
Materiali a contatto con alimenti - MOCA

I Materiali e Oggetti a Contatto con gli Alimenti (MOCA) comprendono tutti i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari, quali contenitori, stoviglie, utensili da cucina e da tavola, imballaggi e attrezzature per la produzione e la lavorazione degli alimenti. In base all’utilizzo previsto, questi possono essere realizzati con materie prime diverse, tra cui plastica, vetro, carta, ceramica e metalli.
I MOCA sono facilmente riconoscibili grazie alla presenza di uno specifico simbolo, il bicchiere e la forchetta, oppure della dicitura “per alimenti”. Tali informazioni possono essere assenti se l’oggetto, per le sue caratteristiche, è chiaramente destinato al contatto alimentare, come nel caso di posate, bicchieri o macchinette per il caffè.
Per garantire la loro sicurezza, i MOCA sono regolamentati da normative dell'Unione Europea (UE) e da disposizioni nazionali.
Il Regolamento (CE) 1935/2004 rappresenta la norma quadro e stabilisce i requisiti generali che tutti i MOCA devono rispettare, mentre alcune misure specifiche disciplinano singoli materiali.
La norma quadro prevede che tutti i MOCA devono essere prodotti conformemente alle buone pratiche di fabbricazione (GMP) descritte nel Regolamento (CE) 2023/2006 affinché, in condizioni d’uso normali e prevedibili, essi non trasferiscano ai prodotti alimentari componenti in quantità tale da:
- costituire un pericolo per la salute umana,
- alterare in modo inaccettabile la composizione degli alimenti,
- comportare un deterioramento delle loro caratteristiche organolettiche.
Ciascun MOCA, per essere immesso sul mercato, deve essere accompagnato da una Dichiarazione di Conformità, un documento con cui i produttori, trasformatori e importatori dichiarano che l’articolo è conforme alla legislazione vigente. Tale documento contiene indicazioni anche in merito alle modalità d’impiego e le eventuali limitazioni d’uso e deve accompagnare il MOCA in tutte le fasi della commercializzazione, esclusa quella della vendita al dettaglio.
Per gli articoli in ceramica la dichiarazione di conformità deve accompagnare il MOCA anche nella fase della vendita al dettaglio al fine di distinguere l’oggetto per uso alimentare da quello per uso ornamentale.
In assenza di misure specifiche dell'UE, per alcuni materiali gli Stati membri possono adottare le proprie disposizioni nazionali.
In Italia è in vigore il Decreto Ministeriale 21 marzo 1973 del Ministro della Sanità, aggiornato nel corso degli anni, che disciplina in modo specifico gli articoli realizzati con i seguenti materiali:
- plastica (parte non armonizzata a livello UE)
- gomma
- cellulosa rigenerata
- carta e cartone
- vetro
- acciaio inossidabile
Tali articoli devono essere prodotti esclusivamente con le sostanze indicate nell’Elenco delle sostanze autorizzate (liste positive), contenuto nell’Allegato II del decreto stesso, e nel rispetto delle condizioni, limitazioni e tolleranze d’uso previste per ciascun materiale.
Altri materiali che non figurano nel D.M. 21 marzo 1973, sono disciplinati da provvedimenti specifici:
- Banda stagnata - D.M. 18/02/1984 modificato dal D.M. 13/07/1995, n. 405
- Banda cromata verniciata - D.M. 01/06/1988, n. 243
- Ceramica – D.M. 04/04/1985 modificato dal D.M. 01/02/2007
- Alluminio - D.M. n. 76 del 18/04/2007
Le attività di controllo sui MOCA sono disciplinate dal Regolamento (UE) 2017/625 e dal Decreto Legislativo 2 febbraio 2021, n. 27. Per garantire interventi coordinati e uniformi su tutto il territorio nazionale, il Ministero della Salute ha emesso circolari indirizzate agli organi responsabili del controllo ufficiale e ha predisposto il Piano nazionale di controllo ufficiale dei materiali e degli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari.