A seguito della modifica alla Costituzione italiana del 2001, la salute umana ed animale, la sicurezza degli alimenti e dei mangimi e il benessere degli animali sono attualmente aspetti la cui gestione è condivisa tra lo Stato e le Regioni. Una collaborazione permanente tra Regioni e Autorità Centrale è garantita dalla Conferenza permanente Stato -Regioni. L'Autorità centrale mantiene la responsabilità sui controlli alle importazioni, sulla profilassi internazionale e sull'esportazione.
Le 19 Regioni e le 2 Provincie autonome sono organizzate in Servizi pubblici sanitari regionali, la maggior parte dei quali sono suddivisi in due sezioni: il Servizio Veterinario e il Servizio per l'igiene alimentare regionale e lanutrizione. Le Aziende Sanitarie Locali (ASL) sono presenti in ogni Regione e agiscono come enti pubblici responsabili per l'organizzazione e la gestione di tutte le strutture sanitarie pubbliche a livello locale. Le Aziende Sanitarie Locali hanno un elevato grado di autonomia gestionale, amministrativa, finanziaria e tecnica e sono organizzate in distretti sanitari, in dipartimenti di prevenzione e ospedali. Le responsabilità di sanità pubblica sono condivise tra due servizi distinti all'interno del Dipartimento di Prevenzione: il Servizio di Igiene degli Alimenti e la Nutrizione (SIAN), e i Servizi Veterinari Locali.
I Servizi Veterinari Locali sono responsabili per la salute e benessere degli animali, gli alimenti di origine animale e mangimi, e di solito sono divisi in tre differenti aree:
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Area A -responsabile per la salute degli animali;
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Area B -responsabile per gli alimenti di origine animale;
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Area C -responsabile per l'allevamento degli animali, la produzione animale e sottoprodotti.
Questa distinzione tra aree di attività non esiste in tutte le ASL, infatti l'allocazione delle risorse può variare in base alle peculiarità del territorio dove insiste ciascuna unità sanitaria locale.
Il Servizio di Igiene degli Alimenti e la Nutrizione (SIAN) è responsabile per gli alimenti di origine non animale e materiali a contatto con alimenti. Il personale del Servizio è composto da medici e da tecnici della prevenzione. Il personale incaricato delle attività di controllo è specificamente designato per l’Igiene alimentare, mentre altro personale è coinvolto anche in attività di sanità pubblica.
L'organizzazione e la struttura può variare tra le diverse Regioni e Province autonome. Pertanto, per ciascuna di esse si rimanda alle descrizioni raccolte in Appendice.
Per quanto riguarda la protezione dell'Ambiente, lo Stato ha assegnato alle Regioni e alle ARPA (Agenzie Regionali Protezione Ambiente) importanti funzioni che riguardano la protezione ambientale, come ad esempio:
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il rilascio di autorizzazioni ambientali per installazioni e infrastrutture di rilevanza regionale,
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l’organizzazione e la realizzazione di attività di monitoraggio di diversi comparti ambientali, ed il controllo di attività inquinanti,
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la predisposizione e lo sviluppo di piani di gestione rifiuti,
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la predisposizione di piani di qualità dell’aria,
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la predisposizione di piani di tutela del suolo e delle coste,
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il controllo sull’attuazione di misure di implementazione dei piani di bacino fluviale,
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l’identificazione di siti della rete NATURA 2000.
Il ruolo delle regioni è ulteriormente rafforzato dalla loro facoltà di esercitare un potere legislativo concorrente in campi di particolare interesse per la protezione dell’ambiente come:
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la valorizzazione del patrimonio culturale ed ambientale,
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la tutela della salute,
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la gestione del suolo,
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la protezione civile,
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la produzione, il trasporto e la distribuzione di energia,
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le reti di trasporto e di navigazione,
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la ricerca scientifica e tecnologica.
*In materia di Sanità delle piante, i Servizi fitosanitari regionali curano l’esercizio delle seguenti competenze:
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l’applicazione sul territorio delle direttive fitosanitarie recepite nell’ordinamento nazionale e delle altre normative espressamente loro affidate;
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il rilascio delle autorizzazioni previste dal D.lgs. 214/2005;
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il controllo e la vigilanza ufficiale sullo stato fitosanitario dei vegetali coltivati e spontanei, nonché dei loro prodotti nelle fasi di produzione, conservazione e commercializzazione, al fine di verificare la presenza di organismi nocivi, anche attraverso l’esecuzione di analisi fitosanitarie specialistiche;
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l’accertamento delle violazioni alle normative in materia fitosanitaria e di altre normative espressamente loro affidate;
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l’attività relativa alla certificazione fitosanitaria per i vegetali e prodotti vegetali destinati all’esportazione verso Paesi terzi;
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l’effettuazione dei controlli documentali, d’identità e fitosanitari ai vegetali, prodotti vegetali ed altri materiali regolamentati provenienti da Paesi terzi;
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la prescrizione, sul territorio di propria competenza, di tutte le misure ufficiali ritenute necessarie, ivi compresa la distruzione di vegetali e prodotti vegetali ritenuti contaminati o sospetti tali, nonché dei materiali di imballaggio, recipienti o quant’altro possa essere veicolo di diffusione di organismi nocivi ai vegetali, in applicazione delle normative vigenti;
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il controllo o la vigilanza sull’applicazione dei provvedimenti di lotta obbligatoria;
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l’istituzione di zone caratterizzate da uno specifico status fitosanitario e la prescrizione per tali zone di tutte le misure fitosanitarie ritenute idonee a prevenire la diffusione di organismi nocivi, compreso il divieto di messa a dimora e l’estirpazione delle piante ospiti di detti organismi;
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la messa a punto, la definizione e la divulgazione di strategie di profilassi e di difesa fitosanitaria;
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la raccolta e la divulgazione di dati relativi alla presenza e alla diffusione di organismi nocivi ai vegetali e ai prodotti vegetali, anche attraverso l’effettuazione di indagini sistematiche;
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la comunicazione al Servizio fitosanitario centrale della presenza di organismi nocivi, regolamentati o non, precedentemente non presenti nel territorio di propria competenza;
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il supporto tecnico-specialistico in materia fitosanitaria agli enti pubblici;
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la predisposizione di relazioni periodiche sullo stato fitosanitario del territorio di competenza o su singole colture da inviare al Servizio fitosanitario centrale secondo i termini da questo fissati;
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la tenuta dei registri previsti dal D.lgs. 214/2005;
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l’aggiornamento degli Ispettori fitosanitari.
Per lo svolgimento di tali compiti i Servizi fitosanitari regionali si avvalgono di personale qualificato, identificato nella figura dell’Ispettore fitosanitario.
Nota*: le seguenti descrizione potranno essere oggetto di aggiornamento a seguito dell'emanazione degli atti di cui all'articolo 12 della legge 4 ottobre 2019, n.117 (legge di delegazione europea 2018).