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Alimenti - Sicurezza e Nutrizione

 

Le Autorità Competenti in materia di sicurezza alimentare, ai sensi del DLgs 193/2007, sono il Ministero della Salute, le Regioni e Province autonome e le Aziende Unità Sanitarie Locali.

Le attività svolte dalle Autorità competenti sono descritte nelle pagine di dettaglio elencate nei successivi tabs.

 


 

Alimenti particolari, prima infanzia, integratori e alimenti addizionati di vitamine e minerali

Gli alimenti particolari (alimenti destinati ad una alimentazione particolare), i prodotti per la prima infanzia, gli integratori alimentari e gli alimenti addizionati di vitamine  e minerali possono essere prodotti e commercializzati solo da operatori del settore alimentare (OSA).

Ogni OSA, oltre agli adempimenti richiesti per gli stabilimenti di produzione/confezionamento, ha l’obbligo di registrazione, ai sensi del Regolamento (CE) 852/2004, e deve inoltre notificare ogni struttura posta sotto il suo controllo che esegua una qualsiasi delle fasi di deposito/distribuzione/importazione di alimenti.

Tali prodotti devono rispettare determinati requisiti e pertanto devono essere previamente notificati.

Il sistema di autorizzazione alla produzione e di verifica delle etichette è descritto in dettaglio nelle schede consultabili sul portale mentre maggiori informazioni sull'argomento sono disponibili nella sezione dedicata sul Portale del Ministero della Salute.

 


 

Radiazioni Ionizzanti

Le radiazioni ionizzanti sono utilizzate nel trattamento di prodotti alimentari per impedire la crescita e la riproduzione di microrganismi nei prodotti alimentari.

Il trattamento, che deve essere obbligatoriamente indicato in etichetta, è utilizzato per:

  • Ridurre la carica microbica nel prodotto alimentare, quindi ridurre i rischi sanitari associati alla presenza di microrganismi patogeni
  • Prolungare la durata di conservazione dei prodotti alimentari
  • Prevenire la germinazione di patate, agli e cipolle

Il trattamento dei prodotti alimentari con radiazioni ionizzanti deve avvenire in impianti muniti di autorizzazione sanitaria al trattamento (art. 6 del D.Lgs 94/2001 e art. 2 della Legge n. 283/1962 e s.m.).

I prodotti attualmente ammessi al trattamento nella UE sono la categoria "erbe aromatiche essiccate, spezie e condimenti vegetali", ad una dose massima di 10 kGy.

In via transitoria ciascuno Stato membro può mantenere i trattamenti precedentemente autorizzati per talune matrici, come riportato nell’elenco dedicato. Per maggiori dettagli si rimanda alla pagina web del Ministero della salute.

In applicazione dell’art. 17 del D.Lgs 94/2001, le Autorità sanitarie territorialmente competenti effettuano controlli per l’accertamento della conformità alla normativa e dell’eventuale trattamento degli alimenti e dei loro ingredienti con radiazioni ionizzanti, sia presso gli impianti autorizzati che in fase di commercializzazione (sul territorio e all’importazione).

Un prodotto alimentare trattato con radiazioni ionizzanti è conforme alla normativa vigente se vengono rispettati i seguenti requisiti:

  • Il trattamento con radiazioni ionizzanti avviene in impianti comunitari o extracomunitari autorizzati/riconosciuti dalla Unione europea, presenti rispettivamente negli elenchi riportati alle seguenti pagine web:
  • L’alimento è incluso negli elenchi degli alimenti e dei loro ingredienti che possono essere trattati con radiazioni ionizzanti in ambito UE o in taluni Stati membri
  • Viene irradiata la dose massima autorizzata per il raggiungimento dello scopo ricercato (espressa in KGy);
  • Viene riportata la dicitura obbligatoria “irradiato” o “trattato con radiazioni ionizzanti” nella denominazione di vendita (etichetta) o nell’elenco degli ingredienti dell’alimento, nonché nei documenti che lo accompagnano o che si riferiscono ad esso;
  • Viene riportata in etichetta l’indicazione della denominazione e dell’indirizzo dell’impianto autorizzato che ha effettuato l’irradiazione oppure il suo numero di riferimento.

 

Di seguito le schede riassuntive delle attività:

 


 

Novel Food

novel food, cioè i nuovi alimenti o i nuovi ingredienti alimentari, disciplinati dalla legislazione alimentare comunitaria con il Regolamento (CE) 258/97, sono tutti quei prodotti e sostanze per i quali non è dimostrabile un consumo “significativo” come alimento precedente al 15 maggio 1997 all’interno dell’Unione Europea (UE), data di entrata in vigore del regolamento medesimo.

Nell’ottica del legislatore il consumo pregresso e significativo di un alimento che non ha fatto emergere effetti sfavorevoli rappresenta una prova di sicurezza. In assenza di tale requisito è quindi necessario accertare la sicurezza attraverso l’applicazione del regolamento, anche i citati prodotti sono già in commercio al di fuori dell’UE.

Il regolamento prevede una procedura autorizzativa per la valutazione della sicurezza prima dell’immissione in commercio.

