A cura dell’Ufficio 2 della Direzione generale per l’igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione (DGISAN)
Normativa di riferimento
Regolamento (UE) 2017/625; Regolamento delegato (UE) 2019/624; Regolamento di esecuzione (UE) 2019/627; Linee guida - Intesa del 8 luglio 2010
Descrizione sintetica delle attività
Si tratta di un’ attività di controllo ufficiale svolta sulle aree di produzione molluschi bivalvi dell'intero territorio nazionale, con organizzazione e programmazione regionale e locale.
Lo scopo del controllo è la verifica del mantenimento dei requisiti sanitari ai fini della sicurezza alimentare per l’immissione in commercio dei molluschi bivalvi vivi.
Criteri di rischio su cui si basa la programmazione del controllo ufficiale
La pianificazione dell’attività di monitoraggio è basata sulla classificazione microbiologica delle zone di produzione in tre classi, A, B e C. Le aree sono sottoposte a monitoraggio sanitario da parte dei servizi veterinari delle Aziende Sanitarie locali, che prevede campionamenti programmati periodici di molluschi bivalvi e acque per la ricerca di contaminanti microbiologici, chimici e biotossicologici. I limiti dei parametri che devono essere rispettati sono fissati dalla normativa comunitaria ed in relazione alla classificazione della zona di produzione per i parametri microbiologici.
Luogo e momento del controllo
Il piano di monitoraggio per singola area deve recare indicazione su: parametri da ricercare, distribuzione geografica dei punti di campionamento, frequenza dei campionamenti (Linee guida - Intesa del 8 luglio 2010).
Frequenza (o criteri per stabilire frequenza)
Regolamenti e linee guida comunitarie, linee guida nazionali di cui alla Intesa del 8 luglio 2010, analisi del rischio effettuata dalle autorità competenti regionali e autorità competenti locali.
Metodi e tecniche
Campionamento per analisi
Provvedimenti sanitari; sanzioni amministrative; sanzioni penali
Il mancato rispetto dei limiti analitici fissati comporta l’adozione delle idonee misure che consistono fondamentalmente in: chiusura, definitiva o temporanea, obbligo di depurazione, ritiro e richiamo del prodotto, attività di sorveglianza, eventualmente riclassificazione dell’area considerata. Le misure adottate vanno registrate e comunicate alle parti interessate.
Modalità di rendicontazione, verifica e feedback
I dati relativi all’attività di controllo ufficiale delle zone di produzione, raccolti al 31 dicembre dell’anno di riferimento, devono essere trasmessi annualmente entro il mese di febbraio dell’anno successivo a quello di riferimento, dalle Regioni al Ministero della Salute (non conformità rilevate per la zona di produzione/stabulazione per E.coli, Salmonella, biotossine algali, metalli pesanti, altro); numero dei provvedimenti di sospensione raccolta e commercializzazione molluschi bivalvi vivi (Ordinanze di sospensione), con l’ indicazione della la durata temporale degli stessi e della natura della non conformità, presso le zone di produzione in laguna/acque interne e per le zone di produzione a mare. (Linee guida - Intesa del 8 luglio 2010). I campionamenti e i relativi risultati analitici devono essere inseriti dalle autorità competenti e laboratori ufficiali per la parte di competenza nel Sistema Informativo Nazionale.
Autorità Competente Centrale
Ministero della Salute – Direzione generale per l’igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione - Ufficio 2 - Igiene degli alimenti ed esportazione Ruolo: Coordinamento ed indirizzo, audit sulle autorità competenti regionali.
Attuazione dell’attività di monitoraggio pianificata
Azioni conseguenti al monitoraggio (sorveglianza, chiusura, temporanea o definitiva, riapertura, riclassificazione delle zone di produzione, obbligo di deputazione) e scambio informazioni
Laboratori
Istituti Zooprofilattici Sperimentali Ruolo: esecuzione degli esami di laboratorio
Centro di Referenza Nazionale per il controllo microbiologico e chimico (CRN) Ruolo:
esecuzione analisi di laboratorio
coordinare le attività dei laboratori nazionali
assistere le autorità competenti nell'organizzazione del sistema di controllo;
organizzare prove comparative tra i vari laboratori nazionali;
provvedere alla diffusione delle informazioni fornite dal laboratorio comunitario di riferimento presso l'autorità competente dello Stato membro e i laboratori nazionali
Laboratorio Nazionale di Riferimento per le biotossine marine (LNR) Ruolo:
esecuzione analisi di laboratorio
coordinare le attività dei laboratori nazionali
assistere le autorità competenti nell'organizzazione del sistema di controllo;
organizzare prove comparative tra i vari laboratori nazionali;
provvedere alla diffusione delle informazioni fornite dal laboratorio comunitario di riferimento presso l'autorità competente dello Stato membro e i laboratori nazionali
Laboratorio Nazionale di Riferimento (LNR) per il controllo delle contaminazioni virali dei molluschi bivalvi Ruolo:
esecuzione analisi di laboratorio
coordinare le attività dei laboratori nazionali
assistere le autorità competenti nell'organizzazione del sistema di controllo;
organizzare prove comparative tra i vari laboratori nazionali;
provvedere alla diffusione delle informazioni fornite dal laboratorio comunitario di riferimento presso l'autorità competente dello Stato membro e i laboratori nazionali