Materiali a contatto - Autorizzazione

FONTE: Ministero della Salute

AUTORIZZAZIONE DEI MATERIALI ED OGGETTI DESTINATI A VENIRE A CONTATTO CON GLI ALIMENTI
(Legge 30 aprile 1962, n. 283, art.11; D.P.R. n. 777/1982, art.3;
DLgs 25 gennaio 1992, n.108, art.3; Decreto del Ministro della sanità 21 marzo 1973)

Macroarea: ALIMENTI
Settore: Sicurezza e Nutrizione
Tipologia dell'attività: 1 - Attività di autorizzazione

 


AC Centrale:

Ministero della Salute - DGSAN - Uff.VI

Ruoli:

Processo autorizzativo

- valutazione preliminare della richiesta di autorizzazione per verifica validità;
- trasmissione a Laboratorio Nazionale di Riferimento per valutazione tecnico-scientifica;
- predisposizione relazione per Consiglio Superiore di sanità;
- emanazione del decreto o rifiuto della richiesta

 

Altre istituzioni:

Laboratorio Nazionale di Riferimento

Ruoli:

valutazione scientifica

 

Altre istituzioni:

Consiglio Superiore di Sanità

Ruoli:

Valutazione conclusiva

 


Categorizzazione degli eventuali rischi e modalità di applicazione delle categorie di rischio

- - - - -

 

Frequenza (o criteri per stabilire frequenza)

Su richiesta dell’impresa così come definita dal regolamento (CE) n.1935/2004 o su iniziativa autorità centrale

 

Luogo e momento del monitoraggio

Uffici del Ministero ed il boratoratorio di riferimento nazionale ai sensi del reg.(CE) 882/2004 presso l’ISS

 

Metodi e tecniche

Controllo documentale ed eventualmente analitico

 

Modalità rendicontazione, verifica e feedback

Pubblicazione decreto di autorizzazione

 


Data di pubblicazione: 1 gennaio 2015

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