
Il Medico competente

Secondo la definizione di cui all’art. 2 comma 1 lett. h) del Decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 e successive modifiche e integrazioni, il medico competente è il medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali che:
- effettua la sorveglianza sanitaria sui lavoratori
- collabora con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi.
L’art. 25 del D. Lgs. 81/2008 (e successive modifiche e integrazioni) elenca i compiti, oltre quelli di cui ai punti precedenti, in capo al medico competente, che collabora tra l’altro:
- alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori
- all’attività di formazione e informazione dei lavoratori
- all’organizzazione del servizio di primo soccorso
- all’attuazione e valorizzazione di programmi volontari di “promozione della salute”,
secondo i principi della responsabilità sociale.
La sorveglianza sanitaria costituisce un’attività di importanza primaria per la tutela della salute e la sicurezza dei lavoratori. È definita dal citato Decreto come l’“insieme degli atti medici, finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all’ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell’attività lavorativa”.
Il medico competente, nei casi previsti dalla normativa vigente, programma ed effettua la sorveglianza sanitaria attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati. Anche in considerazione di ciò, ben si evince la rilevanza dell’aggiornamento continuo del medico competente, rimarcata dalla vigente normativa.
La sorveglianza sanitaria, finalizzata a valutare l’idoneità del lavoratore a svolgere la mansione specifica, comprende (art. 41, comma 2):
- la visita medica, anche in fase pre-assuntiva, preventiva
- la visita medica periodica
- la visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell’attività lavorativa svolta
- la visita medica in occasione del cambio della mansione
- la visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro, nei casi previsti dalla normativa vigente
- la visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, qualora sia ritenuta necessaria dal medico competente.
Sulla base delle risultanze della visita medica, il medico competente esprime uno dei seguenti giudizi relativi alla mansione specifica (art. 41, comma 6):
- idoneità
- idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni
- inidoneità temporanea
- inidoneità permanente.