Inoltre, ai sensi della Circolare 6 marzo 2008, N. 4075-P, alcune categorie di Novel Food (ad esempio gli alimenti autorizzati per l’aggiunta di Fitosteroli e gli alimenti addizionati di Licopene, come da decisioni autorizzative della Commissione Europea) sono soggette a Notifica contestualmente alla immissione in commercio in Italia, per la sola finalità di monitoraggio della nuova situazione di consumo che si ritiene necessario valutare in relazione all'aumentato livello di esposizione da parte dei consumatori di tali sostanze.

Maggiori informazioni sull'argomento sono disponibili sul Portale del Ministero della Salute.

La procedura autorizzativa per i Novel Food è descritta nella scheda di dettaglio dell'attività.


 

Esportazione degli Alimenti

Ai sensi dei Regolamenti del Pacchetto Igiene le Autorità sanitarie dei Paesi membri sono tenute a garantire ai Paesi terzi un livello di sicurezza dei prodotti alimentari almeno pari a quello previsto dalla regolamentazione europea.

Nel caso in cui non sussistano accordi e modelli di certificazione concordati, si può esportare sulla base di condizioni richieste dal Paese terzo ed acquisite dall’OSA attraverso il proprio contatto commerciale nel Paese terzo. D’altra parte i Paesi terzi si limitano in genere a richiedere la certificazione dell’idoneità al consumo e alla libera vendita del prodotto alimentare.

Nel caso in cui vengano stipulati accordi internazionali tra l'Italia  o l'Unione europea e i singoli Paesi terzi, in linea generale, oltre al rispetto della normativa comunitaria vigente e dei requisiti aggiuntivi stabiliti nell’accordo e specificati su un modello di certificazione concordato, laddove richiesta dal Paese terzo, occorre l’approvazione degli stabilimenti che esportano, tramite l'inserimento in apposite liste consultabili sul Portale del Ministero della Salute.

 

Ulteriori dettagli sono descritti nelle seguenti schede di attività:


 

Materiali a Contatto con Alimenti


 

Additivi alimentari

 

Per «additivo alimentare» s’intende qualsiasi sostanza abitualmente non consumata come alimento in sé e non utilizzata come ingrediente caratteristico di alimenti, con o senza valore nutritivo, la cui aggiunta intenzionale ad alimenti per uno scopo tecnologico nella fabbricazione, nella trasformazione, nella preparazione, nel trattamento, nell’imballaggio, nel trasporto o nel magazzinaggio degli stessi, abbia o possa presumibilmente avere per effetto che la sostanza o i suoi sottoprodotti diventino, direttamente o indirettamente, componenti di tali alimenti.

Gli additivi possono essere utilizzati negli alimenti per vari scopi. La normativa UE definisce 27 “scopi tecnologici”, per cui gli stessi sono impiegati negli alimenti tra l’altro come:

“coloranti”: sono sostanze che conferiscono un colore a un alimento o ne restituiscono la colorazione originaria, e includono componenti naturali degli alimenti e altri elementi di origine naturale, normalmente non consumati come alimento né usati come ingrediente tipico degli alimenti.

Il settore degli additivi alimentari è disciplinato principalmente dalle seguenti norme comunitarie:

Regolamento (CE) n. 1331/2008;
Regolamento (CE) n. 1333/2008;
Regolamento (UE) n. 234/2011;
Regolamento (UE) n. 1129/2011;
Regolamento (UE) n. 1130/2011;
Regolamento (UE) n. 231/2012.

Il Regolamento (CE) n. 1333/2008 ha riunito tutte le precedenti disposizioni specifiche in materia (comprese quelle sugli edulcoranti, sui coloranti e su additivi vari e stabilisce il principio della lista positiva di additivi autorizzati (ovvero si possono utilizzare soltanto le sostanze ivi riportate con esclusione di tutte le altre).

L’inclusione degli additivi nell’elenco comunitario può avvenire solo previa valutazione del rischio sanitario ad opera dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare, secondo una procedura decritta nel Regolamento (CE) n. 1331/2008 e successivamente dettagliata con le disposizioni del Regolamento (UE) n. 234/2011.

Pertanto gli additivi, una volta valutati favorevolmente, sono inclusi nella lista comunitaria, che fissa le condizioni d’uso: Livelli Massimi di impiego e le categorie di alimenti in cui sono consentiti.

Tale lista è stata istituita con il Regolamento (UE) n. 1129/2011, mentre con il Regolamento (UE) n. 1130/2011 è stato istituito l’elenco degli additivi alimentari autorizzati negli stessi additivi alimentari, negli enzimi alimentari, negli aromi alimentari e nei nutrienti.

Infine conil Regolamento (UE) n. 231/2012 sono state stabilite anche le specifiche degli additivi alimentari elencati nelle liste positive sopra citate, con i criteri di purezza accettabili per quanto riguarda eventuali sostanze indesiderabili legate al processo produttivo.

Maggiori informazioni sull’argomento sono disponibili sul portale del Ministero della Salute.

 


Data di pubblicazione: 1 gennaio 2015


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