Cap. 3F - Ambiente - Monitoraggio acque dolci

    Data di ultimo aggiornamento Aggiornato il 16/12/2010

    ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO RELATIVO ALLE ACQUE DOLCI IDONEE ALLA VITA DEI PESCI
    (D.Lgs. 152/06 s.m.i.; DM n. 56 del 14 aprile 2009)

     

    Macroarea: Attività a Carattere Trasversale
    Settore: AMBIENTE
    Tipologia dell'attività: 4c - Attività di controllo ufficiale svolte sull’intero territorio nazionale, diverse dai Piani specifici comunitari, con organizzazione e programmazione regionali

    Autorità competentiruoli
    AC Centrale: MATTMTrasmette le informazioni alla Commissione Europea
    AC Centrale: ISPRAAcquisizione delle informazioni, elaborazione nazionale e predisposizione di report di sintesi
    AC Regionali: Regioni, province autonomeSentite le Autorità di bacino nell’ambito del proprio territorio definiscono un programma di monitoraggio di sorveglianza e un programma di monitoraggio operativo.
    Trasmettono a ISPRA i dati conoscitivi e le informazioni sullo stato di conformità delle acque dolci idonee alla vita dei pesci
    AC Regionali: ARPA/APPAEnti preposti all’attività dei controlli e del monitoraggio della qualità dei corpi idrici; prelevano i campioni e svolgono le analisi
    AC Locali: Autorità di bacinoSupportano le regioni per la definizione dei programmi di monitoraggio

     

    dettagli dell'attività
    categorizzazione degli eventuali rischi e modalità di applicazione delle categorie di rischioLe acque designate e classificate ai sensi dell'articolo 84 si considerano idonee alla vita dei pesci se rispondono ai requisiti riportati nella Tabella 1/B dell'Allegato 2 alla parte terza del D.Lgs. 152/06.
    Se dai campionamenti risulta che non sono rispettati uno o più valori dei parametri riportali nella Tabella 1/B dell'Allegato 2 alla parte terza del D.Lgs. 152/06, le autorità competenti al controllo accertano se l'inosservanza sia dovuta a fenomeni naturali, a causa fortuita, ad apporti inquinanti o a eccessivi prelievi, e propongono all'autorità competente le misure appropriate.
    frequenza (o criteri per stabilire frequenza)Mensile come da Tabella 1/B, allegato 2 del D.Lgs. 152/06, per un periodo di dodici mesi e nello stesso punto di campionamento. Quando la frequenza è inferiore a un prelievo al mese, i valori devono essere conformi ai limiti tabellari nel 100% dei campioni prelevati.
    La frequenza stabilita in Tabella 1/B può essere ridotta ove risulti accertato che la qualità delle acque è sensibilmente migliore di quella riscontrabile per i singoli parametri dall’applicazione delle percentuali definite al punto 1 del medesimo allegato.
    luogo e momento del controlloIl luogo esatto del prelevamento dei campioni, la sua distanza dal più vicino punto di scarico di sostanze inquinanti e la profondità alla quale i campioni devono essere prelevati sono definiti dall’autorità competente in funzione delle condizioni ambientali locali.
    metodi e tecnicheIl monitoraggio è realizzato come da Tabella 1/B, allegato 2 del D.Lgs. 152/06.
    I parametri da determinare obbligatoriamente per la stima della conformità, sono: pH, BOD5, ammoniaca indissociata, ammoniaca totale, nitriti, cloro residuo totale, zinco totale, rame disciolto, temperatura, ossigeno disciolto, materie in sospensione. Possono essere esentate dal campionamento periodico le acque designate e risultate conformi per le quali risulti accertato che non esistono cause di inquinamento o rischio di deterioramento.
    modalità rendicontazione, verifica e feedbackISPRA riceve i dati e informazioni dalle regioni/province autonome, come da D.Lgs. 152/06 sezione II art 75 punto 5. Elabora a livello nazionale le informazioni, nell’ambito del Sistema informativo nazionale dell’ambiente (SINA), e le trasmette ai Ministeri interessati e al MATTM, anche per l’invio alla Commissione europea. Il Rapporto nazionale annuale è inviato ad Autorità competenti e regioni.