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Influenza Aviaria - Piano di sorveglianza nazionale nella popolazione avicola domestica e selvatica

FONTE: Ministero della Salute

Influenza Aviaria, piano di sorveglianza nazionale nella popolazione avicola domestica e selvatica
(Decreto legislativo 25 gennaio 2010 , n. 9 Attuazione della direttiva 2005/94/CE relativa a misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria)

Tipologia: 2 - Piani specifici comunitari con programmazione centrale;

L’Unione Europea, in considerazione della necessità di individuare precocemente la circolazione di stipiti influenzali aviari, ha ritenuto opportuno predisporre specifiche attività di sorveglianza. Queste misure hanno la finalità di generare informazioni utili per valutare il rischio di epidemie correlate alla presenza di virus influenzali nella fauna selvatica e nei reservoir domestici e, quindi, il rischio che gli stipiti di origine aviaria possono costituire per la salute dell’uomo.

La Direzione generale della sanità animale e del farmaco veterinario, predispone, su indicazione del Centro nazionale di Referenza per l’Influenza Aviaria presso l’Istituto Zooprofilattico delle Venezie, il programma di sorveglianza nazionale che annualmente viene sottoposto all’approvazione della Commissione Europea. Il controllo dell’influenza aviaria si basa sulla prevenzione nei confronti dell’introduzione di virus negli allevamenti industriali, sulla identificazione precoce dei focolai e sulla eradicazione della malattia una volta identificata.

Le misure di prevenzione si attuano con l’applicazione rigorosa delle norme di biosicurezza negli allevamenti. Nell’Allegato A dell’ ORDINANZA 3 dicembre 2010, vengono indicate le misure di biosicurezza da applicare e in particolare si identificano requisiti strutturali e norme di comportamento che si devono garantire in allevamento.

Le misure di controllo/eradicazione della malattia una volta accertata la sua presenza sono indicate nella Direttiva 2005/94/CE recepita con il Decreto Legislativo 25 gennaio 2010, n. 9 e si basano sull’abbattimento o la macellazione controllata degli avicoli presenti nelle aziende infette e sul divieto di accasamento delle aziende, accompagnate da misure di restrizione sulla movimentazione degli animali vivi, veicoli e personale all’interno delle aree a rischio. Tale normativa definisce le misure d’intervento sia nei focolai di influenza aviaria a bassa che ad alta patogenicità causate da sottotipi H5 e H7.

Si fa inoltre presente che, per quanto attiene il settore rurale, sono in atto piani mirati di sorveglianza e stringenti misure di biosicurezza ai sensi del DECRETO del Ministro della Salute 25 giugno 2010 recante misure di prevenzione, controllo e sorveglianza del settore avicolo rurale, al fine di prevenire l’eventuale diffusione della malattia a altri allevamenti rurali ma soprattutto al settore industriale.

 


AC Centrali:

Ministero della Salute - Direzione Generale della Sanità animale e dei farmaci Veterinari (DGSAF) - Ufficio III

Centro nazionale di lotta ed emergenza contro le malattie animali

Ruoli:

Predispone il Piano di monitoraggio annuale da attuare sul territorio;

Notifica i focolai di malattia agli Organismi internazionali (UE e OIE) e al territorio;

Elabora le rendicontazioni annuali relative agli esami svolti ai fini del cofinanziamento comunitario;

 

AC Regionali:

Assessorati alla Sanità Servizi Veterinari Regionali

Ruoli:

Predispongono i Piani regionali sulla base di quello nazionale;

Coordinano le attività inerenti la malattia dei servizi veterinari locali;

Raccolgono i dati epidemiologici e finanziari relativi ai focolai di malattia.

 

AC Locali:

Servizi veterinari delle Aziende Sanitarie Locali

Ruoli:

Effettuano i sopralluoghi e i campionamenti ai fini del Piano nazionale di sorveglianza;

Denunciano il sospetto di focolaio ed avviano le indagini epidemiologiche del caso;

Attuano tutte le procedure previste dal Manuale di emergenza ex Direttiva 2005/94/CE in caso di focolai;

Attuano le misure di controllo previste dalla normativa vigente ivi comprese le verifiche sul rispetto delle misure di biosicurezza attuate dagli operatori

Rendicontano le attività inerenti alla malattia agli Assessorati regionali competenti;

Registrano in BDN i dati anagrafici delle aziende avicole del proprio territorio.

