
Piano di controllo ufficiale

Il regolamento 625/2017 prevede che i controlli intesi a garantire la salubrità degli alimenti, siano effettuati tanto sulle merci quanto sugli operatori così come definiti dalle norme citate all’articolo 1, comma 2 del medesimo regolamento.
Tra dette norme figura il Regolamento (CE) 396/2005, relativo ai limiti massimi di residui di prodotti fitosanitari negli alimenti, i cui articoli relativi ai controlli sono rimasti in vigore fino al 14 dicembre 2022. Gli articoli abrogati sono stati sostituiti dal Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1355 e dal Regolamento delegato (UE) 2021/2244.
In particolare, il regolamento (UE) 2021/1355 ha sostituito l’articolo 30 del regolamento 396/2005 e prevede che all’interno dei Piani di Controllo Nazionali Pluriennali sugli alimenti, sia contenuto il Programma Nazionale per la ricerca dei residui di pesticidi in alimenti, mentre il regolamento (UE) 2021/2244 stabilisce indicazioni sui campionamenti, fissando criteri generali sui luoghi del campionamento.
Con Decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27 sono stabilite le Autorità competenti per i controlli previsti dal Regolamento (CE) 625/2017 sul territorio, individuati i laboratori del controllo ufficiale, ed inoltre sono fissate più dettagliate procedure di campionamento, nonché le procedure per la controperizia e la controversia.
I controlli sui residui di prodotti fitosanitari negli alimenti sono programmati tenendo in considerazione le indicazioni del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1355.
La programmazione avviene sia a livello europeo che nazionale.
A livello europeo, viene attuata con i programmi coordinati contenuti in vari regolamenti di esecuzione, di cu l’ultimo è il Regolamento (UE) 989/2024, relativo ad un programma coordinato di controllo pluriennale dell’Unione per il triennio 2025 -2027 e destinato a garantire il rispetto dei livelli massimi di residui di antiparassitari e a valutare l’esposizione dei consumatori ai residui di antiparassitari nei e sui prodotti alimentari di origine vegetale e animale.
In particolare, detto regolamento prevede che nell’arco di 3 anni siano campionati 36 tipi di alimenti (provenienti sia da agricoltura tradizionale che biologica), che siano effettuati campionamenti sia dei vegetali, sia degli alimenti di origine animale sia di baby food e stabilisce quali sostanze (e eventuali relativi metaboliti) debbano essere ricercate a livello analitico per i vegetali e per gli alimenti di origine animale. Prevede, inoltre, controlli su alimenti trasformati quali olio e vino. La finalità è quella di tutelare tutte le face della popolazione dagli infanti agli anziani e tenere conto di tutte le diete quali, ad esempio, quelle vegetariane e vegane.
Il programma nazionale fissa gli obiettivi nazionali e regionali minimali, che sono quelli presenti nel Decreto del 23 dicembre 2023 per le categorie di alimenti e nelle note di indirizzo del Direttore Generale della Direzione generale dell’igiene e della sicurezza alimentare, per gli alimenti e gli analiti riscontrati più frequentemente come non conformi. Anche a livello regionale e locale, gli Assessorati alla Sanità e le Aziende sanitarie locali fissano gli obiettivi nell’ambito del loro territorio.
Ai fini della scelta degli analiti da verificare con i piani nazionale ed europeo, il documento di orientamento SANCO/12745/2013 22 – 23 November 2021 rev. 13(4), riporta sia criteri di classificazione quali la tossicità delle sostanze, la frequenza di ritrovamento negli alimenti, le non conformità oggetto di allerta, nonché aspetti legati alla stato amministrativo e giuridico delle sostanze quali la loro approvazione o rinnovo e il recente riesame dei loro limiti massimi di residuo, sia criteri di priorità basati ad esempio sulla dose acuta di riferimento ARfD (Acute Reference Dose ) e/o sulla Dose Giornaliera Ammissibile , ADI (Acceptable daily intake ), etc.