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Controlli veterinari su mangimi provenienti da Paesi Terzi

FONTE: Ministero della Salute

CONTROLLI VETERINARI SU MANGIMI PROVENIENTI DA PAESI TERZI

(Normativa di riferimento: Regolamento (CE) n. 882/2004; Regolamento (CE) n. 1069/2009; Regolamento (UE) n. 142/2011; Decisione 94/360/CE; Dlgs 80/2000; Dlgs. 223/2003; Piano Nazionale di sorveglianza e vigilanza sanitaria sull’Alimentazione degli Animali (PNAA); nota ministeriale Prot. DGVA/III-XI-bis/28667/P del 4 agosto 2006, recante “linee direttrici in materia di controlli ufficiali da effettuare sugli alimenti per animali (“mangimi”) provenienti da paesi terzi o destinati a paesi terzi” e successive modifiche)

 

Macroarea: MANGIMI

Settore: Importazioni

Tipologia dell'attività: 4a - attivita’ di controllo ufficiale svolte sull’intero territorio nazionale, diverse dai piani specifici comunitari con organizzazione e programmazione centrali

 


AC Centrale:

Ministero della Salute – Posti di Ispezione Frontaliera (PIF)

Ruoli:

Controllo veterinario documentale e, se del caso, d’identità e  materiale sui mangimi provenienti da Paesi terzi, in conformità alla normativa vigente e al Piano Nazionale di sorveglianza e vigilanza sanitaria sull’Alimentazione degli Animali (PNAA)

Rilascio di documento veterinario (DVCE per i mangimi disciplinati dal Regolamento (CE) n. 1069/2009,  o DCE per i mangimi non disciplinati dal Regolamento (CE) n. 1069/2009) attestante l’esito dei controlli effettuati

Adozione di provvedimenti restrittivi (rispedizione/ distruzione/trasformazione, etc.) per le partite di mangimi risultate non idonee ai controlli

AC Regionali:

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Ruoli:

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AC Locali:

ASL - Servizi Veterinari

Ruoli:

Controllo materiale a destino sui mangimi in importazione non disciplinati dal Regolamento (CE) n. 1069/2009, solo nell’eventualità in cui il veterinario ufficiale del PIF, effettuato il controllo documentale e d’identità, valuti la reale impossibilità di effettuare il controllo materiale presso il PIF o il punto di entrata, per cui dispone l’inoltro a destino della partita, in vincolo sanitario, demandando il controllo materiale al Servizio Veterinario della ASL competente sul luogo di destinazione

 

Laboratori
Istituto Superiore di Sanità

Ruoli:

Analisi di revisione

 

Istituti Zooprofilattici Sperimentali

Centri di Referenza Nazionali

Ruoli:

Analisi dei campioni

 


Categorizzazione degli eventuali rischi e modalità di applicazione delle categorie di rischio

È prevista una categorizzazione dei rischi, sulla base della quale viene modulata la frequenza dei campionamenti

Tale categorizzazione è fondata essenzialmente sui seguenti criteri:

­ rischi associati ai diversi tipi di mangimi e/o materie prime;
­ cronistoria della conformità alle norme del Paese terzo e dello stabilimento d'origine, nonché degli operatori del settore dei mangimi che importano il prodotto;
­ controlli effettuati dall'operatore del settore dei mangimi  che importa il  prodotto;
­ garanzie fornite dall'autorità competente del Paese terzo d'origine;
­ allerta comunitarie.

 

Frequenza (o criteri per stabilire frequenza)

Controllo documentale: 100% delle partite

Controllo d’identità:

- mangimi disciplinati dal Regolamento (CE) n. 1069/2009: 100% delle partite;
- mangimi non disciplinati dal Regolamento (CE) n. 1069/2009: almeno il 50% delle partite

Controllo materiale:

- mangimi disciplinati dal Regolamento (CE) n. 1069/2009: 100% delle partite, ad eccezione dei mangimi (latte e prodotti derivati, gelatina,, ossa e relativi prodotti, corna e relativi prodotti, zoccoli e relativi prodotti, prodotti dell’apicoltura, alimenti trasformati per animali domestici, materie prime per la fabbricazione di alimenti per animali domestici) che beneficiano della riduzione di frequenza dei controlli materiali di cui alla Decisione 94/360/CE, la quale può variare dal minimo dell’1% al massimo del 10%;
- mangimi non disciplinati dal Regolamento (CE) n. 1069/2009: almeno il 5% delle partite

 

Luogo e momento del monitoraggio

- Posti di Ispezione Frontaliera (PIF) per i mangimi disciplinati dal Regolamento (CE) n. 1069/2009;
- Punti di entrata di cui al Dlgs.  223/2003, art. 6, comma 1 (nell’ambito dei quali sono compresi anche i Posti di Ispezione Frontaliera), per i mangimi non disciplinati dal Regolamento (CE) n. 1069/2009;
- Luogo di destinazione: solo per i mangimi  non disciplinati dal Regolamento (CE) n. 1069/2009 e solo nell’eventualità in cui il veterinario ufficiale del PIF, effettuato il controllo documentale e d’identità, valuti la reale impossibilità di effettuare il controllo materiale presso il PIF o il punto di entrata, demandandolo al Servizio veterinario della ASL competente sulla prima destinazione della partita, dove la stessa viene inviata dal PIF sotto vincolo sanitario.

Momento: durante le fasi precedenti all’importazione, o anche ad importazione già avvenuta, nel caso di controllo conoscitivo eseguito su mangimi  non disciplinati dal Regolamento (CE) n. 1069/2009, presso il luogo di prima destinazione della partita, ad opera del Servizio Veterinario ASL territorialmente competente

 

Metodi e tecniche

Ispezione e campionamento per analisi.

 

Provvedimenti sanitari, sanzioni amministrative; sanzioni penali

Adozione di provvedimenti restrittivi (rispedizione/ distruzione/trasformazione etc.) per le partite di mangimi risultate non idonee ai controlli, ai sensi del Regolamento (CE) n. 882/2004, Dlgs 80/2000 e Dlgs. 223/2003; comminazione di sanzioni amministrative, nei casi previsti all’art. 28 del Dlgs 80/2000  

 

Modalità rendicontazione, verifica e feedback

Rendicontazione: semestrale
Scadenze: 31 agosto e 28 febbraio
Trasmissione: invio dati via e-mail con schede in formato Excel
Feedback: azioni correttive a mezzo note scritte

 


Data di pubblicazione: 1 gennaio 2015

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