Finanziamento di fondazioni e associazioni

    Data di ultimo aggiornamento Aggiornato il 03/03/2025
    Finanziamento di fondazioni e associazioni

    La normativa prevede che possano essere effettuate erogazioni liberali, deducibili dai redditi, per il finanziamento della ricerca in favore di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute aventi per oggetto statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica, individuate da due decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 maggio 2007.

    I decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’ 8 maggio 2007, e successive modificazioni e integrazioni, individuano (nei rispettivi allegati che possono essere soggetti a revisione annuale) i soggetti destinatari delle disposizioni recate dall'art. 1, comma 353, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (finanziaria 2006) e dell'art. 14, comma 1, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80.

    L'articolo 14, comma 1, del decreto legge n. 35/2005 prevede che le persone fisiche e gli enti soggetti ad IRES (imposta sul reddito delle società) possono dedurre, nel limite del 10% del reddito complessivo dichiarato, e comunque nella misura massima di 70 mila euro annui, le liberalità in denaro o in natura erogate in favore, tra l'altro, di fondazioni e associazioni regolarmente riconosciute aventi per oggetto statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica individuate con DPCM.

    L'articolo 1, comma 353, della Finanziaria 2006, prevede che le società e gli altri soggetti passivi IRES (imposta sul reddito delle società) possono dedurre integralmente dal proprio reddito i fondi trasferiti per il finanziamento della ricerca, a titolo di contributo o liberalità, in favore, tra l'altro, di fondazioni e associazioni regolarmente riconosciute aventi per oggetto statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica individuate con DPCM.


    Richiesta di inserimento negli elenchi

    Possono produrre domanda per l'inserimento negli elenchi allegati ai due DPCM, le fondazioni e associazioni in possesso dei seguenti requisiti:

    • personalità giuridica acquisita mediante il riconoscimento determinato dall'iscrizione nel registro delle persone giuridiche istituito presso le Prefetture (DPR n. 361/2000)
    • svolgimento o promozione di attività di ricerca scientifica come scopo statutario.

    La domanda deve contenere i seguenti dati:

    • esatta denominazione dell'associazione o fondazione
    • sede legale dell'ente
    • codice fiscale dell'ente
    • iscrizione nel registro delle persone giuridiche
    • campo in cui l'ente svolge attività di ricerca scientifica
    • dati identificativi del legale rappresentante dell'ente.

    Alla domanda bisogna allegare copia autenticata dell'atto costitutivo o dello statuto e il certificato di iscrizione nel registro delle persone giuridiche, nonché copia fotostatica di un documento di identità del legale rappresentante.

    La domanda per l'inserimento nell'elenco allegato al DPCM 8 maggio 2007, relativo all'articolo 14, comma 1 del decreto legge n. 35/2005 deve essere spedita a:

    • Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per tutte le tipologie di ricerca scientifica.

    La domanda per l'inserimento nell'elenco allegato al DPCM 8 maggio 2007, relativo all'articolo 1, comma 353 della Finanziaria 2006 deve essere spedita a:

    • Ministero della salute, se l'attività di ricerca scientifica è svolta in campo sanitario;
    • Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per tutte le altre tipologie di ricerca scientifica.

    Le fondazioni e associazioni, che svolgono attività di ricerca scientifica in campo sanitario, che intendono chiedere l’inserimento in entrambi gli allegati, dovranno presentare due distinte domande: ex art. 14, decreto legge 35/2005, al Ministero dell’istruzione, dell’ università e della ricerca; ex art. 1, comma 353 L. 266/2005, al Ministero della salute, se l’attività di ricerca scientifica è svolta in ambito sanitario, al Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca per tutte le altre tipologie di ricerca scientifica.

    Per ricerca in campo sanitario si intende (DPCM 3 aprile 2009, art. 3, comma 1) quella svolta da fondazioni e associazioni riconosciute che:

    • siano destinatarie dei finanziamenti pubblici riservati alla ricerca sanitaria, di cui agli articoli 12 e 12¬bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni;
    • istituite per legge, siano vigilate dal Ministero della salute;
    • svolgano attività di ricerca traslazionale in collaborazione con gli enti di cui alle lettere a) e b) e che contribuiscano con proprie risorse finanziarie, umane e strumentali, ai programmi di ricerca sanitaria determinati dal Ministero della salute.

    Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 gennaio 2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale, n. 56 del 7 marzo  2024aggiorna l'elenco delle associazioni e fondazioni che possono ricevere contributi e liberalità fiscalmente deducibili. 

    Il Ministero della salute propone l’inclusione nel DPCM di associazioni e fondazioni che svolgono o promuovono attività di ricerca scientifica in ambito sanitario. 

    La legge 23 dicembre 2005, n. 266 (articolo 1, comma 353) prevede infatti che le società e gli altri soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle societàpossono dedurre integralmente dal proprio reddito i fondi trasferiti per il finanziamento della ricerca, a titolo di contributo o liberalità, in favore, tra l'altro, di fondazioni e associazioni regolarmente riconosciute aventi per oggetto statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica individuate con DPCM, adottato su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca e del Ministro della salute.