Data di ultimo aggiornamento Aggiornato il 21/11/2005

    Le modalità e gli strumenti comunicativi attraverso cui si può realizzare la pubblicità sanitaria sono stabiliti dalla normativa vigente:

    • la pubblicità sanitaria degli esercenti le professioni sanitarie, può essere effettuata
      tramite targhe apposte sull’edificio in cui si svolge l’attività professionale inserzione sugli elenchi telefonici (art. 1 legge 175/92), sugli elenchi generali di categoria attraverso periodici destinati esclusivamente agli esercenti le professioni sanitarie e attraverso giornali quotidiani e periodici di informazione (combinato disposto art. 3 legge 42/99 e art. 12 legge 362/99)

    1. la pubblicità sanitaria delle strutture sanitarie private può essere effettuata,
      oltre che tramite targhe apposte sull’edificio in cui si svolge l’attività professionale, anche tramite insegne nonché tramite inserzioni sugli elenchi telefonici (art. 4 legge 175/92), sugli elenchi generali di categoria (art. 3 legge 42/99), nonché attraverso periodici destinati esclusivamente agli esercenti le professioni sanitarie e attraverso giornali quotidiani e periodici di informazione (combinato disposto art. 4 legge 175/92 e art. 12 legge 362/99).