FONTE: Ministero della Salute
A cura dell’ Ufficio 4 della Direzione generale della prevenzione sanitaria – Ufficio 4
Normativa di riferimento
Decreto 10 ottobre 1988, n. 474, concernente norme sul trasporto marittimo con navi cisterna di acqua potabile e di sostanze alimentari liquide sfuse.
Descrizione sintetica delle attività
Il trasporto marittimo con navi cisterna dell’acqua potabile (e di sostanze alimentari liquide sfuse), necessario a garantire soprattutto il rifornimento idrico delle isole minori, è normato dal decreto 10 ottobre 1988, n. 474, del Ministero della sanità (ora Ministero della salute), di concerto con il Ministero della marina mercantile (ora Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - MIT) e con il Ministero dell’ambiente (ora Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - MATTM).
L’autorizzazione per il trasporto marittimo di acqua potabile viene rilasciata dal MIT, di concerto con il Ministero della salute e con il MATTM, previo “accertamento dell’idoneità tecnico-sanitaria” della nave cisterna attraverso l’esame della documentazione prodotta dalla società armatrice richiedente l’autorizzazione al trasporto (estremi di identificazione dell’armatore e della nave, indicazione delle sostanze liquide che si intente trasportare, caratteristiche tecnico-costruttive, informazioni igienico-sanitarie, quali ad esempio le modalità di sanificazione delle cisterne, ecc.) ed, eventualmente, tramite apposito sopralluogo/ispezione della nave.
A seguito di esito positivo dell’esame documentale e del sopralluogo ispettivo sulle nave, il MIT ha emanato un decreto interministeriale di ripristino dell’autorizzazione al trasporto di acqua potabile e di sostanze alimentari liquide sfuse, a firma delle competenti Direzioni generali dei Ministeri coinvolti.
Criteri di rischio su cui si basa la programmazione del controllo ufficiale
Non applicabile
Luogo e momento del controllo
Il sopralluogo ispettivo sulle navi è effettuato nei Porti ove sono ormeggiate le navi, nei periodi anteriori alle date di scadenza delle precedenti autorizzazioni al trasporto marittimo dell’acqua potabile e di sostanze alimentari liquide sfuse (di durata quadriennale, ai sensi dell’art. 6 del DM 474/1988).
Frequenza (o criteri per stabilire frequenza)
Quadriennale in caso di rinnovo dell’autorizzazione, legata alla durata dell’autorizzazione.
Occasionale in caso di rilascio di una nuova autorizzazione, a seguito di specifica richiesta da parte di una società armatrice.
Metodi e tecniche
Sopralluogo ispettivo e l’esame della documentazione fornita dalla società armatrice, eseguiti dagli ispettori dei predetti Ministeri per gli aspetti di rispettiva competenza
Provvedimenti sanitari; sanzioni amministrative; sanzioni penali
Dipende dalla sussistenza sulle navi delle condizioni di idoneità tecnico-sanitaria al trasporto di acqua potabile e di sostanza alimentari liquide sfuse, in conformità al DM del 10.10.1998, n. 474.
Modalità di rendicontazione, verifica e feedback
Non applicabile
Autorità Competente Centrale
Ruolo: a seguito di specifica richiesta documentata da parte della società armatrice richiedente l’autorizzazione al trasporto o il rinnovo della stessa, i suddetti Ministeri, ognuno per gli aspetti di propria competenza, procede all’accertamento dell’idoneità tecnico-sanitaria della nave cisterna attraverso l’esame della documentazione prodotta dalla società armatrice ed, eventualmente, tramite apposito sopralluogo/ispezione della nave: in caso di esito positivo, l’autorizzazione per il trasporto marittimo di acqua potabile/sostanze alimentari liquidi sfuse viene rilasciata dal MIT, di concerto con il Ministero della salute e con il MATTM.
Vedi anche
Nel PNI
Nella Relazione annuale 2015
Sul portale del Ministero della Salute