 

Laboratori:

Istituto Zooprofilattico delle Venezie

Centro di Referenza nazionale per Influenza Aviaria

Ruoli:

Supporta la DGSAF nelle seguenti attività:

  • Predisposizione del Piano nazionale di sorveglianza
  • Analisi del rischio
  • Valutazione ed analisi della situazione epidemiologica
  • Predisposizione delle misure di controllo da attuare nei focolai

Esegue le analisi di laboratorio di conferma ufficiale (vedi “metodi e tecniche”)


Rete degli Istituti zoo profilattici sperimentali

Ruoli:

Eseguono le analisi di laboratorio di prima istanza che successivamente saranno verificate dal laboratorio di riferimento nazionale per la conferma ufficiale

 


Categorizzazione degli eventuali rischi e modalità di applicazione delle categorie di rischio

Il metodo di sorveglianza è definito in base al rischio, tenendo in considerazione i seguenti fattori:

  • ubicazione delle aziende avicole in prossimità di zone umide, stagni, paludi, laghi, fiumi o litorali marini dove possono raccogliersi gruppi di volatili acquatici selvatici ;
  • ubicazione delle aziende avicole in zone ad alta densità di volatili selvatici migratori, in particolare di quelli definiti “specie bersaglio” per l’individuazione del virus H5N1 dell’HPAI, elencati nella parte 2 dell’Allegato II della Decisione della Commissione 2010/367/UE;
  • presenza di aree ad alta densità di aziende avicole (DPPA);
  • struttura e gestione del sistema produttivo avicolo;
  • situazione epidemiologica presente e pregressa;
  • flusso e tipologia di scambi commerciali;
  • tipologia produttiva e biosicurezza degli allevamenti commerciali di specie a rischio (presenza nell’azienda di categorie di pollame a lunga vita produttiva, multietà e multi specie);
  • presenza di aziende avicole in cui il pollame o altri volatili sono tenuti all’aperto in strutture che non possono essere sufficientemente protette dal contatto con i volatili selvatici.

In base al rischio di introduzione e/o di diffusione sono testati sia allevamenti del settore industriale sia del settore rurale (svezzatori, commercianti e rurali).

 

Frequenza (o criteri per stabilire frequenza), luogo e momento del controllo

AVICOLI DOMESTICI

Nelle zone identificate a maggior rischio (Regione Veneto, Lombardia, Emilia Romagna e Piemonte), sono campionate le seguenti specie appartenenti ad allevamenti industriali con una frequenza come di seguito riportata:

  • Tacchini da carne: prelievo sierologico da 5 animali per unità produttiva con un numero minimo di 10 animali per azienda fino ad un massimo di 20, per ciclo produttivo, preferibilmente prima del carico verso il macello sia per i maschi sia per le femmine.
  • Quaglie riproduttori: prelievo virologico in allevamento, di almeno 20 animali con cadenza semestrale.
  • Anatre e oche da ingrasso e da riproduzione: prelievo con cadenza quadrimestrale per esame virologico (tamponi cloacali sui singoli soggetti e/o pool di feci fresche), da 5 animali per unità produttiva con un numero minimo di 10 animali per azienda fino ad un massimo di 20. Nel caso di aziende con un unico capannone la numerosità dei campioni è pari a 10.
  • Allevamenti da riproduzione (ad eccezione di quelli di anatre e oche e quaglie) e di ovaiole per la produzione di uova da consumo: prelievo di campioni di sangue da 5 animali per unità produttiva con un numero minimo di 10 animali per azienda fino ad un massimo di 20 con cadenza quadrimestrale per le ovaiole e con cadenza semestrale per polli e tacchini, possibilmente prima della deposizione per le pollastre e prima del carico al macello.
  • Struzzi: prelievo sierologico in allevamento o al macello di almeno 5 animali per allevamento una volta/anno.
  • Altri volatili da carne (eccetto i broiler e le quaglie): prelievo sierologico preferibilmente al macello o in azienda di almeno 10 animali per allevamento due volte/anno in cicli produttivi diversi.
  • Selvaggina: prelievo di 5 campioni di sangue per voliera (10 nel caso l’allevamento sia costituito da una unica voliera) fino ad un massimo di 20 campioni per allevamento, con cadenza semestrale.

Negli aree a minor rischio di introduzione e diffusione (su tutto il territorio nazionale ad eccezione delle 4 regioni sopraindicate) di virus influenzali aviari sono campionate le seguenti specie:

  • tacchini da carne e da riproduzione;
  • polli riproduttori;
  • galline ovaiole sia allevate al chiuso che free-range;
  • riproduttori selvaggina;
  • oche e anatre da carne e da riproduzione.

