
AIA - Autorizzazione Integrata Ambientale

I processi industriali sono responsabili di una consistente quota dell’inquinamento complessivo in Europa, a causa delle emissioni in atmosfera, degli scarichi idrici e della produzione di rifiuti ad essi associati. La Direttiva 2010/75/EU, recepita in Italia con Decreto Legislativo 4 marzo 2014, n. 46, è il principale strumento per regolamentare le emissioni da fonti industriali e si prefigge lo scopo di raggiungere un alto livello di protezione della salute umana e dell’ambiente considerati nel loro insieme, tramite l’applicazione delle Migliori Tecniche Disponibili (le cosiddette BAT, Best Available Techniques).
Il Decreto Legislativo 4 marzo 2014, n. 46 modifica il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (cd. Testo Unico Ambientale), introducendo nella Parte Seconda il Titolo III-bis (articoli 29-bis e seguenti) e gli Allegati VIII, IX, X, XI, XII e XII- bis alla Parte Seconda, dedicati alla disciplina dell’AIA (Autorizzazione Integrata Ambientale).
L’AIA costituisce una procedura tecnico-amministrativa che prevede:
- la valutazione e la gestione degli impatti derivanti dall’esercizio dell’installazione sul suolo, sulle acque superficiali, sulle acque sotterranee, sull’atmosfera, sulla salute umana, ivi compresi quelli derivanti dalla gestione dei rifiuti, dall’uso dell’energia e da possibili eventi incidentali;
- il coinvolgimento di tutti i portatori di interesse (stakeholders) pubblici/privati, compresi i cittadini;
- l’applicazione delle Best Available Techniques (BAT), secondo quanto riportato nei documenti pubblicati dalla Commissione Europea per i diversi settori industriali;
- un piano di monitoraggio e controllo ambientale sito specifico, finalizzato ad individuare tempestivamente possibili modifiche dello stato ambientale di riferimento e relative criticità per la tutela della salute pubblica.
Pertanto, fermo restando il rispetto delle norme di qualità ambientale, la procedura di AIA tiene conto dei seguenti principi generali (art. 6, c. 16 D.Lgs. 152/2006):
- Devono essere le opportune misure di prevenzione dell’inquinamento, applicando in particolare le migliori tecniche disponibili;
- Non si devono verificare fenomeni di inquinamento significativi;
- È prevenuta la produzione dei rifiuti, a norma della Parte Quarta del D.lgs. 152/2006. Se non è possibile prevenire la produzione dei rifiuti, gli stessi sono in ordine, riutilizzati, riciclati, recuperati o smaltiti evitando e riducendo ogni loro impatto sull’ambiente;
- L’energia deve essere usata in modo efficace ed efficiente;
- Devono essere prese le misure necessarie per prevenire gli incidenti e limitarne le conseguenze;
- Deve essere evitato qualsiasi rischio di inquinamento al momento della cessazione definitiva delle attività e il sito stesso deve essere ripristinato conformemente a quanto previsto dall’art. 29 sexies, comma 9 quinquies.
In sede statale, il Ministero per la Transizione Ecologica, per il tramite della Direzione Generale per la crescita sostenibile e la qualità dello sviluppo (CrESS), è l’Autorità Competente per il rilascio dell’AIA.
Per approfondire
- Ministero della transizione ecologica Indicazioni operative per la procedura di Autorizzazione Integrata Ambientale
- Ministero della transizione ecologica - Stabilimenti di Interesse Strategico Nazionale: Osservatorio ILVA
- documento Commissione europea JRC Reference Report on Monitoring per i controlli delle emissioni in atmosfera e nelle acque derivanti dalle installazioni soggette alle direttiva 2010/75/UE.