Allerta rapido (RASFF)

    Data di ultimo aggiornamento Aggiornato il 25/01/2024
    Allerta rapido (RASFF)

    Il sistema di allerta rapido per alimenti e mangimi (RASFF), ideato per la prima volta nel 1979 su proposta del Consiglio europeo, è stato istituito ufficialmente con il Regolamento (CE) n. 178/2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare.

    Il sistema RASFF, come definito dall’articolo 50 del  Regolamento 178/2002, è un sistema di allarme, sotto forma di rete, per la notifica di un rischio diretto o indiretto per la salute umana dovuto ad alimenti o mangimi. Negli anni il sistema di notifica è stato esteso anche ai rischi legati a materiali e oggetti destinati a venire a contatto con gli alimenti (MOCA) e ai mangimi per animali da affezione (pet food), rispettivamente con il Regolamento (CE) n. 1935/2004 e il Regolamento (CE) n. 183/2005.

    I membri della rete, denominati punti di contatto, sono: la Commissione europea (membro e gestore del sistema), gli Stati membri dell’Unione europea, l’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA), l’Associazione europea di libero scambio (EFTA).

    Le informazioni vengono comunicate e condivise tra i membri della rete in tempo reale attraverso la piattaforma on line i-RASFF, alla quale accedono tutti i punti di contatto che possono sia attivare che leggere le notifiche caricate nel sistema da altri Paesi. La piattaforma i-RASFF ha recentemente subito aggiornamenti conseguenti all’istituzione, con il Regolamento (UE) 2017/625, del sistema IMSOC (sistema per il trattamento delle informazioni per i controlli ufficiali).

    Il sistema IMSOC integra gli attuali sistemi informatici gestiti dalla Commissione e utilizzati per lo scambio rapido di dati, informazioni e documenti riguardanti i rischi per la salute umana, per la salute e il benessere degli animali e per la sanità delle piante di cui all’articolo 50 del Regolamento (CE) n. 178/2002, all’articolo 20 del Regolamento (UE) 2016/429 e all’articolo 103 del regolamento (UE) 2016/2031 e fornisce gli opportuni collegamenti tra tali sistemi e i suoi altri elementi.

    Le notifiche del sistema di allerta

    In seguito all’accertamento, e talvolta anche al sospetto, di una non conformità le autorità competenti attivano il sistema di notifica RASFF.

    Quando le non conformità sono associate ad un rischio (serio, non serio o indeciso) per la salute umana, animale o per l’ambiente le notifiche attivate sono quelle del sistema di allerta.
    Queste si distinguono in notifiche:

    • di allerta
    • information for follow-up
    • information for attention 
    • border rejection
    • news

    Nel caso in cui il prodotto oggetto di notifica sia ancora disponibile sul mercato è necessario attivare le misure di ritiro e richiamo come previsto dal regolamento (CE) 178/2002.

    Per approfondire