
Cap. 3F - Ambiente - Monitoraggio acque dolci
ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO RELATIVO ALLE ACQUE DOLCI IDONEE ALLA VITA DEI PESCI
(D.Lgs. 152/06 s.m.i.; DM n. 56 del 14 aprile 2009)
Macroarea: Attività a Carattere Trasversale
Settore: AMBIENTE
Tipologia dell'attività: 4c - Attività di controllo ufficiale svolte sull’intero territorio nazionale, diverse dai Piani specifici comunitari, con organizzazione e programmazione regionali
| Autorità competenti | ruoli |
|---|---|
| AC Centrale: MATTM | Trasmette le informazioni alla Commissione Europea |
| AC Centrale: ISPRA | Acquisizione delle informazioni, elaborazione nazionale e predisposizione di report di sintesi |
| AC Regionali: Regioni, province autonome | Sentite le Autorità di bacino nell’ambito del proprio territorio definiscono un programma di monitoraggio di sorveglianza e un programma di monitoraggio operativo. Trasmettono a ISPRA i dati conoscitivi e le informazioni sullo stato di conformità delle acque dolci idonee alla vita dei pesci |
| AC Regionali: ARPA/APPA | Enti preposti all’attività dei controlli e del monitoraggio della qualità dei corpi idrici; prelevano i campioni e svolgono le analisi |
| AC Locali: Autorità di bacino | Supportano le regioni per la definizione dei programmi di monitoraggio |
| dettagli dell'attività | |
|---|---|
| categorizzazione degli eventuali rischi e modalità di applicazione delle categorie di rischio | Le acque designate e classificate ai sensi dell'articolo 84 si considerano idonee alla vita dei pesci se rispondono ai requisiti riportati nella Tabella 1/B dell'Allegato 2 alla parte terza del D.Lgs. 152/06. Se dai campionamenti risulta che non sono rispettati uno o più valori dei parametri riportali nella Tabella 1/B dell'Allegato 2 alla parte terza del D.Lgs. 152/06, le autorità competenti al controllo accertano se l'inosservanza sia dovuta a fenomeni naturali, a causa fortuita, ad apporti inquinanti o a eccessivi prelievi, e propongono all'autorità competente le misure appropriate. |
| frequenza (o criteri per stabilire frequenza) | Mensile come da Tabella 1/B, allegato 2 del D.Lgs. 152/06, per un periodo di dodici mesi e nello stesso punto di campionamento. Quando la frequenza è inferiore a un prelievo al mese, i valori devono essere conformi ai limiti tabellari nel 100% dei campioni prelevati. La frequenza stabilita in Tabella 1/B può essere ridotta ove risulti accertato che la qualità delle acque è sensibilmente migliore di quella riscontrabile per i singoli parametri dall’applicazione delle percentuali definite al punto 1 del medesimo allegato. |
| luogo e momento del controllo | Il luogo esatto del prelevamento dei campioni, la sua distanza dal più vicino punto di scarico di sostanze inquinanti e la profondità alla quale i campioni devono essere prelevati sono definiti dall’autorità competente in funzione delle condizioni ambientali locali. |
| metodi e tecniche | Il monitoraggio è realizzato come da Tabella 1/B, allegato 2 del D.Lgs. 152/06. I parametri da determinare obbligatoriamente per la stima della conformità, sono: pH, BOD5, ammoniaca indissociata, ammoniaca totale, nitriti, cloro residuo totale, zinco totale, rame disciolto, temperatura, ossigeno disciolto, materie in sospensione. Possono essere esentate dal campionamento periodico le acque designate e risultate conformi per le quali risulti accertato che non esistono cause di inquinamento o rischio di deterioramento. |
| modalità rendicontazione, verifica e feedback | ISPRA riceve i dati e informazioni dalle regioni/province autonome, come da D.Lgs. 152/06 sezione II art 75 punto 5. Elabora a livello nazionale le informazioni, nell’ambito del Sistema informativo nazionale dell’ambiente (SINA), e le trasmette ai Ministeri interessati e al MATTM, anche per l’invio alla Commissione europea. Il Rapporto nazionale annuale è inviato ad Autorità competenti e regioni. |