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Residui di farmaci veterinari negli alimenti, Piano Nazionale

FONTE: Ministero della Salute

A cura dell’Ufficio 8 della Direzione generale dell'igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione (DGISAN)


Normativa di riferimento
Decreto Legislativo n. 158/2006; Direttive 96/23/CE, 96/22/CE, decisioni 97/747/CE e 98/179/CE; Regolamento (UE) n. 2017/625 (in particolare l’art. 150); Linea guida 4 marzo 2013.

Descrizione sintetica delle attività
Il PNR si attua per ricercare residui di sostanze chimiche (sostanze farmacologicamente attive e contaminanti) negli animali vivi, nei loro escrementi e liquidi biologici, negli alimenti e nell’acqua per animali, nei tessuti e negli alimenti di origine animale.

Gli obiettivi sono i seguenti:

  1. svelare i casi di somministrazione illecita di sostanze vietate;
  2. evidenziare i casi di somministrazione di sostanze non autorizzate o utilizzate a condizioni diverse da quelle autorizzate;
  3. verificare la conformità dei residui di medicinali veterinari, di prodotti fitosanitari e di contaminanti ambientali con i limiti massimi di residui e con i tenori massimi fissati dalle norme comunitarie e nazionali.

Le categorie oggetto di indagine sono le seguenti: bovini, suini, ovicaprini, equini, volatili da cortile, conigli, selvaggina allevata, selvaggina cacciata, acquacoltura, latte, uova e miele.


Criteri di rischio su cui si basa la programmazione del controllo ufficiale
La pianificazione viene effettuata sulla base di evidenze territoriali, delle non conformità riscontrate degli anni precedenti in attuazione del PNR, delle segnalazioni giunte attraverso il sistema RASFF, e sulla base di informazioni relative alla vendita di medicinali veterinari.

Luogo e momento del controllo
Il campionamento si effettua nella fase di allevamento degli animali e nella prima trasformazione dei prodotti di origine animale.
I luoghi di prelievo sono i seguenti: allevamento, macello, stabilimenti di prima trasformazione (all’ingresso, purché sia possibile risalire all’allevamento di provenienza della materia prima), luoghi di caccia.

Frequenza (o criteri per stabilire frequenza)
Le norme comunitarie prevedono per ogni Stato Membro un numero minimo di animali da controllare annualmente, sulla base della percentuale degli animali macellati l’anno precedente (per bovini, suini, ovi-caprini ed equini) e della produzione annuale in tonnellate (per volatili da cortile, conigli, selvaggina d’allevamento, acquacoltura, latte, uova). Per la selvaggina allevata e cacciata il numero minimo è fissato a 100.
Il campionamento deve essere imprevisto, inatteso ed effettuato in momenti non fissi ed in giorni non particolari della settimana, distribuendoli sull’intero arco dell’anno solare.

Metodi e tecniche
I metodi e le tecniche previste nel PNR sono il campionamento, l’analisi e l’esame documentale.

Provvedimenti sanitari; sanzioni amministrative; sanzioni penali
I provvedimenti conseguenti a riscontro di non conformità dipendono dal tipo di non conformità riscontrata, che può essere ricondotta alle seguenti tipologie:

  1. Trattamento illecito;
  2. Riscontro di residui a livelli superiori agli LMR;
  3. Riscontro di residui a livelli inferiori agli LMR, con evidenza di altre irregolarità;
  4. Riscontro di sostanze non consentite nella specie su cui è stato effettuato il controllo;
  5. Riscontro di sostanze non consentite nella specie su cui è stato effettuato il controllo, in campioni prelevati da mangimi o acqua di abbeverata.

La Linea guida 4 marzo 2013, nata al fine di uniformare le procedure attuative del PNR, fornisce indicazioni circa le procedure, previste dalle norme, da adottare nei casi precedenti e un quadro riepilogativo delle sanzioni.

Modalità di rendicontazione, verifica e feedback
La pianificazione e la rendicontazione avvengono attraverso l’impiego del nuovo sistema informatico NSIS/PNR New, adottato dal 2018.
La pianificazione viene inserita dal Ministero nel sistema, che ripartisce alle Regioni/P.A. i campioni in base alle produzioni regionali. Le Regioni/P.A. effettuano quindi la ripartizione alle proprie ASL.
Il Ministero trasmette alla Commissione europea, entro il 31 marzo di ogni anno, la pianificazione dell’anno in corso.
La rendicontazione avviene attraverso l’inserimento da parte degli Istituti Zooprofilattici Sperimentali delle informazioni relative al campionamento e alle attività analitiche.
Le Regioni/PP.AA. validano tali dati e inseriscono nel sistema le informazioni sulle azioni intraprese nel caso di riscontro di non conformità.
Il Ministero della Salute raccoglie i dati di ciascuna Regione/P.A., li elabora, li pubblica, sotto forma di relazione annuale, sul sito internet del Ministero e li trasmette ad EFSA entro il 30 giugno di ogni anno.


Autorità Competente Centrale
Ministero della Salute – Direzione generale per l’igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione - Ufficio 8 - Sistema di allerta, emergenze alimentari e pianificazione dei controlli
Ruolo: Programmazione annuale del Piano, ripartizione alle regioni e province autonome e aggiornamento; Coordinamento dei Servizi regionali incaricati della sorveglianza; Raccolta delle informazioni necessarie per la valutazione delle misure adottate e dei risultati ottenuti; Trasmissione delle informazioni sul Piano alla Commissione europea e dei risultati annuali ad EFSA; Coordinamento del Gruppo Residui.

Autorità Competente Regionale
Assessorato alla sanità regioni e della provincia autonoma Trento; Assessorato all'agricoltura della provincia autonoma di Bolzano;
Ruolo: Programmazione e ripartizione nel Piano Regionale Residui; Coordinamento delle attività dei Servizi Veterinari territoriali (ASL); Supervisione e verifica della corretta esecuzione del Piano; Istituzione di task force dedicate; Validazione semestrale e annuale dei dati nel sistema informatico; Trasmissione delle informazioni sulle azioni intraprese a seguito di non conformità e conclusioni.

Autorità Competente Locale
Aziende Sanitarie Locali
Ruolo: Campionamento, compilazione del verbale di prelievo, trasporto e consegna del campione al laboratorio; Verifica dell’attuazione dei programmi di autocontrollo; Indagini di follow-up; Valutazione dei casi sospetti

Laboratori
Istituti Zooprofilattici Sperimentali
Ruolo: Analisi dei campioni; Inserimento delle informazioni relative al campionamento ed analisi nel flusso informatico dedicato NSIS/PNR New.

Istituto Superiore di Sanità - Laboratorio Nazionale di Riferimento
Ruolo: LNR per i residui indicati nell’Allegato I della direttiva 96/23/CE, eccetto diossine e PCB

Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Abruzzo e del Molise - Laboratorioi Nazionale di Riferimento
Ruolo: LNR per le diossine e PCB in mangimi e alimenti destinati al consumo umano


Data di pubblicazione: 20 dicembre 2019

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