Piano di controllo ufficiale

    Data di ultimo aggiornamento Aggiornato il 06/05/2025
    Piano di controllo ufficiale

    I controlli sui prodotti fitosanitari e sulle sostanze che li compongono sono disciplinati dall’art. 68 del Regolamento (CE) 1107/2009 che, inoltre, prevede dei criteri di massima per la valutazione del rischio. Pertanto, non solo è necessario che i controlli siano eseguiti, ma debbono essere effettuati in modo da prendere in considerazione i potenziali rischi per i consumatori, gli astanti, gli utilizzatori e l’ambiente affinché siano tenuti sotto controllo e minimizzati. 

    Con l’entrata in vigore del Regolamento (UE) 625/2017, tale articolo è stato integrato nell’articolo 24 di detto regolamento. In particolare i controlli vengono effettuati, sulla base dei livelli massimi dei residui di pesticidi fissati per le acque e gli alimenti, prendendo in considerazione tanto gli esiti dei controlli effettuati negli anni precedenti quanto i casi d’intossicazione nonché i prodotti fitosanitari non autorizzati. 

    Il regolamento UE 625/2017 è stato implementato in Italia dal Decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27, che ha stabilito le Autorità competenti per l’effettuazione dei i controlli sul territorio, e dal Decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 24, che invece ha regolamentato le importazioni. In particolare, il Decreto L.vo 27/2021, prevede la messa a punto di un Piano Nazionale Pluriennale di Controllo sugli alimenti organico e multisettoriale - che comprende quindi anche i controlli sui residui di prodotti fitosanitari - che è stato emanato in Italia per il quinquennio 2023/2027, in seguito ad Intesa Stato-Regioni, sancita nella seduta del 22 marzo 2023 (n.55/CSR). Le Regioni/Province Autonome pianificano le attività dei controlli, effettuati dalle Aziende sanitarie locali. Per la verifica del rispetto delle condizioni di autorizzazione dei prodotti fitosanitari, vengono effettuati anche controlli che prevedono il prelievo l’analisi sui prodotti fitosanitari. Il prelievo avviene conformemente a quanto stabilito nel Decreto L.vo 27/2021 dagli articoli 30, 31 e 32 del Decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2021, n. 290.

    Le analisi vengono effettuate da Agenzie regionali per la Protezione dell’Ambiente, Istituti Zooprofilattici Sperimentali e da Ispettorati della Tutela della Qualità e della Repressione Frodi dei prodotti agroalimentari. Il decreto legislativo n 24/2021 prevede la registrazione delle importazioni di prodotti fitosanitari. Il Ministero della Salute, con Decreto Ministeriale del 30 novembre 2021, ha regolamentato tale attività prevedendo anche il coinvolgimento dell’Agenzia delle dogane e dei Monopoli quale Autorità di prima verifica sullo stato autorizzativo dei prodotti fitosanitari importati e trasmette queste informazioni al Ministero della Salute. Nell’ambito delle loro competenze, anche il Comando Carabinieri per la Tutela della Salute e l’Ispettorato Centrale della Tutela della Qualità e della Repressione frodi dei prodotti agroalimentari effettuano controlli sull’immissione in commercio dei fitosanitari. 

    Per ottemperare all’obbligo di relazione e per la verifica dell’andamento delle attività di controllo, i risultati dei controlli vengono raccolti dal Ministero della Salute, che raccoglie, verifica ed elabora i dati trasmessi e realizza un rapporto per la Commissione Europea, l’EFSA e gli Stati Membri, da inoltrare entro il 30 giugno dell’anno successivo all’effettuazione dei controlli. I risultati dei controlli vengono, inoltre, pubblicati sul sito del Ministero della Salute con la relazione al Piano Nazionale Pluriennale dei Controlli e di questo è data comunicazione a tutte le Autorità coinvolte.