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Materiali a contatto, inserimento nuove sostanze nelle liste positive nazionali

FONTE: Ministero della Salute

A cura dell’Ufficio 6 della Direzione generale per l’igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione (DGISAN)

 

Normativa di riferimento
Legge 30 aprile 1962, n. 283, art.11; D.P.R. n. 777/1982, art.3;
DLgs 25 gennaio 1992, n.108, art.3; decreto del Ministro della sanità 21 marzo 1973

Descrizione sintetica delle attività
Il decreto ministeriale del 21 marzo 1973, e successive modifiche, disciplina gli imballaggi, i recipienti, gli utensili destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d’uso personale per quanto attiene i seguenti materiali: materie plastiche, gomma, cellulosa rigenerata, carta e cartone, vetro e acciaio inossidabile.
Detta normativa si basa sulle cosiddette “liste positive” dei componenti che possono essere impiegati nella produzione dei materiali sopra elencati e, in assenza di una norma europea, su richiesta dei soggetti interessati, queste liste possono essere aggiornate con l’inserimento di nuove sostanze, previa valutazione dell’Istituto Superiore di Sanità ed acquisizione del parere del Consiglio Superiore di Sanità.
Poiché l’inclusione nelle liste positive è subordinata ad accertamento della loro idoneità, le imprese interessate devono fornire, insieme alla richiesta di inserimento nella lista specifica, gli elementi di valutazione necessari sulla base del protocollo riportato nell’allegato I del D.M. 21 marzo 1973, come sostituito dall’allegato I del Decreto 3 giugno 1994, n. 511.
Concluso l’iter tecnico-amministrativo viene emanato l’aggiornamento del DM 21.3.1973


Criteri di rischio su cui si basa la programmazione del controllo ufficiale
Non applicabile.

Luogo e momento del controllo
Verifica tecnico-amministrativa del dossier da parte del Ministero della salute, verifica tecnico scientifica da parte dell’Istituto Superiore di Sanità

Frequenza (o criteri per stabilire frequenza)
La modifica del DM 21 3 1973 avviene in relazione alle richieste di inserimento di nuove sostanze nelle relative liste da parte delle imprese, così come definite dal regolamento (CE) n.1935/2004, nonché su iniziativa del Ministero della salute.

Metodi e tecniche
Controllo dossier e valutazione tecnico scientifica

Provvedimenti sanitari; sanzioni amministrative; sanzioni penali
Non applicabile

Modalità di rendicontazione, verifica e feedback
Pubblicazione decreto di aggiornamento del DM 21.3.1973


Autorità Competente Centrale
Ministero della Salute - Direzione generale per l’igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione (DGISAN)- Uff.6
Ruolo:

  • valutazione preliminare della richiesta di inserimento per verifica validità;
  • trasmissione al Laboratorio Nazionale di Riferimento per i materiali a contatto per la competente valutazione tecnico-scientifica;
  • predisposizione della relazione per il Consiglio Superiore di Sanità per relativo parere;
  • predisposizione del decreto o della nota con rifiuto della richiesta

Ministero della salute – Consiglio superiore di sanità
Ruolo: Valutazione tecnico - scientifica e parere conclusivo

Laboratori
Laboratorio Nazionale di Riferimento per i materiali a contatto -  Istituto Superiore di Sanità
Ruolo: valutazione tecnico - scientifica


Data di pubblicazione: 20 dicembre 2019

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