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Sanità Animale - Malattie Infettive

Vigilanza veterinaria prevista dal Regolamento di Polizia Veterinaria  per le malattie soggette a denuncia ma non già oggetto di specifiche pianificazioni nazionali.

Gli articoli del Capo II del Regolamento di polizia Veterinaria (D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320) stabiliscono una serie di misure atte a garantire un’azione di vigilanza veterinaria in grado di monitorare la situazione epidemiologica generale, al fine di evidenziare anomalie (casi di mortalità abnorme, segni di malattia inconsueti, cambiamenti dei normali parametri di produzione etcc.) che richiedano l’eventuale attivazione di specifiche pianificazioni nazionali o regionali, nonché l’eventuale immediata attivazione di misure di controllo.

L’attività di vigilanza veterinaria si basa sull’osservazione occasionale della popolazione animale in un ambito propriamente definito come sorveglianza passiva.

Il veterinario ufficiale, infatti, nell’ambito delle attività di competenza, oltre all’obbligo di denunciare all’autorità competente qualunque caso, anche sospetto, di malattia soggetta a notifica ai sensi dell’articolo1 del Regolamento di polizia Veterinaria, ha anche l’obbligo di segnalare qualunque  nuovo  caso  di malattia o di morte improvvisa che si verifica entro otto  giorni  da un caso precedente non riferibile a malattia comune già accertata.

L’obbligo di segnalazione è, inoltre, esteso, tra gli altri, anche alle seguenti figure professionali che interagiscono direttamente o indirettamente con gli allevamenti:

  • i veterinari aziendali e liberi esercenti;
  • i proprietari e  i  detentori  di  animali  anche  in  temporanea consegna ed a qualsiasi titolo;
  • gli albergatori, i conduttori di stalle di sosta e  di  pubbliche stazioni di monta e gli esercenti le mascalcie.
  • i presidi delle Facolta' di  medicina  veterinaria,  i  direttori degli Istituti zooprofilattici sperimentali  nonche'  di  ogni  altro Istituto sperimentale a  carattere  veterinario,  limitatamente  alle malattie accertate nei rispettivi istituti e laboratori;
  • i direttori degli Istituti zootecnici, i direttori  dei  Depositi governativi dei  cavalli  stalloni,  l'autorita'  militare  cui  sono affidati  animali  per  i  servizi  dell'Esercito  e  le  Commissioni militari di rimonta e di rivista per la requisizione quadrupedi,  per i casi di cui vengono a conoscenza nell'esercizio del loro ufficio;
  • le autorita' portuali  marittime,  i  direttori  degli  aeroporti civili, i capi stazione delle ferrovie e delle tranvie e  le  imprese esercenti trasporti per via lacuale, fluviale e con autoveicoli,  per i casi di malattia, dei quali sono venuti a conoscenza,  verificatisi durante il carico e lo scarico o lungo il viaggio e  per  i  casi  di morte non conseguenti a cause accidentali; 
  • i funzionari e le guardie di pubblica sicurezza,  i  carabinieri, le guardie di finanza, le guardie forestali, gli agenti  al  servizio delle province e dei comuni etc.

La segnalazione degli eventi segue, pertanto, un flusso informativo che inizia dall’autorità competente locale (Aziende Sanitarie Locali) e, solo nel caso di eventi rilevanti che ricevono via via conferme diagnostiche e/o valutazioni di rischio concreto, termina a quella Centrale (Ministero della Salute e Assessorati della Sanità delle Regioni e Province Autonome), tuttavia, la raccolta di queste segnalazioni,  non dà luogo ad una rendicontazione di dati in quanto le stesse sono di natura occasionale e quindi prive di valenza epidemiologica.

La vigilanza veterinaria è quindi un importante strumento che, affiancato ai vari piani di sorveglianza specifici, permette di contrastare il rischio per la salute animale e in caso di zoonosi anche per quella umana, rappresentato dal riscontro di eventi anomali nella situazione sanitaria del patrimonio zootecnico.


 


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Seguono le attività delle Regioni:


Data di pubblicazione: 1 gennaio 2015


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