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Fitosanitari - Controlli ufficiali sui residui in alimenti - programma nazionale

FONTE: Ministero della Salute

A cura dell’Ufficio 7 della Direzione generale per l’igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione

Normativa di riferimento
Regolamento UE n. 625/2017- articoli 26- 27 paragrafo 1 – 30  del regolamento CE 396-2005- decreto ministeriale 23 dicembre 1992- decreto 23 luglio 2003 - legge n. 283/1962,  note d’indirizzo direttoriali- decreto legislativo n. 69/2014.

Descrizione sintetica delle attività
L’attività di controllo consiste nel campionamento e analisi delle classi di alimenti più rappresentativi della dieta mediterranea.
Tale attività,prevista dal regolamento 396/2005, ha come finalità la verifica del rispetto dei limiti massimi di residui di prodotti fitosanitari, la verifica della corretta applicazione dei prodotti fitosanitari e la valutazione del rischio.
Tali attività di controllo sono pianificate e programmate a livello europeo, nazionale e regionale.

Le finalità dei programmi nazionali, europei e regionali riguardano tutti la verifica del rispetto dei limiti massimi di residui ma ciascun tipo di programma avviene in un ambito geografico differente.
Infatti il programma nazionale prevede soltanto le classi di alimenti che rappresentano la dieta prevalente nazionale e che devono essere prelevate nel territorio nazionale lasciando all’Autorità regionale la possibilità di calibrare il proprio piano sulla base della realtà produttiva, di consumo e di popolazione regionale.
Il programma europeo invece specifica gli alimenti da prelevare ed esaminare che rappresentano gli alimenti più consumati in Europa da prelevarsi da tutti gli Stati appartenenti all’Unione europea. Quest’ultimo sarà descritto in dettaglio in una sezione specifica.

Le classi di alimenti previste dal programma nazionale sono

  • di origine vegetale processati, quali olio e vino
  • di origine vegetale non processati, quali frutta, ortaggi e cereali
  • di origine animale e derivati, quali le carni, il latte, le uova e i pesci.


Il programma nazionale stabilisce il numero minimo di campioni per ogni classe di alimento e il tipo di campioni da prelevare ed esaminare anche attraverso la ripartizione regionale o provinciale.
Il programma prevede oltre le classi di alimenti sopra descritte anche i luoghi del controllo, e stabilisce i flussi per la trasmissione dei controlli.
I controlli avvengono anche all’importazione per gli alimenti provenienti dai paesi terzi in particolare viene effettuato il campionamento per l’analisi del 3 % delle partite di alimenti in ingresso.


Criteri di rischio su cui si basa la programmazione del controllo ufficiale
La categorizzazione del rischio viene effettuata sugli alimenti, sulle sostanze attive sulla provenienza e sulla regione e tenendo in considerazione i documenti volontari emanati dalla Commissione europea.
In particolare nella programmazione nazionale sono riportati gli alimenti che risultano irregolari e gli alimenti che costituiscono la dieta mediterranea.

Gli analiti sono scelti sulla base della frequenza dei ritrovamenti, delle allerte rapide e dei superamenti che hanno interessato il residuo, tenendo in considerazione la nuova immissione in commercio della sostanza attiva, e le liste di priorità della revisione dei limiti massimi di residui.

Luogo e momento del controllo
I luoghi del controllo sono

  • per gli alimenti di origine vegetale:i mercati generali specializzati e non specializzati, i centri di raccolta aziendale e cooperative, i supermercati e gli ipermercati, i depositi all'ingrosso;
  • per gli alimenti di origine animale: i centri di macellazione, i centri di raccolta aziendale, i centri commerciali, i mercati generali specializzati e non specializzati, ipermercati, supermercati ed esercenti vari.


A seguito della valutazione del rischio tali luoghi possono essere modificati con note d’indirizzo.

Frequenza (o criteri per stabilire frequenza)
La frequenza dei campionamenti, in termini di numero di campioni da effettuarsi annualmente,è indicata nel decreto ministeriale.
Il numero minimo di campioni è 6725 per gli alimenti di origine vegetale sia processati che non processati e 2058 per gli alimenti di origine animale e derivati.
Parte dei campionamenti sono di origine regionale, altri possono provenire da fuori regione.
Il numero di campioni è anche suddiviso per regioni e per tipo di provenienza.
Il decreto riporta anche la ripartizione tra le regioni dei campioni stabilendo per ciascuna di esse il numero minimo di campioni da effettuarsi.