Per ogni categoria di produzione avicola sopra riportata, il numero di aziende da sottoporre una volta nel corso dell'anno a campionamento è definita nelle tabelle 1 e 2 dell’Allegato I della Decisione della Commissione 2010/367/UE, in particolare si attua un sistema di

sorveglianza basato su un sistema di campionamento rappresentativo. Il numero di aziende avicole da sottoporre a

campionamento deve corrispondere alle cifre delle seguenti tabelle, a seconda delle specie di pollame.

Tabella 1

Numero di aziende avicole (eccetto gli allevamenti di anatre, oche e germani reali) da sottoporre a campionamento per ogni categoria di produzione avicola

Numero di aziende per categoria di produzione avicola per StatoNumero di aziende avicole da sottoporre a campionamento
Fino a 34Tutte
35-5035
51-8042
81-25053
Maggiore di 25060

Tabella 2

Numero di allevamenti di anatre, oche e germani reali da sottoporre a campionamento

Numero di aziende per categoria di produzione avicola per StatoNumero di aziende avicole da sottoporre a campionamento
Fino a 46Tutte
47-6047
61-10059
101-35080
Maggiore di 35090

In ogni allevamento, ad eccezione di quelli di anatre e oche riproduttori e da carne, saranno sottoposti a prelievo di sangue almeno n. 10 volatili (probabilità del 95% di individuare almeno un soggetto positivo se la prevalenza della sieropositività è ≥30%), selezionati casualmente fra gli animali presenti nelle diverse unità produttive.

Se l’azienda sottoposta a monitoraggio è costituita da più di un capannone, è necessario effettuare almeno 5 campioni per ogni capannone.

Negli allevamenti di anatre e oche da riproduzione o da carne è eseguito un prelievo con cadenza quadrimestrale per esame virologico (tamponi cloacali sui singoli soggetti e/o pool di feci fresche), da 5 animali per unità produttiva con un numero minimo di 10 animali per azienda fino ad un massimo di 20. Nel caso di aziende con un unico capannone la numerosità dei campioni è pari a 10.

Allevamenti rurali e free-range

Nelle aree a maggior rischio sono individuati allevamenti all’aperto che a cadenza semestrale (in primavera e in autunno in concomitanza con le fasi migratorie) sono sottoposti a campionamento. Le numerosità e le tipologie di animali da campionare sono definite sulla base delle specie allevate e delle tipologie produttive. In ogni allevamento saranno sottoposti a prelievo per indagini virologiche almeno n. 10 volatili.

Svezzatori/commercianti

Il campionamento è stabilito in base alle specie allevate e alle caratteristiche dei flussi commerciali pertanto ogni Regione sulla base della propria valutazione del rischio definisce i criteri e le frequenze di campionamento ai sensi del DECRETO del Ministro della Salute 25 giugno 2010

 

AVICOLI SELVATICI

È attuata, come previsto dalla Decisione della Commissione 2010/367/UE, la sorveglianza «passiva», effettuata su animali abbattuti con sintomatologia o trovati morti. La popolazione target è prevalentemente rappresentata dalle specie acquatiche.

È  eseguito un controllo mirato sui volatili selvatici, in particolare gli acquatici migratori, per i quali il rischio di contagio e di trasmissione del virus HPAI H5N1 è risultato più elevato.

In particolare la Commissione ha fornito una lista di specie definite “bersaglio” che devono essere oggetto di controllo mirato (Vedi Allegato II, Parte 2 della Decisione 2010/367/UE).

Sono sottoposte a sorveglianza le popolazioni selvatiche presenti nelle zone vicine al mare, a laghi e corsi d’acqua, con particolare attenzione alle «specie bersaglio», in particolare se tali zone si trovano in prossimità di allevamenti free-range.

Nel caso di mortalità anomala o in volatili di specie “bersaglio” con sintomatologia, le carcasse rinvenute sono inviate con le modalità previste dal manuale diagnostico (Commission Decision 2006/437/EC) all'IZS competente per territorio per le successive analisi di prima istanza.

 

Metodi e tecniche

I test di laboratorio sono eseguiti in accordo con quanto previsto dal Manuale diagnostico che stabilisce le procedure per la conferma e la diagnosi differenziale d’influenza aviaria.

In ogni caso se sono previsti test di laboratorio che non sono indicati nel manuale diagnostico dell’influenza aviaria né descritti dal manuale dei test diagnostici e dei vaccini per animali terrestri dell’Organizzazione Mondiale per la Sanità Animale (OIE), devono essere ritenuti idonei dal laboratorio di riferimento dell’UE, in base a dati convalidati.

