FONTE: Ministero della Salute
MOLLUSCHI BIVALVI VIVI: CLASSIFICAZIONE DELLE ACQUE DELLE ZONE DI PRODUZIONE/STABULAZIONE/RACCOLTA
(Regolamento CE 854/2004- allegato II- capo II-B; Linee guida - Intesa del 8 luglio 2010)
Macroarea: ALIMENTI
Settore : Sicurezza e Nutrizione
Tipologia dell'attività: 1 - Attività di autorizzazione
AC Centrale:
Ministero della Salute - DGSIAN - Ufficio III
Ruoli:
Coordinamento ed indirizzo
AC Regionali:
Assessorati Regioni/Provincie autonome
Ruoli:
Pianificazione
Supervisione e verifica
AC Locali:
Aziende Sanitarie Locali – Servizi Veterinari
Ruoli:
Attuazione procedure pianificate
Redazione ed aggiornamento elenco zone classificate
Categorizzazione degli eventuali rischi e modalità di applicazione delle categorie di rischio
Non applicabile
Frequenza (o criteri per stabilire frequenza)
Prima di iniziare l’attività produttiva.
Luogo e momento del monitoraggio
Zone di produzione, zone di stabulazione e zone di raccolta.
Prima di iniziare l’attività le zone di produzione/stabulazione/raccolta devono essere classificate in zone A, B o C, in base al rispetto dei parametri fissati dalla normativa comunitaria.
Metodi e tecniche
Raccolta, analisi e verifica dati relativi ai fattori che possono influire sulla sicurezza dei molluschi allevati/stabulati/raccolti; campionamento per analisi.
Programma di campionamento ai fini della classificazione: prelievo di campioni con frequenza quindicinale per almeno 6 mesi (Linee guida - Intesa dell'8 Luglio 2010)
Modalità rendicontazione, verifica e feedback
I dati relativi all’attività di classificazione delle zone di produzione, al 31 dicembre dell’anno di riferimento, devono essere trasmessi dalle Regioni al Ministero della Salute. In relazione alle zone di produzione classificate occorre indicare lo stato sanitario della zona di produzione per specie allevata (A,B,C), la superficie della zona di produzione e le coordinate geografiche del poligono delimitante la zona di produzione.
Vedi anche