Metodi e tecniche
Il controllo avviene attraverso campionamento, analisi ed ispezioni.
Per poter effettuare i campionamenti in modo standardizzato su tutto il territorio nazionale è stata stabilita una procedura nazionale, nel decreto ministeriale del 23 luglio 2003, che prevede come formare il numero di aliquote a seconda del gruppo di alimenti a cui appartiene il prodotto da campionare. Inoltre, per migliorare le attività di campionamento, il Ministero della salute e l’Istituto Superiore di Sanità hanno collaborato per la realizzazione di una linea guida sul campionamento dei prodotti di origine vegetale che prevede in maggior dettaglio, per ogni alimento per il quale è fissato un limite massimo di residuo, il numero di aliquote che devono essere formate.

Provvedimenti sanitari; sanzioni amministrative; sanzioni penali
le procedure sul sistema sanzionatorio stabiliscono che:

  • chi utilizza i prodotti fitosanitari non rispettando le condizioni riportate sull’etichetta sia sanzionato, se non si configura reato penale, con violazione amministrativa
  • mentre si configura reato penale nel caso di superamento del limite massimo di residuo


Modalità di rendicontazione, verifica e feedback
Il programma nazionale stabilisce che la trasmissione dei risultati dei controlli di residui di prodotti fitosanitari sia per il programma nazionale che per quello europeo sia effettuata direttamente dai laboratori del controllo ufficiale nel sistema di raccolta nazionale Nuovo sistema informativo sanitario (NSIS). Note d’indirizzo vengono emanate annualmente per aggiornare il sistema informativo alle modifiche previste dall’Autorità responsabile della raccolta dei risultati dei controlli a livello europeo(EFSA).

I risultati dei controlli vengono raccolti entro il 31 marzo di ogni anno dal Ministero della salute tramite NSIS. I risultati trasmessi dai laboratori vengono verificati automaticamente dal sistema stesso e anche manualmente dall’Ufficio 7 della Direzione generale per l’igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione (DGISAN) del Ministero della salute che provvede anche ad elaborare tali risultati.

Le Regioni validano prima del 31 agosto di ogni anno i risultati dei controlli seguendo gli indirizzi del Ministero della salute.
L’ufficio 7 DGISAN trasmette all’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) e alla Commissione europea tali risultati entro il 31 agosto di ogni anno.
I risultati del controllo vengono pubblicati sul sito del Ministero della salute e di questo è data comunicazione a tutte le Autorità coinvolte.
Sia a livello centrale che a livello regionale il sistema dei controlli è verificato attraverso gli audit.


Autorità Competente Centrale
Ministero della salute - Direzione generale per l’igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione (DGISAN) – Ufficio 7
Ruolo: Coordina e definisce i piani in tale settore ed emana gli indirizzi sulla programmazione delle attività di controllo e sulla trasmissione dei risultati dei controlli che hanno validità su tutto il territorio nazionale.  Gestisce ed esegue audit del settore e trasmette i risultati dei controlli.

Autorità Competente Regionale
Assessorato alla Sanità delle regioni
Ruolo: Le Autorità sanitarie regionali pianificano a livello regionale le attività di controllo, programmano le attività di audit sulle Aziende sanitarie locali, validano i risultati dei controlli.

Autorità Competente Locale
Dipartimento di prevenzione delle Aziende sanitarie locali - Servizi per l'igiene degli alimenti e la nutrizione (SIAN)
Ruolo: Le Autorità sanitarie locali eseguono i controlli, programmano in dettaglio le loro attività, verificano l’efficacia dei controlli, monitorano e rendicontano le attività di controllo

Laboratori
Istituti Zooprofilattici Sperimentali - Agenzie regionali per la protezione ambientale - Laboratori di Sanità pubblica (in totale sono 24)
Ruolo: I laboratori del controllo ufficiale eseguono le analisi, partecipano ai Proficiency test, trasmettono i risultati dei controlli.
I Laboratori Nazionali di riferimento coordinano a livello tecnico scientifico; i Laboratori del controllo ufficiale, organizzano, partecipano ai Proficiency test organizzati dai Laboratori europei di riferimento ed eseguono le analisi di seconda istanza


Data di pubblicazione: 27 aprile 2020

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