, sul territorio e all’importazione, è pianificata sulla base di una valutazione del rischio e con frequenza appropriata in funzione dei rischi identificati, secondo quanto stabilito dal regolamento (UE) 2017/625.
Gli aspetti più rilevanti per la valutazione del rischio e la definizione delle procedure di controllo riguardano: le tipologie e le relative quantità di matrici alimentari oggetto di irraggiamento a livello mondiale, i flussi all’importazione dai Paesi che hanno l’autorizzazione all’irraggiamento delle suddette matrici alimentari e le non conformità riscontrate nei precedenti controlli effettuati a livello europeo.
Le matrici sono state scelte tra le categorie di alimenti che vengono solitamente irradiate a livello mondiale e in base alla possibilità di effettuare sul nostro territorio le analisi per la rilevazione del trattamento con radiazioni ionizzanti.

Luogo e momento del controllo
I controlli vengono svolti in qualsiasi momento nelle fasi di produzione, commercializzazione e di importazione e presso gli stabilimenti autorizzati al trattamento degli alimenti e dei loro ingredienti con radiazioni ionizzanti.

Frequenza (o criteri per stabilire frequenza)
La frequenza dei controlli viene stabilita dalle regioni/province autonome e dagli uffici periferici del Ministero della salute, in ottemperanza al Piano nazionale.

Metodi e tecniche
Controllo e campionamento per analisi sul territorio da parte delle autorità competenti locali e degli uffici periferici del Ministero della salute.
Attività di controllo presso gli impianti autorizzati al trattamento con radiazioni ionizzanti da parte delle autorità competenti regionali/provinciali competenti.

Provvedimenti sanitari; sanzioni amministrative; sanzioni penali
Nei casi di non conformità dei prodotti alimentari si applicano provvedimenti quali le prescrizioni o qualsiasi altra azione correttiva ritenuta necessaria per garantire la sicurezza degli alimenti o il rispetto dei pertinenti requisiti giuridici (ritiro degli alimenti dal mercato, sequestro seguito dalla distruzione o dal rinvio delle partite provenienti da Paesi Terzi).
Alle violazioni degli obblighi relativi alle condizioni, ai prodotti ammessi e alle dosi del trattamento dei prodotti alimentari con radiazioni ionizzanti si applicano le sanzioni di cui all’art. 19 del D.Lgs 94/2001.

Modalità di rendicontazione, verifica e feedback
Per consentire la rendicontazione dei risultati nazionali alla Commissione europea con le informazioni obbligatorie richieste, i dati delle attività analitiche di controllo sul territorio e all’importazione vengono raccolti attraverso il sistema nazionale informatizzato.
Le regioni/province autonome provvedono a validare i dati regionali/provinciali, la DGISAN – Ufficio 6, in collaborazione con l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Puglia e Basilicata, li elabora a livello nazionale e provvede ad inserirli, come gli altri Paesi Membri, nella piattaforma informatica dell’EFSA. Ciò permette alla Commissione europea di redigere il rapporto annuale sulle attività di controllo a livello UE.
Infine sulla base dei dati ricevuti, la DGISAN - Ufficio 6, redige un rapporto annuale sugli esiti nazionali conseguiti, comprendente anche una valutazione complessiva dei risultati ottenuti ed eventuali indicazioni correttive ai fini di una razionalizzazione dei controlli per gli anni successivi. Detto rapporto viene inserito nella relazione annuale del Piano di controllo nazionale pluriennale (PCNP), inviato alla Commissione europea entro giugno di ogni anno e pubblicato sul sito ufficiale del Ministero.


Autorità Competente Centrale
Ministero della salute – Direzione generale per l’igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione (DGISAN)- Ufficio 6
Ruolo: Definisce e aggiorna il Piano nazionale di controllo degli alimenti e dei loro ingredienti trattati con radiazioni ionizzanti.
Effettua, tramite i propri uffici periferici (Uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera - USMAF e Posti di ispezione frontaliera - PIF), il controllo sui prodotti alimentari importati dai Paesi terzi.
Raccoglie i risultati dei controlli ufficiali effettuati dalle autorità competenti territoriali in fase di commercializzazione e presso gli impianti autorizzati, e degli uffici periferici all’importazione (dati su categorie e quantità di prodotti trattati, esito dell’analisi, metodo di rilevazione del trattamento utilizzato).
Comunica annualmente alla Commissione europea i risultati relativi ai controlli ufficiali nazionali (la Commissione pubblica i risultati degli Stati Membri sul sito DG SANTE).
Diffonde la pubblicazione dei risultati nazionali ed europei.

Autorità Competente Regionale
Regioni/province autonome di Trento e Bolzano
Ruolo: Elaborano e adottano il Piano regionale/provinciale di controllo degli alimenti e dei loro ingredienti trattati con radiazioni ionizzanti, in ottemperanza al Piano nazionale.
Indirizzano, coordinano e supervisionano l’attività territoriale di controllo ufficiale sul territorio delle Aziende sanitarie locali.
Le regioni/province autonome inseriscono i risultati dei controlli ufficiali effettuati sul territorio di propria competenza, sia presso gli impianti autorizzati, sia nella fase di commercializzazione (dati su categorie e quantità di prodotti trattati, esito dell’analisi, metodo di rilevazione del trattamento utilizzato) sul sistema nazionale informatizzato.

Autorità Competente Locale
Aziende Sanitarie locali (AA.SS.LL)
Ruolo: Eseguono a livello locale le attività di vigilanza e controllo ufficiale con eventuale prelievo dei campioni per le analisi di laboratorio.

Laboratori
Laboratorio di Prevenzione della ASL di Milano
Istituti Zooprofilattici Sperimentali di:

  • Lazio e Toscana
  • Lombardia e Emilia Romagna
  • Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta
  • Puglia e Basilicata
  • Sardegna
  • Sicilia

Ruolo: Effettuazione delle analisi di laboratorio

Centro di referenza Nazionale per la Radioattività (CRNR) - Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Puglia e Basilicata
Ruolo: Supporto tecnico-scientifico, conferma di risultati dubbi o positivi ed elaborazione dei dati.

Istituto Superiore di Sanità
Ruolo: Supporto tecnico-scientifico e revisioni di analisi su campioni di alimenti non conformi.


Data di pubblicazione: 20 dicembre 2019

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