FONTE: Ministero della Salute
AUTORIZZAZIONE DEI MATERIALI ED OGGETTI DESTINATI A VENIRE A CONTATTO CON GLI ALIMENTI
(Legge 30 aprile 1962, n. 283, art.11; D.P.R. n. 777/1982, art.3;
DLgs 25 gennaio 1992, n.108, art.3; Decreto del Ministro della sanità 21 marzo 1973)
Macroarea: ALIMENTI
Settore: Sicurezza e Nutrizione
Tipologia dell'attività: 1 - Attività di autorizzazione
AC Centrale:
Ministero della Salute - DGSAN - Uff.VI
Ruoli:
Processo autorizzativo
- valutazione preliminare della richiesta di autorizzazione per verifica validità;
- trasmissione a Laboratorio Nazionale di Riferimento per valutazione tecnico-scientifica;
- predisposizione relazione per Consiglio Superiore di sanità;
- emanazione del decreto o rifiuto della richiesta
Altre istituzioni:
Laboratorio Nazionale di Riferimento
Ruoli:
valutazione scientifica
Altre istituzioni:
Consiglio Superiore di Sanità
Ruoli:
Valutazione conclusiva
Categorizzazione degli eventuali rischi e modalità di applicazione delle categorie di rischio
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Frequenza (o criteri per stabilire frequenza)
Su richiesta dell’impresa così come definita dal regolamento (CE) n.1935/2004 o su iniziativa autorità centrale
Luogo e momento del monitoraggio
Uffici del Ministero ed il boratoratorio di riferimento nazionale ai sensi del reg.(CE) 882/2004 presso l’ISS
Metodi e tecniche
Controllo documentale ed eventualmente analitico
Modalità rendicontazione, verifica e feedback
Pubblicazione decreto di autorizzazione
Vedi anche
Nel PNI
Nella Relazione annuale 2015
Sul portale del Ministero della Salute