Bibite analcoliche

    Data di ultimo aggiornamento Aggiornato il 01/07/2024
    Bibite analcoliche

    Le sostanze utilizzabili nelle bibite analcoliche sono elencate nel Decreto del Presidente della Repubblica del 19 maggio 1958, n. 719.

    Qualora nella produzione di bibite analcoliche si intenda utilizzare una nuova sostanza, diversa da quelle previste dall’elenco riportato all’art.15 terzo comma del DPR n.719/1958, così come modificato dal DPR n. 230/2004, l’azienda produttrice, prima di avviare la produzione, deve inviare una comunicazione al Ministero della Salute e alla regione o provincia autonoma competente per territorio, nella quale deve essere segnalata la documentazione scientifica che attesti l’idoneità della nuova sostanza all’alimentazione umana.

    Il Ministero della salute, previa verifica della effettiva idoneità alla alimentazione umana delle sostanze oggetto della comunicazione, anche attraverso la consultazione dei competenti organismi tecnico scientifici, procede alla sua approvazione con pubblicazione di un comunicato in Gazzetta Ufficiale e sul portale del Ministero.

    La procedura non si applica a ingredienti che rientrano nel campo di applicazione del Regolamento UE n. 2283/2015 relativo ai nuovi alimenti.

    Le bevande arricchite restano soggette a procedura di notifica dell’etichetta al momento della immissione in commercio, ai sensi dell’art. 7 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111 (prodotti alimentari destinati ad una alimentazione particolare), secondo quanto previsto dalla circolare del Ministero della sanità n. 8 del 16 aprile 1996.

    Per approfondire consulta la scheda servizi e il modello di domanda.