FONTE: Ministero della Salute
Comitato Fitosanitario Nazionale
Presso il Servizio fitosanitario centrale è istituito il Comitato fitosanitario nazionale che è composto dal Responsabile del Servizio fitosanitario centrale, o suo delegato, con funzioni di Presidente, dai responsabili dei Servizi fitosanitari regionali, o loro delegati, e da un funzionario del Servizio fitosanitario centrale con funzioni di segretario.
Il Comitato fitosanitario nazionale ha compiti tecnici consultivi e propositivi per tutto quello che concerne l’applicazione del D.lgs. 214/2005, riferimento normativo del settore che ha recepito la Direttiva 2000/29/CE e sue successive modifiche. Il Comitato inoltre ha competenza in merito all’elaborazione delle procedure necessarie al Servizio fitosanitario nazionale e delle linee guida per i programmi di aggiornamento degli Ispettori fitosanitari.
Qualora il Comitato Fitosanitario Nazionale, istituito ai sensi dell’articolo 52 del D.lgs. 214/2005, ritenga che un Servizio fitosanitario regionale non applichi le norme di profilassi internazionale previste dal succitato decreto, che ha recepito la Direttiva 2000/29/CE e rappresenta la norma di riferimento per il settore fitosanitario, e ciò comporti gravi rischi fitosanitari all’economia agricola nazionale il Servizio fitosanitario centrale:
Vedi anche
Nel PNI
Nella Relazione annuale 2015
Sul portale del Ministero della Salute