
Organizzazioni competenti designate per la cooperazione scientifica

L’articolo 36 del Regolamento (CE) n. 178/2002 prevede che l’EFSA promuova il collegamento tra le organizzazioni competenti in valutazione del rischio per la sicurezza alimentare, attraverso la costituzione di reti europee.
Tale collegamento in rete è finalizzato, in particolare, ad agevolare la cooperazione scientifica mediante il coordinamento delle attività, lo scambio di informazioni, l'elaborazione e l'esecuzione di progetti comuni, lo scambio di competenze specifiche e migliori pratiche nei settori di competenza dell'Autorità.
Le organizzazioni competenti ex art. 36 supportano e assistono l’Autorità, da sole o in rete, nell'adempimento dei suoi compiti. L'EFSA può affidare a tali organizzazioni alcuni compiti, in particolare l'attività preparatoria per i pareri scientifici, l'assistenza scientifica e tecnica, la raccolta di dati e l'individuazione di rischi emergenti. Per lo svolgimento di alcune di queste attività, le organizzazioni competenti possono fruire di un sostegno finanziario.
Ai sensi del Regolamento (CE) n. 2230/2004, che definisce i requisiti per le organizzazioni competenti e stabilisce le procedure per la costituzione della rete e per la sua attività, le organizzazioni competenti devono essere persone giuridiche che perseguono obiettivi di interesse pubblico e devono disporre di procedure e regole specifiche tali da assicurare che i compiti loro affidati dall'EFSA siano espletati nel rispetto del principio di indipendenza e di integrità.
L'iter per l'inserimento nell’elenco delle organizzazioni competenti prevede un atto ufficiale di designazione da parte degli Stati membri, previa verifica del possesso dei requisiti richiesti, cui segue un'ulteriore verifica da parte dell’EFSA. Se tale ulteriore verifica ha esito favorevole, l'organizzazione designata viene inserita nell’elenco che viene redatto dal Consiglio di amministrazione dell’EFSA, su proposta del Direttore esecutivo, e pubblicata su uno specifico portale dell’EFSA.
Gli Stati membri hanno, inoltre, la responsabilità di vigilare sul mantenimento, da parte delle organizzazioni ex art. 36, dei requisiti necessari alla permanenza nell’elenco. Qualora un’organizzazione competente non dovesse più soddisfare tali criteri, il rispettivo Stato membro ne chiede la cancellazione dall’elenco. Inoltre, gli Stati membri procedono ad una verifica periodica delle organizzazioni e delle loro competenze.
Di conseguenza, l’EFSA, su proposta del Direttore esecutivo, aggiorna regolarmente l’elenco, tenendo conto delle revisioni o delle nuove designazioni formulate dagli Stati membri.
In Italia, le attività relative all'aggiornamento dell’elenco delle organizzazioni competenti ex art. 36 ricadono nelle funzioni del Dipartimento della salute umana, della salute animale e dell’ecosistema (One Health), e dei rapporti internazionali del Ministero della Salute.
Presso il Dipartimento opera anche il Focal point italiano di EFSA (Email: italianfocalpoint@sanita.it), cui va rivolta la richiesta per l'avvio dell'iter di verifica dei requisiti per l'inserimento nell’elenco delle organizzazioni competenti ex art. 36.
Consulta l’elenco delle organizzazioni competenti.