
Anagrafe delle specie di acquacoltura
Devono essere registrate nella Banca dati Nazionale (BDN) tutte le imprese di acquacoltura, identificate con codice aziendale.
Tra le informazioni da registrare in BDN per ogni impresa, vi sono:
- tipo di allevamento (esempio: bacini; canali; acque recintate; quarantena; stagni; vasche)
- gruppo della specie ospitata (crostacei; molluschi; pesci), oltre che il dettaglio della specie
- tipo di produzione (incubatoio; ingrasso per consumo umano; laghetto di pesca sportiva)
- tipo di acque (dolce, salmastra, salata)
- qualifica sanitaria e le autorizzazioni
Il registro di carico e scarico aziendale
Per ciascuna impresa, tranne alcune tipologie produttive, deve essere presente un registro di carico e scarico, in formato cartaceo, elettronico, o direttamente in BDN.
Nel registro l’allevatore registra e aggiorna regolarmente le informazioni anagrafiche dell’allevamento e le movimentazioni, con l’indicazione delle quantità movimentate in entrata e uscita, con data, provenienza e/o destinazione.
Le movimentazioni vanno registrate entro 3 giorni dall’evento, anche se lo stesso è tenuto direttamente in BDN o informatizzato.
L’eventuale mortalità anomala deve essere riportata nel registro nel più breve tempo possibile.
Principali riferimenti normativi
- Decreto Legislativo 148/2008, che stabilisce le condizioni di polizia sanitaria applicabili alle specie d’acquacoltura ed ai relativi prodotti, nonché alla prevenzione e lotta di talune malattie degli animali acquatici
- Decreto 08 luglio 2010 - Disposizioni per la gestione dell'anagrafe delle imprese di acquacoltura
- Decreto Ministeriale 3 agosto 2011 - recante disposizioni per il rilascio dell’autorizzazione alle imprese d’acquacoltura, ai sensi dell’art. 6 del D.l.vo 148/2008