
Il giudizio di idoneità
Il “giudizio di idoneità” al consumo umano di un’acqua è rilasciato dall’Azienda sanitaria territorialmente competente a seguito di una richiesta delle parti interessate tra cui sindaci, gestori idro-potabili o imprese alimentari Esso è subordinato all’acquisizione e valutazione di dati ottenuti tramite controlli ispettivi e attività analitiche, non necessariamente correlato all’assenza di un superamento dei valori di parametro, ma alla valutazione complessiva dello stato di qualità dell’acqua.
Le acque di nuova utilizzazione da parte di sistemi acquedottistici necessitano di giudizio di idoneità che, in conformità anche a quanto stabilito dal DM 26 marzo 1991, prevede un esame estensivo della documentazione tecnica sulla captazione e le opere acquedottistiche, una serie di accertamenti ispettivi e di controlli analitici su base stagionale.
Per le acque di pozzi privati o impianti di approvvigionamento autonomo, il “giudizio di idoneità” è associato a prescrizioni verso il gestore concernenti specifici controlli e operazioni di manutenzione.
Il giudizio di idoneità per acque destinate a imprese alimentari integra i criteri e le procedure di accertamento di idoneità al consumo umano, con requisiti specifici, definiti sulla filiera alimentare e sui potenziali rischi associabili all’alimento.
Il processo decisionale e le procedure per l’analisi di rischio riguardo a limitazioni d’uso delle acque (art. 10 del D.Lgs. 31/2001), pur rispondendo ai criteri generali della normativa vigente, può essere definito diversamente negli ambiti territoriali, secondo quanto indicato nelle Linee guida regionali.