FONTE: Ministero della Salute
A cura dell’Ufficio 2 della Direzione generale per l’igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione (DGISAN) e dell’Ufficio 3 della Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari (DGSAF)
Normativa di riferimento
Regolamento (UE) 2015/1375 che definisce norme specifiche applicabili ai controlli ufficiali relativi alla presenza di Trichine nelle carni;
Direttiva 2003/99/CE sulle misure di sorveglianza delle zoonosi e degli agenti zoonotici, recante modifica della decisione 90/424/CEE del Consiglio e che abroga la direttiva 92/117/CEE del Consiglio
Descrizione sintetica delle attività
Il regolamento (CE) n.1375/2015, che stabilisce i principi del sistema di prevenzione e controllo delle trichine, comprende sia gli aspetti inerenti agli animali vivi (sanità animale) sia quelli relativi alle attività di macellazione (sicurezza alimentare).
I due diversi ambiti di attività sono strettamente interdipendenti e richiedono la collaborazione dei diversi settori specificamente competenti di ciascuna autorità sanitaria a tutti i livelli (autorità competente centrale, autorità competenti regionali e locali).
Il regolamento (CE) n.1375/2015 prevede che sia effettuato un controllo analitico per trichina attraverso il campionamento al macello o stabilimento di sezionamento delle carcasse di suini, equini e specie di animali selvatici sensibili (cinghiali, volpi, etc).
Sono previste deroghe al controllo sistematico (articolo 3) nel caso in cui gli animali provengano da un azienda o da un comparto ufficialmente riconosciuti per l'applicazione di condizioni di stabulazione controllata conformemente all'allegato IV del sopracitato regolamento.
Criteri di rischio su cui si basa la programmazione del controllo ufficiale
In Allevamento
Per il riconoscimento/mantenimento dello status di aziende che applicano condizioni di stabulazione controllata
Al Macello
Il controllo è differenziato in base allo status sanitario dell’azienda da cui provengono i suini macellati, distinguendo le aziende riconosciute esenti da trichine.
Frequenza (o criteri per stabilire frequenza)
In Allevamento
L‘autorità competente locale effettua controlli in azienda finalizzati all’assegnazione e al mantenimento dello “status” di “Azienda che applica condizioni di stabulazione controllata”.
Laddove siano soddisfatte le prescrizioni di cui all'allegato IV del reg. (CE) n.1375/2015, l'autorità competente locale può riconoscere ufficialmente un'azienda o un comparto che applicano condizioni di stabulazione controllata.
Per il mantenimento dello status di cui sopra, la frequenza delle ispezioni si basa sul rischio, prendendo in considerazione i precedenti per quanto riguarda la contaminazione e la prevalenza della stessa, le rilevazioni precedenti, la zona geografica, la fauna selvatica locale interessata, le pratiche di allevamento, il controllo veterinario e la conformità degli allevatori.
Al Macello
L’esame trichinoscopico dei suini al macello è sistematico, ad eccezione dei casi in cui i suini provengano da aziende ufficialmente riconosciute per l'applicazione delle condizioni di stabulazione controllata. In tal caso infatti è possibile applicare la riduzione dei controlli (10% della partita).
Le carcasse di equidi, cinghiali e altre specie animali d'allevamento o selvatiche, a rischio di contaminazione da trichine, sono sottoposte sistematicamente a campionamento nei mattatoi o negli stabilimenti di trattamento della selvaggina, nell'ambito dell'esame post mortem.
Luogo e momento del controllo
In allevamento vengono svolti i controlli per il riconoscimento e per il mantenimento dello status di “Azienda che applica condizioni di stabulazione controllata”.
Il controllo al macello viene effettuato nell’ambito dell’esame post mortem.
Metodi e tecniche
In Allevamento
Ai fini del mantenimento dello stato sanitario l’autorità competente locale effettua periodicamente ispezioni per la verifica del rispetto delle condizioni di cui all’allegato IV, Capitolo I del regolamento (CE) 1375/2015, in base ad una preventiva analisi del rischio delle aziende.
Al Macello
Si effettua il campionamento per l’esame trichinoscopico utilizzando i metodi previsti dall’allegato I del regolamento (CE) 1375/2015:
Provvedimenti sanitari; sanzioni amministrative; sanzioni penali
In Allevamento
Nel caso in cui al controllo dell’ACL l’azienda risulti essere carente di una delle condizioni sopra indicate, la stessa provvede alla revoca della qualifica.
Al Macello
In caso di non conformità al controllo, si procede alla revoca del riconoscimento dello status sanitario di azienda per l’applicazione di condizioni di stabulazione controllata e quindi all’ interruzione dell’applicazione della deroga al controllo sistematico
Modalità di rendicontazione, verifica e feedback
Mediante modelli di rendicontazione elaborati ai sensi dell’allegato IV, capitolo II del regolamento (CE) 1375/2015, viene attuata la rendicontazione dei dati di attività dall'autorità competente locale all'autorità competente regionale, e da questa all'autorità competente centrale.
Sulla base dei dati regionali, l'autorità competente centrale redige la relazione annuale, e la trasmette alla Commissione europea entro il 31 maggio di ogni anno.
Tale relazione è costituita da dati in parte registrati nella Banca Dati Nazionale dei suini, regolamentata dal D.Lvo n.200 del 26/10/2010, ed in parte sono il prodotto dell’attività di monitoraggio e controllo effettuati nel corso dell’anno dai Servizi veterinari territorialmente competenti, che vengono registrati dalle stesse autorità competenti locali nel sistema informativo del Ministero della salute dedicato alle zoonosi: SINZOO.
Come previsto dalle norme comunitarie (regolamento (CE) 1375/2015, direttiva (CE) 2003/99), l'autorità competente centrale provvede all’aggregazione di tali dati, che sono stati preventivamente validati dall'autorità competente regionale, per l’inoltro successivo alla Commissione Europea.
La verifica del sistema viene svolta dal Ministero della salute mediante:
Autorità Competente Centrale
Ministero della Salute - Ufficio 2 della Direzione generale per l’igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione (DGISAN) e Ufficio 3 della Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari (DGSAF)
Ruolo: coordinamento, recepimento normativa CE, relazione annuale CE, verifica conformità normativa
Autorità Competente Regionale
Regioni e province autonome
Ruolo: coordinamento delle autorità competenti locali e verifica della conformità alla normativa comunitaria e nazionale
Autorità Competente Locale
Aziende sanitarie locali SIAN – Servizi veterinari
Ruolo: Autorità competente locale applicazione e verifica del rispetto della normativa di settore
Laboratori
Istituto Superiore di Sanità
Ruolo: Laboratorio di riferimento dell’UE per i parassiti (in particolare Trichinella, Echinococcus e Anisakis)
Istituti Zooprofilattici Sperimentali
Ruolo: Laboratori deputati alla analisi di prima istanza svolte in controllo ufficiale conformemente al regolamento (CE) n. 1375/2015
Vedi anche
Nel PNI
Nella Relazione annuale 2015
Sul portale del Ministero della Salute