Cap. 3F - Ambiente - Acque idonee ai molluschi

    Data di ultimo aggiornamento Aggiornato il 16/12/2010

    ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO RELATIVO ALLE ACQUE IDONEE ALLA VITA DEI MOLLUSCHI
    (D.Lgs. 152/06 s.m.i.)

     

    Macroarea: Attività a Carattere Trasversale
    Settore: AMBIENTE
    Tipologia dell'attività: 4c - Attività di controllo ufficiale svolte sull’intero territorio nazionale, diverse dai Piani specifici comunitari, con organizzazione e programmazione regionali

    Autorità competentiruoli
    AC Centrale: MATTMTrasmette le informazioni alla Commissione Europea
    AC Centrale: ISPRAAcquisizione delle informazioni, elaborazione nazionale e predisposizione di report di sintesi
    AC Regionali: Regioni, province autonomeTrasmettere a ISPRA i dati conoscitivi e le informazioni sullo stato di conformità delle acque idonee alla vita dei molluschi
    AC Regionali: ARPA/APPAEnti preposti all’attività dei controlli e del monitoraggio della qualità dei corpi idrici; effettuano i campionamenti e svolgono le analisi

     

    dettagli dell'attività
    categorizzazione degli eventuali rischi e modalità di applicazione delle categorie di rischioLe acque designate ai sensi dell'articolo 87 devono rispondere ai requisiti di qualità di cui alla Tabella 1/C dell'Allegato 2 alla parte terza del D.Lgs. 152/06.
    Se dai campionamenti risulta che non sono rispettati uno o più valori dei parametri riportali nella Tabella 1/C dell'Allegato 2 alla parte terza del D.Lgs. 152/06, le autorità competenti al controllo accertano se l'inosservanza sia dovuta a fenomeni naturali, a causa fortuita o ad altri fattori di inquinamento, e le regioni adottano misure appropriate.
    frequenza (o criteri per stabilire frequenza)Le acque designate ai sensi dell’art.87 si considerano conformi quando i campioni di tali acque, prelevate nello stesso punto per un periodo di dodici mesi, secondo la frequenza minima prevista nella Tabella 1/C, allegato 2 del D.Lgs. 152/06 rispettano i valori e le indicazioni di cui alla medesima per quanto riguarda: a) il 100% dei campioni prelevati per i parametri sostanze organo alogenate e metalli; b) il 95% dei campioni per i parametri e ossigeno disciolto; c) il 75% dei campioni per gli altri parametri indicati nella Tabella 1/C. Possono essere esentate dal campionamento periodico per le quali risulti accertato che non esistono cause di inquinamento o rischio di deterioramento.
    luogo e momento del controlloIl luogo esatto del prelevamento dei campioni, la sua distanza dal più vicino punto di scarico di sostanze inquinanti e la profondità alla quale i campioni devono essere prelevati sono definiti dall’autorità competente in funzione delle condizioni ambientali locali.
    metodi e tecnicheIl monitoraggio è realizzato mediante campionamenti, come da Tabella 1/C, allegato 2 del D.Lgs. 152/06.
    modalità rendicontazione, verifica e feedbackISPRA riceve i dati e informazioni dalle regioni/province autonome, come da D.Lgs. 152/06 sezione II art 75 punto 5. Elabora a livello nazionale, le informazioni, nell’ambito del Sistema informativo nazionale dell’ambiente (SINA), e le trasmette ai Ministeri interessati e al MATTM, anche per l’invio alla Commissione europea. Il Rapporto nazionale annuale è inviato da ISPRA alle Autorità competenti e regioni