Riconoscimento degli stabilimenti per alimenti di origine animale

FONTE: Ministero della Salute

A cura dell’Ufficio 2 della Direzione generale per l’igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione (DGISAN)

Normativa di riferimento
(Reg. (CE) n.853/2004)
Regolamento (CE) n.853/2004

Descrizione sintetica delle attività
Sono soggetti a riconoscimento gli stabilimenti che trattano alimenti di origine animale e per i quali sono previsti i requisiti di cui all’allegato III del Reg. (CE) n. 853/04.

L’Operatore del Settore Alimentare (OSA) presenta una domanda di riconoscimento all’autorità competente che effettua una visita in loco. L’autorità competente procede al riconoscimento dello stabilimento per le attività interessate soltanto se l’OSA ha dimostrato di soddisfare i pertinenti requisiti della normativa in materia di alimenti. L’autorità competente può concedere un riconoscimento condizionato qualora risulti che lo stabilimento soddisfi tutti i requisiti relativi alle infrastrutture e alle attrezzature. Concede il riconoscimento definitivo soltanto qualora da un nuovo controllo ufficiale dello stabilimento, effettuato entro tre mesi dalla concessione del riconoscimento condizionato, risulti che lo stabilimento soddisfa gli altri requisiti pertinenti della normativa in materia di alimenti. Se sono stati compiuti progressi evidenti ma lo stabilimento non soddisfa ancora tutti i requisiti pertinenti, l’autorità competente può prorogare il riconoscimento condizionato. Il riconoscimento condizionato non eccede tuttavia complessivamente sei mesi, ad eccezione del caso delle navi officina e delle navi congelatrici battenti bandiera degli Stati membri, per le quali tale riconoscimento condizionato non eccede complessivamente dodici mesi.


Criteri di rischio su cui si basa la programmazione del controllo ufficiale
Non applicabile

Luogo e momento del controllo
Stabilimento

Frequenza (o criteri per stabilire frequenza)
Su richiesta dell’operatore del settore alimentare

Metodi e tecniche
Verifica documentale e prima ispezione per la verifica dei requisiti strutturali ai fini del rilascio del riconoscimento condizionato.
Seconda ispezione, in fase di lavorazione, per la verifica dell’applicazione dell’autocontrollo ai fini del rilascio del riconoscimento definitivo.

Provvedimenti sanitari; sanzioni amministrative; sanzioni penali
Non applicabile

Modalità di rendicontazione, verifica e feedback
Il sistema S.Inte.S.I.S.-Strutture (Sistema Integrato per gli Scambi, le Importazioni e le Strutture), presente sulla piattaforma NSIS del Ministero della salute,  consiste in una banca dati per il mantenimento dell’anagrafe degli stabilimenti italiani per la produzione di alimenti di origine animale, per la lavorazione e la manipolazione dei sottoprodotti di origine animale e di altri stabilimenti.
Il sistema SINTESI attribuisce un numero univoco di riconoscimento per ogni stabilimento inserito dagli Assessorati Regionali.
I numeri di riconoscimento alimentano gli elenchi ufficiali nazionali consultabili alle pagine dedicate.
L'autorità competente effettua una verifica degli elenchi ufficiali,sia a campione, sia su segnalazione degli Assessorati Regionali.


Autorità Competente Centrale
Ministero della Salute - Direzione generale per l’igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione (DGISAN)– Ufficio 2 - Igiene degli alimenti ed esportazione
Ruolo: Coordinamento procedure
Gestione del Sistema SINTESI  -Stabilimenti
Tenuta e supervisione degli elenchi ufficiali nazionali

Autorità Competente Regionale
Assessorati regionali
Ruolo: Verifica conformità documentale a seguito della richiesta di riconoscimento
Competenza in materia di rilascio, gestione, sospensione e revoca del numero riconoscimento comunitario rilasciato
Supervisione e verifica elenchi ufficiali per quanto di competenza territoriale

Autorità Competente Locale
ASL - Servizio veterinario
Ruolo: Ispezione stabilimento a seguito della richiesta dell’OSA
Inoltra la richiesta dell’OSA e la relativa documentazione agli Assessorati RegionalI.


Data di pubblicazione: 20 dicembre 2019, ultimo aggiornamento 16 gennaio 2020

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