A cura di:
Direzione generale per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione
Web editing:
M. DE MARTINO
Organizzazione e gestione del sistema di audit dell'autorità competente centrale (ACC)
Il DSVETOC del Ministero della Salute, in ottemperanza a quanto previsto nel Reg. (CE) n. 882/2004, svolge un programma di audit volto alla verifica dei sistemi regionali di prevenzione in sicurezza degli alimenti e sanità pubblica veterinaria.
Il DSVETOC ha organizzato il proprio sistema di audit attraverso procedure operative che definiscono le regole per lo svolgimento degli audit dipartimentali sulle autorità competenti regionali. Tale sistema prevede lo svolgimento di cicli di audit presso ciascuna Regione/Provincia Autonoma, articolati in audit di settore e audit di sistema: ciascun ciclo di audit è composto da almeno quattro audit di settore e da un audit di sistema.
Gli audit di sistema sui servizi sanitari regionali per la parte relativa alla prevenzione in materia di sanità pubblica veterinaria e sicurezza degli alimenti, eseguiti a cura dell'Ufficio IX (audit) della Direzione Generale della sanità animale e dei farmaci veterinari (DGSAF), sono volti alla valutazione degli standard operativi dell’autorità competente regionale e dei Dipartimenti di Prevenzione delle ASL in relazione ai criteri previsti dal Regolamento CE n. 882/04, nonché alla verifica dell’utilizzo degli strumenti di governo del Servizio Sanitario Nazionale previsti dalle norme quadro di riferimento: L. n. 833/78 e DLgs. n. 502/92 e successive modifiche.
L’Ufficio IX della DGSAF, nell’ambito delle proprie competenze e d’intesa, per quanto riguarda la sicurezza alimentare, con Direzione generale per l’igiene e la sicurezza degli alimenti e della nutrizione (DGISAN), svolge anche funzioni di coordinamento e verifica delle procedure operative nell’ambito del sistema dipartimentale di audit.
Gli audit di settore sono svolti dagli uffici della DGSAF e DGISAN e sono volti alla verifica dei sistemi regionali di controllo nei settori specifici di sanità e benessere animale, sicurezza degli alimenti e mangimi (es., brucellosi, carni, latte, prodotti della pesca, sistema di allerta, mangimi ecc.) in relazione ai criteri previsti dal Regolamento CE n. 882/04 e dalla normativa comunitaria e nazionale di settore .
Nel corso degli audit di settore, oltre ai criteri e agli elementi specifici desumibili dalla normativa cogente (check list “parte B”), vengono esaminati, grazie all’ausilio di una apposita check list “parte A “, gli elementi di natura sistemica (validi per qualsiasi tipologia di settore) desunti dal Regolamento 882/2004 (es., risorse umane, infrastrutture e attrezzature disponibili, programmazione dei controlli ufficiali, verifiche, sistemi informativi e presenza dei dati di attività del settore, formazione del personale che esegue i controlli ufficiali, ecc..). Le informazioni raccolte (risultanze degli audit di settore) concorrono alla pianificazione dell’audit di sistema, generalmente eseguito a chiusura del ciclo di audit per ciascuna Regione / Provincia autonoma.
Gli audit dipartimentali sono eseguiti da personale appositamente formato e qualificato in base a specifici percorsi di formazione e addestramento, che prevedono tra i contenuti teorici, le procedure operative, i Regolamenti comunitari del cosiddetto “pacchetto igiene”, le norme volontarie emanate dal CEN e dall’ISO, la Decisione n. 2006/677/CE e i principi di organizzazione del Servizio Sanitario Nazionale. Gli auditor sono chiamati periodicamente ad aggiornare le proprie conoscenze sulla base degli sviluppi della normativa cogente e dell’evoluzione del sistema dipartimentale di audit. Gli audit sono eseguiti da personale designato dai competenti Direttori Generali su proposta dei Direttori degli uffici interessati.
Il Gruppo di audit è composto da uno più auditor che eseguono audit supportati se necessario da esperti tecnici. Qualora l’auditor è anche esperto tecnico, il gruppo di audit può essere costituito da un solo auditor.
Finalità degli audit sui sistemi regionali
Caratteristiche del processo di audit
Approccio sistematico - Per ciascuna Regione e Provincia Autonoma, vengono “effettuati cicli di audit”; ciascun ciclo è composto generalmente da 4-6 audit di settore e un audit di sistema, effettuato a chiusura del ciclo. Il processo di audit è supportato da procedure e da una modulistica (es. check list ) idonea a garantire la coerenza tra gli auditor e rendere gli audit efficaci. Esse mirano ad identificare in modo capillare i punti forti e deboli del sistema di controllo auditato, a diffondere le pratiche ottimali e a garantire il controllo di azioni preventive e correttive.
In particolare:
Controllo ed esame del processo di audit - gli atti di comunicazione verso gli utenti esterni, concernenti l’attività di audit (ad es. preavvisi, rapporti di audit, comunicazioni a organi politici di riferimento, ecc) vengono supervisionati e trasmessi ai diversi destinatari (in prevalenza le ACR) dai direttori generali e/o dal Capo Dipartimento.
Il processo di audit inoltre è monitorato bimestralmente e sottoposto a riesame annuale da parte dell’Ufficio IX-audit della DGSAF per verificare se è stato svolto in modo conforme, se i suoi obiettivi siano stati raggiunti, e per identificare opportunità di miglioramento.
