
Scambi
Le norme comunitarie sanitarie che disciplinano la produzione e commercializzazione di prodotti di origine animale sono stabilite dal Regolamento (UE) n.625 del 2017 sui controlli ufficiali ed i relativi atti delegati e di esecuzione. Inoltre, per quanto riguarda gli alimenti, il riferimento è rappresentato anche dal “pacchetto igiene” che include il Regolamento (CE) n. 178 del 2002, relativo a principi e requisiti generali della legislazione alimentare e i Regolamenti (UE) n. 852 e n. 853 del 29 aprile 2004 concernenti norme generali e specifiche in materia di igiene degli alimenti.
Le norme comunitarie sanitarie che disciplinano la produzione e commercializzazione dei sottoprodotti di origine animale e dei prodotti derivati non destinati al consumo umano sono stabilite dal Regolamento (CE) del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 1069 del 21 ottobre 2009 e dal Regolamento (UE) della Commissione n.142 del 25 febbraio 2011.
Le suddette norme individuano i requisiti igienico - sanitari che devono essere rispettati dai prodotti di origine animale e dai sottoprodotti in tutte le fasi della produzione e commercializzazione nel territorio comunitario.
L’operatore italiano destinatario di merce proveniente dai Paesi membri è tenuto a registrarsi presso l’Ufficio Veterinario per gli Adempimenti Comunitari (UVAC) territorialmente competente e a segnalare, almeno un giorno feriale in anticipo, l’arrivo delle merci all’UVAC e al Servizio Veterinario delle ASL competenti per territorio.
La mancata segnalazione da parte dell’operatore italiano è soggetta a sanzioni.
In caso di riscontro di rischi per la salute pubblica o la sanità animale, gli UVAC dispongono sulle successive partite di analoga tipologia e provenienza, controlli intensificati con blocco della commercializzazione fino ad esito favorevole dei controlli. Altri controlli possono, inoltre, essere eseguiti sulla base di misure cautelari disposte dalla Commissione Europea o a livello nazionale.