A cura dell’ Ufficio 4 della Direzione generale della prevenzione sanitaria
Normativa di riferimento
Decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, e s.m., concernente l’attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano
Descrizione sintetica delle attività
La qualità igienico-sanitaria delle acque destinate al consumo è disciplinata dal decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, e s.m., la cui finalità è quella di garantirne la salubrità e la pulizia e prevenirne la contaminazione affinché non si abbiano ripercussioni, dirette od indirette, sulla salute dei consumatosi.
Ai sensi dell’art. 13 del suddetto decreto, nel rigoroso rispetto di specifiche condizioni ivi dettate, la Regione/Provincia autonoma può stabilire deroghe ai valori di parametro fissati nel medesimo decreto, purché nessuna deroga presenti potenziale pericolo per la salute umana e sempreché l'approvvigionamento di acque destinate al consumo umano conformi ai valori di parametro non possa essere assicurato con nessun altro mezzo congruo.
Criteri di rischio su cui si basa la programmazione del controllo ufficiale
Non applicabile
Luogo e momento del controllo
Non applicabile
Frequenza (o criteri per stabilire frequenza)
Non applicabile
Metodi e tecniche
Non applicabile
Provvedimenti sanitari; sanzioni amministrative; sanzioni penali
Non applicabile
Modalità di rendicontazione, verifica e feedback
Non applicabile
Autorità Competente Centrale
Ministero della salute, Direzione generale della prevenzione sanitaria – Ufficio 4. Ruolo: a seguito della decisione da parte della Regione/Provincia autonoma di stabilire deroghe ai valori di parametro fissati nell'allegato I, parte B, del D.Lgs 31/2001 e s.m., su motivata e documentata richiesta della Regione/Provincia autonoma stessa, il Ministero della salute, DGPRE – Ufficio 4:
stabilisce, con decreto da adottare di concerto con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM), un valore massimo ammissibile per il periodo di deroga che potrà essere concesso dalla Regione/Provincia autonoma stessa, che comunque non potrà essere superiore ad un periodo di tre anni, eventualmente rinnovabile al massimo per ulteriori 3 anni se plausibile e previa acquisizione del parere favorevole della Commissione europea;
entro due mesi dalla loro adozione, comunica alla Commissione europea i provvedimenti di deroga adottati e i risultati conseguiti nei periodi di deroga.
Autorità Competente Regionale
Assessorati alla salute delle Regioni e Province autonome. Ruolo: le Regioni/province autonome possono stabilire deroghe ai valori di parametro fissati nell'allegato I, parte B, del D.Lgs 31/2001 e s.m., entro i valori massimi ammissibili stabiliti dal Ministero della salute con decreto da adottare di concerto con il MATTM, purché nessuna deroga presenti potenziale pericolo per la salute umana e sempreché l'approvvigionamento di acque destinate al consumo umano conformi ai valori di parametro non possa essere assicurato con nessun altro mezzo congruo. Inoltre, la Regione/provincia autonoma che si avvale delle deroghe:
trasmette i provvedimenti di deroga al Ministero della salute e al MATTM entro e non oltre quindici giorni dalla loro adozione;
provvede a informare tempestivamente e adeguatamente la popolazione interessata delle deroghe applicate, delle condizioni che le disciplinano e, ove occorra, a fornire raccomandazioni a gruppi specifici di popolazione per i quali la deroga possa costituire un rischio particolare.