Data di ultimo aggiornamento Aggiornato il 21/11/2005

    L’art.2, comma 1, della legge n.175/92, stabilisce che per la pubblicità a mezzo di targhe e inserzioni contemplate dall’art.1, è necessaria l’autorizzazione del Sindaco che la rilascia previo nulla-osta dell’Ordine o Collegio professionale presso il quale è iscritto il richiedente.

    Qualora il soggetto appartenga ad una professione per la quale non è stata ancora costituito un Ordine o Collegio professionale, ovviamente non si realizza l’ipotesi del previsto nulla-osta per l’esercizio delle professioni sanitarie. In tale caso, gli adempimenti che la legge rimette agli Ordini e Collegi dovranno essere necessariamente svolti dagli uffici comunali ai quali di conseguenza spetta il potere di intervento anche in caso di violazioni delle norme in materia di pubblicità sanitaria.