
Cap. 3F - Ambiente - Acque idonee ai molluschi
ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO RELATIVO ALLE ACQUE IDONEE ALLA VITA DEI MOLLUSCHI
(D.Lgs. 152/06 s.m.i.)
Macroarea: Attività a Carattere Trasversale
Settore: AMBIENTE
Tipologia dell'attività: 4c - Attività di controllo ufficiale svolte sull’intero territorio nazionale, diverse dai Piani specifici comunitari, con organizzazione e programmazione regionali
Autorità competenti | ruoli |
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AC Centrale: MATTM | Trasmette le informazioni alla Commissione Europea |
AC Centrale: ISPRA | Acquisizione delle informazioni, elaborazione nazionale e predisposizione di report di sintesi |
AC Regionali: Regioni, province autonome | Trasmettere a ISPRA i dati conoscitivi e le informazioni sullo stato di conformità delle acque idonee alla vita dei molluschi |
AC Regionali: ARPA/APPA | Enti preposti all’attività dei controlli e del monitoraggio della qualità dei corpi idrici; effettuano i campionamenti e svolgono le analisi |
dettagli dell'attività | |
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categorizzazione degli eventuali rischi e modalità di applicazione delle categorie di rischio | Le acque designate ai sensi dell'articolo 87 devono rispondere ai requisiti di qualità di cui alla Tabella 1/C dell'Allegato 2 alla parte terza del D.Lgs. 152/06. Se dai campionamenti risulta che non sono rispettati uno o più valori dei parametri riportali nella Tabella 1/C dell'Allegato 2 alla parte terza del D.Lgs. 152/06, le autorità competenti al controllo accertano se l'inosservanza sia dovuta a fenomeni naturali, a causa fortuita o ad altri fattori di inquinamento, e le regioni adottano misure appropriate. |
frequenza (o criteri per stabilire frequenza) | Le acque designate ai sensi dell’art.87 si considerano conformi quando i campioni di tali acque, prelevate nello stesso punto per un periodo di dodici mesi, secondo la frequenza minima prevista nella Tabella 1/C, allegato 2 del D.Lgs. 152/06 rispettano i valori e le indicazioni di cui alla medesima per quanto riguarda: a) il 100% dei campioni prelevati per i parametri sostanze organo alogenate e metalli; b) il 95% dei campioni per i parametri e ossigeno disciolto; c) il 75% dei campioni per gli altri parametri indicati nella Tabella 1/C. Possono essere esentate dal campionamento periodico per le quali risulti accertato che non esistono cause di inquinamento o rischio di deterioramento. |
luogo e momento del controllo | Il luogo esatto del prelevamento dei campioni, la sua distanza dal più vicino punto di scarico di sostanze inquinanti e la profondità alla quale i campioni devono essere prelevati sono definiti dall’autorità competente in funzione delle condizioni ambientali locali. |
metodi e tecniche | Il monitoraggio è realizzato mediante campionamenti, come da Tabella 1/C, allegato 2 del D.Lgs. 152/06. |
modalità rendicontazione, verifica e feedback | ISPRA riceve i dati e informazioni dalle regioni/province autonome, come da D.Lgs. 152/06 sezione II art 75 punto 5. Elabora a livello nazionale, le informazioni, nell’ambito del Sistema informativo nazionale dell’ambiente (SINA), e le trasmette ai Ministeri interessati e al MATTM, anche per l’invio alla Commissione europea. Il Rapporto nazionale annuale è inviato da ISPRA alle Autorità competenti e regioni |