Autorizzazioni stabilimenti di produzione

    Data di ultimo aggiornamento Aggiornato il 26/11/2025
    Autorizzazioni stabilimenti di produzione

    La produzione e il confezionamento dei prodotti fitosanitari sono autorizzati dal Ministero della Salute secondo quanto disposto dal Decreto del Presidente della Repubblica -  23 aprile 2001, n. 290 (Capo II, artt. 4, 5, 6, 7 e 8) previa istanza delle imprese produttrici:

    L'autorizzazione degli stabilimenti di produzione dei prodotti fitosanitari sono un' ulteriore forma di controllo e di sicurezza destinata soprattutto alle verifiche sulla sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro (sistemi antincendio, rischi di incidenti rilevanti), nonché per la tutela dell'ambiente (emissioni in atmosfera, smaltimento dei rifiuti, smaltimento delle acque).

    In ottemperanza a quanto disposto dal D.P.R., il Ministero, verificata la completezza della documentazione presentata a supporto della domanda, dispone un sopralluogo ispettivo, finalizzato ad accertare l'idoneità dei locali, degli impianti e delle attrezzature, effettuato da un gruppo  composto da almeno un dirigente chimico del Ministero  della salute affiancato da rappresentanti dell'Ispettorato nazionale del Lavoro e da personale appartenente ad altre professionalità , in relazione alle  specifiche tipologie produttive oggetto del sopralluogo. 
    A tali  sopralluoghi  possono partecipare i rappresentanti delle aziende sanitarie locali competenti per territorio. Al termine del sopralluogo  il gruppo ispettivo predispone una relazione contenente gli esiti dell’attività.

    Consulta l'elenco degli stabilimenti operanti (aggiornamento novembre 2025)

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