
Le deroghe ai valori di parametro
La direttiva 98/83/CE ha stabilito “valori parametrici” specifici per diversi fattori di rischio, idonei per garantire il consumo di acque in condizioni di sicurezza, nell’intero arco della vita, basati sugli orientamenti e i “valori guida” stabiliti dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS). Secondo quanto indicato dalla OMS, il superamento di un valore guida può non comportare un rischio significativo per la salute umana; tuttavia deviazioni dei valori al di sopra di valori guida non indicano necessariamente la non idoneità dell’acqua al consumo. L'entità del superamento e il periodo per il quale il valore guida può essere superato, senza effetti sulla salute pubblica, devono essere valutate sulla specifica sostanza.
Sulla base di tale indirizzo gli Stati membri possono stabilire deroghe ai valori di parametro, purché la deroga non presenti un rischio per la salute umana, abbia durata più breve possibile e sia concessa dallo Stato membro al massimo per due successivi trienni; tenendo conto che l'approvvigionamento delle acque potabili nella zona interessata non può essere effettuato con nessun altro mezzo congruo.
Lo strumento della deroga consente di gestire situazioni in presenza di elementi minerali di origine geologica con il miglior compromesso in termine di rischi-benefici; nel contempo, la concessione della deroga è subordinata alla prescrizione delle misure necessarie a ripristinare la qualità dell’acqua nel tempo, in un regime di costante sorveglianza.
In ambito nazionale lo strumento della deroga è stato ampiamente utilizzato sin dall’entrata in vigore della direttiva vigente, in ragione delle caratteristiche geologiche del territorio che dello stato dei sistemi idrici. Attualmente non sussistono forniture di acqua in deroga nel territorio nazionale e, in futuro, potrebbe riguardare nuovi approvvigionamenti idro-potabili o eventi di contaminazione straordinari delle captazioni.