
Addestramento sanitario al personale navigante

Background normativo
In relazione ai requisiti minimi di formazione della gente di mare, secondo l’art 3 comma 5 del decreto legislativo 12 maggio 2015 n.71 e successive modifiche e/o integrazioni, il Ministero della salute (MdS) è l’autorità competente per il rilascio dei certificati medici di idoneità di cui all'articolo 12 dello stesso decreto nonché dei certificati di addestramento denominati “First Aid” e “Medical Care” di cui al capo VI, regola VI/4, dell'allegato I, previa definizione dei relativi corsi secondo l'articolo 11, comma 2.
In attuazione dell'articolo 11 del decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71, il Ministero della Salute ha emanato il decreto ministeriale 16 giugno 2016 definendo modalità e contenuti dei corsi per il rilascio dei certificati di addestramento per i lavoratori marittimi. Tale decreto insieme ad una serie di ulteriori circolari esplicative hanno aggiornato ed integrato la precedente normativa in materia di formazione della gente di mare.
È importante sapere che i decreti e le circolari del Ministero della Salute vanno sempre affiancati a quelli emanati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) e dal Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto disponibili sui loro rispettivi portali. Vale la pena menzionare che nel 2024 ci sono state importanti novità per quanto riguarda gli ufficiali da diporto di 2° classe e che è stato aggiornato il Decreto ministeriale MIT n. 121 del 10 maggio 2005.
Durata della validita delle certificazioni
Ad oggi, il periodo di validità dei certificati di formazione è fissato in 5 anni e conseguentemente è necessario procedere periodicamente all’effettuazione di corsi di aggiornamento/refresh per il loro rinnovo.
Fermo restando l’obbligo di aggiornamento dell’addestramento e della formazione sanitaria ad intervalli non superiori a 5 anni, con la circolare del 22 aprile 2021 è stato chiarito che, coloro i quali siano in possesso di un certificato di secondo livello Medical Care dovranno provvedere al solo rinnovo della certificazione di secondo livello senza la necessità di effettuare anche il refresh/rinnovo del primo livello di formazione First Aid ai fini del mantenimento del livello di competenza professionale in materia di assistenza medica.
Modalità di erogazione dei corsi
Per quanto riguarda le modalità di erogazione dei corsi di formazione e aggiornamento, la circolare MdS del 15 aprile 2020 ha consentito lo svolgimento dei corsi in modalità on-line e con circolare MdS del 23 marzo 2021 sono state descritte le modalità di svolgimento dei corsi on-line e fornite ulteriori indicazioni sull’effettuazione dei corsi in modalità sincrona o asincrona e sulle prove finali da implementare.
Ulteriori indicazioni in merito alle modalità di erogazione dei corsi e sulla platea dei marittimi che possono iscriversi ai corsi di formazione sono state fornite con la circolare MdS del 20 gennaio 2025 e la successiva circolare MdS dell’11 febbraio 2025. In particolare, queste ultime circolari hanno chiarito che i medici e gli infermieri sono esentati dall’ottenimento delle certificazioni First Aid indipendentemente dall’iscrizione nelle matricole della gente di mare, potendo autocertificare o esibire alle capitanerie di porto il possesso del loro titolo di studio. Inoltre, ad integrazione di quanto previsto dal decreto MIT n. 121 del 10 maggio 2005 e dalla circolare MIT del 30 gennaio 2025, sono state fornite chiare indicazioni agli enti di formazione in merito alle modalità per l’ottenimento delle certificazioni First Aid da parte degli aspiranti ufficiali da diporto di seconda classe.
Consulta
Per sapere quali sono i centri autorizzati dal Ministero della Salute allo svolgimento dei corsi First Aid e Medical Care sul territorio nazionale.
Si ricorda che il corso “ First Aid ” erogato dagli enti autorizzati dal Ministero della Salute è diverso dal corso “ Elementary First Aid ” proposto dal MIT e che i due corsi sono riferibili a due regole diverse della Convenzione iternazionale sugli standard di addestramento, abilitazione e tenuta della guardia per i marittimi (STCW).