FONTE: Ministero della Salute
Sottoprodotti - Riconoscimento e registrazione operatori, stabilimenti ed impianti
(Reg. (CE) n.1069/2009)
Macroarea: Attività a Carattere Trasversale
Settore: SOTTOPRODOTTI
Tipologia dell'attività: 1 - Attività di autorizzazione
REGISTRAZIONE degli operatori, stabilimenti o impianti
Art. 23 del Reg. (CE) n.1069/2009
Le attività inerenti i sottoprodotti di origine animale non soggette ad obbligo di riconoscimento devono essere registrate (art. 23) presso l’autorità competente, salvo eventuali esoneri stabiliti per norme o circolari. Ogni operatore deve, infatti, notificare all’autorità competente, al fine della registrazione, ogni stabilimento o impianto posto sotto il suo controllo. Il mantenimento della registrazione è garantito dal rispetto delle prescrizioni della legislazione comunitaria e dal mantenimento del controllo dei rischi per la salute pubblica e animale connessa all’attività.
RICONOSCIMENTO stabilimenti e impianti
Art 24 del Reg. (CE) n. 1069/2009
L’art. 24 del Reg. (CE) 1069/2009 prevede il riconoscimento da parte dell’autorità competente per stabilimenti ed impianti che svolgono determinate attività elencate al comma 1: trasformazione, incenerimento, coincenerimento, uso come combustibile, produzione di alimenti per animali da compagnia, produzione di fertilizzanti, utilizzo in impianti di biogas e compostaggio, manipolazione, magazzinaggio. Il mantenimento del riconoscimento è garantito dai controlli ufficiali e dalle ispezioni effettuate dall’autorità competente atte a verificare che le prescrizioni del regolamento (CE) 1069/2009 siano soddisfatte.
AC Centrale:
Ministero della Salute - DGISAN - Ufficio III
Ruoli:
Coordinamento procedure
Gestione del Sistema SINTESI-Stabilimenti (registrati e riconosciuti)
Tenuta e Supervisione degli elenchi Ufficiali Nazionali
AC Regionali:
Assessorati regionali e PA
Ruoli:
Verifica conformità documentale a seguito richiesta riconoscimento
Competenza in materia di rilascio, gestione, sospensione e revoca del numero riconoscimento comunitario rilasciato
Supervisione e verifica elenchi ufficiali per quanto di competenza territoriale
AC Locali:
AA.SS.LL. - Servizio Veterinario
Ruoli:
Ispezione stabilimento a seguito della richiesta dell’OSA per il riconoscimento
Inoltra la richiesta dell’OSA e la relativa documentazione agli Assessorati Regionali e PA.
Nell’ambito dell’attività di controllo ufficiale, le ASL verificano la rispondenza di quanto autocertificato nella notifica, comprensivo della dichiarazione di possesso dei requisiti igienico sanitari previsti dal reg 1069/2009 e dal regolamento (UE)142/2011.
Categorizzazione degli eventuali rischi e modalità di applicazione delle categorie di rischio
Su base regionale
Frequenza (o criteri per stabilire frequenza)
Su richiesta
Luogo e momento del controllo
Stabilimenti e impianti riconosciuti
Metodi e tecniche
Verifica documentale e ispezione per la verifica di tutti i requisiti richiesti ai fini del rilascio del riconoscimento.
Provvedimenti sanitari; sanzioni amministrative; sanzioni penali
Sanzioni amministrative riportate nel Decreto Legislativo 1 ottobre 2012 , n. 186
In particolare l’Art. 5 definisce le violazione degli obblighi in materia di registrazione degli stabilimenti e degli impianti e l’Art. 6 gli obblighi in materia di riconoscimento degli stabilimenti e degli impianti
Nel caso di false dichiarazioni, oltre alla eventuale adozione delle sospensione delle attività le ASL procedono alla denuncia ai sensi del DPR 445 del 28 dicembre 2000.
Modalità rendicontazione, verifica e feedback
Il sistema Sintesi attribuisce un numero univoco di riconoscimento e registrazione per ogni operatore, stabilimento o impianto inserito dagli Assessorati Regionali.
I numeri di riconoscimento o registrazione alimentano gli elenchi ufficiali nazionali consultabili alle pagine dedicate.
Vedi anche