Indipendenza - il grado di indipendenza richiesto per il sistema di audit, l’organismo di audit e gli auditor è determinato da:
Organizzazione e gestione del sistema di audit dell'autorità competente regionale (ACR)
In ottemperanza a quanto previsto nel Reg. (CE) n. 882/2004, le autorità competenti regionali (ACR) svolgono un programma di audit volto alla verifica dei sistemi di prevenzione in sicurezza degli alimenti e sanità pubblica veterinaria presso le autorità competenti locali (ACL), ovvero presso le Aziende Sanitarie Locali. I sistemi di audit regionali rispondono, analogamente a quelli svolti dal Ministero della Salute, ai criteri definiti in ambito nazionale dall’Accordo Stato Regioni del 7 febbraio 2013.
Le Regioni e le Provincie autonome di Trento e Bolzano, attraverso specifiche disposizioni normative regionali, hanno elaborato procedure operative e strumenti operativi (es., check list) a supporto dell’attività di audit. Il personale addetto all’esecuzione degli audit è specificatamente formato per lo svolgimento di tale attività attraverso la partecipazione a corsi organizzati generalmente dall’ente regionale, in alcune circostanze con il supporto tecnico o la compartecipazione dell’Istituto Superiore di Sanità e dello stesso Ministero della Salute.
Alcune Regioni, hanno previsto anche audit per la certificazione dei Servizi Veterinari e di Igiene Nutrizione Alimenti delle Aziende Sanitarie Locali rispetto al sistema di gestione della qualità previsto dalla norma UNI EN ISO 9001. Tali audit (ad esempio gli audit interni del sistema di gestione per la qualità), pur rispondendo a finalità specifiche, possono risultare coerenti con quelli previsti dall’art. 4 del regolamento 882/2004 , contribuendo ulteriormente al consolidamento degli strumenti di programmazione e controllo.
L’Ufficio IX della Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci Veterinari (DGSAF) del Ministero della Salute procede con cadenza annuale al monitoraggio dello stato di attuazione dei sistemi di audit regionali in materia di sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare. La rendicontazione riguarda anche la descrizione delle eventuali criticità incontrate nella realizzazione dei programmi di audit regionali, nonché le principali carenze/non conformità emerse nel corso delle missioni effettuate, le eventuali raccomandazioni formulate e le principali azioni conseguenti. L’Ufficio IX DGSAF si occupa infine di rendicontare annualmente, attraverso la Relazione annuale al PNI, le informazioni raccolte e di fornire un quadro globale rappresentativo dello sviluppo dei sistemi regionali di audit.
Meccanismi posti in essere per garantire che le autorità competenti adottino le misure appropriate alla luce dei risultati degli audit
Le criticità e le raccomandazioni emerse a seguito dell’audit sono oggetto di successive verifiche e specifico monitoraggio.
L’autorità competente auditata, nel caso siano state riscontrate delle carenze/non conformità o formulate specifiche raccomandazioni, invia all’organismo di audit entro 60 giorni dal recepimento del rapporto finale, un piano di azione in cui vengono identificate le misure correttive o preventive volte alla rimozione delle criticità e che specifica i tempi di attuazione (Accordo Stato Regioni del 7 febbraio 2013).
Nel caso specifico degli audit dell’ACC sulle ACR sono adottati inoltre i seguenti meccanismi:
Nel caso specifico degli audit dell’ACR sulle ACL sono adottati inoltre i seguenti meccanismi:
Meccanismi posti in essere per garantire che gli audit siano oggetto di un esame indipendente e siano eseguiti in modo trasparente
Per il sistema di audit dell'autorità competente centrale (ACC) sulle autorità competenti regionali (ACR), la trasparenza è garantita dall’adozione delle seguenti pratiche:
Inoltre, nell’ambito della Relazione Annuale al presente Piano, anch’essa oggetto di pubblicazione sul portale web del Ministero della Salute, vengono pubblicati annualmente una sintesi complessiva sul programma di audit svolto, una panoramica generale delle principali risultanze emerse e un’analisi critica dell’attività svolta, con particolare riferimento al livello di realizzazione del programma di audit e ai risultati dell’attività svolta.
Esame indipendente (“independent scrutiny ” secondo la versione inglese del testo dell’art. 4(6) del Regolamento (CE) 882/2004)
L’articolo 4(6) del Reg 882/04 prevede che gli audit svolti ai sensi del citato articolo siano soggetti ad un esame indipendente (“independent scrutiny ”). Dalla formulazione regolamentare si evincono due obblighi:
In Italia, il Nucleo Valutatore è il soggetto che effettua l’esame indipendente (independent scrutiny) del processo di audit per verificare se esso sta conseguendo i propri obiettivi.
Il Nucleo Valutatore ha accesso al processo di audit le cui caratteristiche sono descritte nel presente Piano nazionale integrato dei controlli,ed esamina la proposta di Relazione annuale al PNI, in particolare in relazione ai seguenti informazioni:
L’indipendenza del Nucleo Valutatore è garantita dalla presenza tra i suoi membri di alcuni rappresentanti delle autorità competenti coinvolte nel Piano e dell’Istituto Superiore di Sanità, in qualità di supporto tecnico, che sono esterni al processo di audit oggetto di valutazione.
Le autorità competenti, nell’attuare quanto previsto dalla Decisione 2008/654/CE, ed in particolare nell’assicurare che “gli adeguamenti devono tener conto dei risultati dell'analisi e delle conclusioni di cui alle sezioni “Audit”, “Azioni intese a garantire un'attuazione efficace” e “Dichiarazione sulla prestazione globale”, prendono anche i provvedimenti per colmare eventuali lacune identificate nel processo di audit.