Tutti gli accertamenti sierologici positivi sono confermati dal Centro di Referenza Nazionale per l’influenza aviaria tramite prova di inibizione dell’emoagglutinazione (HI) utilizzando ceppi specifici forniti dal laboratorio di riferimento dell’UE per l’Influenza Aviaria:

  • per il sottotipo H5: A/teal/England/7394/06 (H5N3) e A/chicken/Scotland/59(H5N1);
  • per il sottotipo H7: (a) A/ Turkey/England/647/77 (H7N7) e A/African Starling/983/79 (H7N1)”.

Sui campioni prelevati per indagini virologiche è effettuato uno screening iniziale mediante RT-PCR del gene M, seguito da un test rapido dei positivi all'H5 e all’H7. In caso di risultato positivo all'H5/H7 dovrà essere realizzata quanto prima un'analisi del sito di clivaggio al fine di determinare se si tratta di un virus dell'influenza a bassa o ad alta patogenicità. Sui campioni risultati positivi alle indagini molecolari verrà effettuato l’isolamento virale.

Le prove sierologiche e virologiche sono eseguite dagli IZS competenti per territorio utilizzando le metodiche e i criteri interpretativi previsti nel Manuale diagnostico (Commission Decision 2006/437/EC).

Nel caso di un riscontro di positività agli esami sierologici andrà eseguito anche un controllo virologico secondo quanto riportato nel Manuale Diagnostico (Commission Decision 2006/437/EC).

Eventuali positività virologiche dovranno essere inviate al Centro Nazionale di Referenza per la successiva analisi di conferma e ulteriori indagini diagnostiche (isolamento, tipizzazione, analisi filogenetiche, ecc.) accompagnati dalla relativa documentazione.

 

Provvedimenti sanitari; sanzioni amministrative; sanzioni penali

I provvedimenti sanitari sono attuati ai sensi della normativa vigente, in particolare le misure di controllo sono dettate dal Decreto legislativo 25 gennaio 2010 , n. 9 recante attuazione della direttiva 2005/94/CE relativa a misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria e si basano sull’abbattimento o la macellazione controllata degli avicoli presenti nelle aziende infette e sul divieto di accasamento delle aziende, accompagnate da misure di restrizione sulla movimentazione degli animali vivi, veicoli e personale all’interno delle aree a rischio

Il riscontro di inadempienze da parte dell’operatore è fatto oggetto di sanzioni ai sensi della norma vigente  e non in attuazione del Piano

Infatti, il piano di sorveglianza Influenza aviaria ha come obiettivo l’individuazione precoce della circolazione virale e pertanto, il riscontro di una positività per virus influenzale non è definibile come non conformità.

Inoltre, le positività eventualmente riscontrate possono essere considerate come responsabilità diretta dell’operatore solo in presenza di evidenze oggettive sul mancato rispetto delle norme vigenti, in particolare quelle relative alla biosicurezza, e la contemporanea evidenziazione nell’ambito delle indagini epidemiologiche di correlazione certa fra tali inadempienze e la circolazione del virus in atto.

Sulla base di quanto sopra il piano di sorveglianza per Influenza Aviaria è una attività ufficiale eseguita ai sensi delle norme nazionali e comunitarie che tuttavia non prevede la verifica di conformità dell’operatore alla norma, tale verifica viene effettuata parallelamente ai sensi della normativa vigente e tenendo conto dei risultati dell’attività di sorveglianza

 

Modalità rendicontazione, verifica e feedback

I sistemi informativi a disposizione per la rendicontazione, verifica e gestione delle attività di sorveglianza e controllo dell’influenza aviaria sono la Banca dati nazionale degli avicoli e il SIMAN (sistema informativo malattie animali nazionale)

Modalità di rendicontazione: l’ACL trasmette all’ACR e al Centro di Referenza Nazionale mensilmente i dati dei controlli su supporto informatico. Il Centro di Referenza Nazionale elabora e controlla i dati e li trasmette all’ACC con cadenza trimestrale. L’ACC trasmette all’Unione Europea annualmente il report di attività sia degli avicoli domestici sia di quelli selvatici.

Verifica: viene svolta nel contesto delle attività Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) utilizzando come indicatore: controlli previsti/controlli effettuati per singola ACR.

Feedback: in caso di rilevamento di non conformità, l’ACC informa l’ACR della non conformità e richiama la norma comunitaria di riferimento (Direttiva 2005/94/CE e Decisioni attuative). Nel corso di periodiche ispezioni e/o audit, l’ACC verifica la rimozione della non-conformità.

 


Data di pubblicazione: 1 gennaio 2015

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