A cura dell’Ufficio 2 della Direzione generale per l’igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione (DGISAN)
Normativa di riferimento
Regolamento (UE) 2017/625; regolamento delegato (UE) 2019/624; regolamento di esecuzione (UE) 2019/627; Linee guida - Intesa del 8 luglio 2010
Descrizione sintetica delle attività
In Italia come in tutta la UE, i molluschi bivalvi vivi possono essere immessi sul mercato solo se provenienti da aree di raccolta(produzione e stabulazione) autorizzate dalle autorità competenti. In Italia le autorità competenti regionali autorizzano le aree di produzione e di stabulazione a seguito di indagine sanitaria condotta dalle autorità competenti locali (Servizi Veterinari delle aziende sanitarie locali -ASL)
I molluschi bivalvi vivi possono provenire da allevamenti oppure da banchi naturali gestiti da imprese e consorzi. Le aree di produzione, stabulazione e raccolta oltre a rispettare tutti i parametri fissati dalla normativa comunitaria devono anche essere classificate A, B o C, in base aicriteri microbiologici.I pettinidi possono essere raccolti anche in acque non classificate ma sempre nel rispetto dei relativi requisiti igienici richiesti dalla regolamentazione comunitaria.
Nelle zone di produzione di tipo A è consentita la raccolta per il consumo umano diretto dei molluschi bivalvi vivi immessi in commercio da parte di Centri di Spedizione Molluschi (CSM) riconosciuti. Nelle zone di produzione di tipo B è consentita la raccolta e l’utilizzo per il consumo umano dei molluschi bivalvi vivi soltanto dopo che gli stessi abbiano subito un trattamento in un centro di depurazione molluschi (CDM) o dopo un periodo di stabulazione nelle aree idonee. Nelle zone di produzione di tipo C i molluschi bivalvi vivi possono essere raccolti ed essere immessi sul mercato ai fini del consumo umano soltanto previa stabulazione di lunga durata.
Categorizzazione degli eventuali rischi e modalità di applicazione delle categorie di rischio
L’autorità competente effettua l’indagine sanitaria al fine della classificazione che comprende:
un inventario delle fonti di inquinamento di origine umana o animale che possono costituire una fonte di contaminazione della zona di produzione;
un esame dei quantitativi di inquinanti organici emessi nei diversi periodi dell'anno in funzione delle variazioni stagionali della popolazione umana e animale nel bacino idrografico, delle precipitazioni, del trattamento delle acque di scarico ecc.;
la determinazione delle caratteristiche della circolazione di inquinanti in base all'andamento delle correnti, alla batimetria e al ciclo delle maree nella zona di produzione.
Luogo e momento del controllo
Aree di produzione, stabulazione e raccolta.
Frequenza (o criteri per stabilire frequenza)
Prima di classificare una zona di produzione o di stabulazione, le autorità competenti effettuano un'indagine sanitaria per almeno 6 mesi.
La frequenza di controllo ufficiale viene stabilita dalla autorità competente regionale e dall’autorità competente locale sulla base della normativa e delle linee guida europee e delle linee guida nazionali (Intesa dell'8 Luglio 2010).
Metodi e tecniche
Campionamento per analisi delle acque e dei molluschi bivalvi vivi allevati, stabulati e raccolti. Raccolta, analisi e verifica dati relativi a tutti i fattori che possono influire sulla sicurezza del prodotto.
Modalità rendicontazione, verifica e feedback
I dati relativi all’attività di classificazione delle zone di produzione devono essere trasmessi dalle regioni al Ministero della salute. In relazione alle zone di produzione classificate occorre indicare lo stato sanitario della zona di produzione per specie allevata (A, B, C), la superficie della zona di produzione e le coordinate geografiche del poligono delimitante la zona di produzione e punti di campionamento rappresentativi. I dati relativi alle aree classificate devono essere inseriti nel Sistema Informativo Nazionale Veterinario per i molluschi bivalvi e validati entro il primo trimestre di ogni anno.
Autorità Competente Centrale
Ministero della Salute – Direzione generale per l’igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione - Ufficio 2 - Igiene degli alimenti ed esportazione Ruolo: Coordinamento ed indirizzo. Audit sulle autorità competenti regionali.
Autorità Competente Regionale
Assessorati regioni/provincie autonome Ruolo: Pianificazione; Supervisione e verifica; Redazione ed aggiornamento elenco zone classificate
Laboratori
Istituti Zooprofilattici Sperimentali Ruolo: esecuzione degli esami di laboratorio
Centro di Referenza Nazionale per il controllo microbiologico e chimico (CRN) Ruolo:
esecuzione analisi di laboratorio
coordinare le attività dei laboratori nazionali
assistere le autorità competenti nell'organizzazione del sistema di controllo;
organizzare prove comparative tra i vari laboratori nazionali;
provvedere alla diffusione delle informazioni fornite dal laboratorio comunitario di riferimento presso l'autorità competente dello Stato membro e i laboratori nazionali
Laboratorio Nazionale di Riferimento per le biotossine marine (LNR) Ruolo:
esecuzione analisi di laboratorio
coordinare le attività dei laboratori nazionali
assistere le autorità competenti nell'organizzazione del sistema di controllo;
organizzare prove comparative tra i vari laboratori nazionali;
provvedere alla diffusione delle informazioni fornite dal laboratorio comunitario di riferimento presso l'autorità competente dello Stato membro e i laboratori nazionali
Laboratorio Nazionale di Riferimento (LNR) per il controllo delle contaminazioni virali dei molluschi bivalvi Ruolo:
esecuzione analisi di laboratorio
coordinare le attività dei laboratori nazionali
assistere le autorità competenti nell'organizzazione del sistema di controllo;
organizzare prove comparative tra i vari laboratori nazionali;
provvedere alla diffusione delle informazioni fornite dal laboratorio comunitario di riferimento presso l'autorità competente dello Stato membro e i laboratori nazionali