
Formazione medico specialistica

Reti formative delle scuole di specializzazione - strutture accreditate
L’accreditamento
L’accreditamento è il procedimento attraverso il quale il Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell’università e della ricerca, su proposta dell’Osservatorio nazionale per la formazione sanitaria specialistica, riconosce alle strutture da inserire nella rete formativa di una Scuola di specializzazione la capacità di pianificare, organizzare ed erogare attività di formazione specialistica per la singola specialità.
Le strutture
Per strutture si intendono quelle strutture universitarie, ospedaliere e territoriali in cui sono svolte le attività e le prestazioni necessarie per assicurare la formazione specialistica.
Per essere accreditate le strutture devono possedere gli standard generali e specifici individuati dal DM n. 402 del 13 giugno 2017.
Le strutture accreditate si distinguono in strutture di sede e strutture collegate:
- le prime sono strutture a direzione universitaria, idonee e attrezzate per l’organizzazione e la realizzazione di attività di formazione professionale specialistica nell’area medica di pertinenza della Scuola, nonché per la gestione organizzativa, amministrativa, didattica e tecnica sanitaria delle relative attività e per il coordinamento e/o la direzione delle stesse
- le seconde sono strutture di supporto alla struttura di sede e concorrono al completamento della rete formativa, al raggiungimento dei volumi operativi e al completamento della tipologia delle attività assistenziali richieste per la formazione dei medici specializzandi.
Inoltre, le Scuole possono avvalersi, tramite la stipula di apposite convenzioni, di ulteriori strutture di supporto, dette strutture complementari, nei casi in cui debbano essere utilizzati servizi, attività, laboratori o altro che possano non essere presenti nella struttura di sede o nelle strutture collegate.
La rete formativa
Per rete formativa si intende l’insieme di tutte le strutture coinvolte nella formazione: le strutture di sede, le strutture collegate e le eventuali strutture complementari, le quali, in collaborazione tra loro, garantiscono la completezza del percorso formativo dei medici in formazione.
Durante il proprio percorso, il medico in formazione è assegnato ai reparti e ai servizi delle strutture facenti parte della rete formativa della propria Scuola.
Strutture accreditate per l’anno accademico 2024/2025
Nell’anno accademico 2024/2025 sono state accreditate strutture facenti parte della rete formativa delle scuole di specializzazione di 46 Atenei.
Mappa interattiva
Decreti di accreditamento delle strutture della rete formativa delle scuole di specializzazione per l’a.a. 2024/2025
Archivio decreti di accreditamento delle strutture della rete formativa delle scuole di specializzazione:
Per consultare anche i decreti di accreditamento degli anni precedenti visita la sezione dedicata alla normativa dell'area tematica Professioni sanitarie e filtra la ricerca per anno di interesse.
Accreditamento delle strutture non facenti parte delle reti formative - Certificazione degli standard generali e specifici
L’art. 1, comma 342 della legge di bilancio per l’anno 2025, nel modificare l’art. 1, comma 548 bis della legge 30 dicembre 2018 n. 145 ha previsto che “le aziende e gli enti del servizio sanitario nazionale nonché le strutture sanitarie private accreditate, le cui unità operative non appartengono alla rete formativa per la disciplina oggetto del concorso, possono procedere alle assunzioni ai sensi del presente comma previa certificazione della sussistenza degli standard generali e specifici richiesti per l’accreditamento delle strutture facenti parte delle reti formative in base alla normativa vigente.
La certificazione è rilasciata, entro novanta giorni dalla richiesta, per ciascuna procedura concorsuale, con decreto del Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell’Università e della ricerca.
Entro i successivi trenta giorni il Ministero dell’Università e della ricerca adotta il provvedimento di inserimento nelle reti formative delle strutture".
Per approfondire consulta la pagina relativa alla descrizione della procedura:
Nella pagina è possibile scaricare la modulistica, suddivisa per specifica area (medica, chirurgia e dei servizi), che dovrà essere compilata a cura del rappresentante legale dell’azienda/ente del Servizio sanitario nazionale nonché della struttura privata accreditata, secondo il DPR n. 445 del 28 dicembre 2000.
AVVISO: a partire dal 1° ottobre 2025, le domande dovranno riportare, nella sezione relativa agli standard assistenziali, i volumi di attività riferiti all’anno 2024. Tali volumi devono rispecchiare l’effettivo numero di prestazioni effettuate nell’anno di riferimento e non un’approssimazione
Normativa di riferimento
- Decreto legislativo del 17 agosto 1999 n. 368
Attuazione della direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli. (direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CEE) - Decreto del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca e Ministero della Salute 4 febbraio 2015
Riordino scuole di specializzazione di area sanitaria - Decreto del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca 13 giugno 2017
- Standard, requisiti e indicatori di attività formativa e assistenziale delle Scuole di specializzazione di area sanitaria. (art. 3, comma 3, del D.I. n. 68/2015)
- Decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca e Ministero della Salute 31 maggio 2022
Requisiti e standard della scuola di specializzazione in Medicina e cure palliative - Decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca e Ministero della Salute 10 marzo 2023
Modifica del decreto MIUR - Salute del 4 febbraio 2015, n. 68 - Legge 30 dicembre 2024 , n. 207. Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027. (art. 1, comma 342)