
Cap. 3F - Ambiente - Acque in funzione della Qualità ambientale
ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO DELLE ACQUE IN FUNZIONE DEGLI “OBIETTIVI DI QUALITÀ AMBIENTALE”
(D.Lgs. 152/06 s.m.i.; DM 131/08; DM n. 56 del 14 aprile 2009)
Macroarea: Attività a Carattere Trasversale
Settore: AMBIENTE
Tipologia dell'attività: 4c - Attività di controllo ufficiale svolte sull’intero territorio nazionale, diverse dai Piani specifici comunitari, con organizzazione e programmazione regionali
Autorità competenti | ruoli |
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AC Centrale: MATTM | Trasmette le informazioni alla Commissione Europea |
AC Centrale: ISPRA | Acquisizione delle informazioni, elaborazione nazionale e predisposizione di report di sintesi |
AC Regionali: Regioni, province autonome | Trasmettere a ISPRA i dati conoscitivi e le informazioni sul raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale per i corpi idrici significativi |
AC Regionali: ARPA/APPA | Enti preposti all’attività dei controlli e del monitoraggio della qualità dei corpi idrici |
AC Locali: Autorità di bacino | Supportano le regioni per la definizione dei programmi di monitoraggio di sorveglianza e operativo |
dettagli dell'attività | |
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categorizzazione degli eventuali rischi e modalità di applicazione delle categorie di rischio | Obiettivi minimi di qualità ambientale per i corpi idrici significativi, sia superficiali che sotterranei (individuati ai sensi dell’allegato 1 alla Parte Terza del D.Lgs. 152/2006), definiti in funzione della loro capacità di mantenere i processi naturali di autodepurazione e di supportare comunità animali e vegetali ampie e ben diversificate.
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frequenza (o criteri per stabilire frequenza) | Il ciclo del monitoraggio di sorveglianza viene stabilito almeno sessennale, mentre quello del monitoraggio operativo è triennale. |
luogo e momento del controllo | Il monitoraggio di sorveglianza è realizzato nei “corpi idrici probabilmente a rischio” (ovvero laddove, in base ai dati disponibili, non è possibile assegnare la categoria di rischio e sono pertanto necessarie ulteriori informazioni) e nei “corpi idrici non a rischio”. Il monitoraggio di sorveglianza può essere condotto anche nei siti in corpi idrici a rischio, importanti per la valutazione delle variazioni a lungo termine risultanti da una diffusa attività di origine antropica, o particolarmente significativi su scala di bacino, o laddove le regioni ritengano opportuno effettuarlo, sulla base delle peculiarità del proprio territorio. La priorità dell’attuazione del monitoraggio di sorveglianza è rivolta ai “corpi idrici probabilmente a rischio” al fine di stabilire l’effettiva condizione di rischio. Per la categoria dei corpi idrici a rischio viene prescritto il monitoraggio operativo che, oltre a stabilire lo stato del corpo idrico a rischio di non soddisfare gli obiettivi ambientali, serve anche a valutare qualsiasi variazione dello stato di tali corpi idrici risultante dai programmi di misure e a pervenire alla classificazione dei corpi idrici. È previsto anche, per casi specifici, il monitoraggio di indagine, qualora siano sconosciute le ragioni di eventuali superamenti dei limiti imposti, oppure quando il monitoraggio di sorveglianza indica il probabile rischio di non raggiungere gli obiettivi. Può essere previsto, inoltre, per valutare l’ampiezza e gli impatti dell’inquinamento accidentale. La norma specifica anche le frequenze di campionamento nell’arco del periodo di monitoraggio, diversificate per i vari elementi di qualità biologica, scelti in relazione alla tipologia di monitoraggio individuata. |
metodi e tecniche | Allegato 1 e 2 D.Lgs. 152/06 |
modalità rendicontazione, verifica e feedback | ISPRA riceve i dati e informazioni dalle regioni/province autonome, come da D.Lgs. 152/06 sezione II art 75 punto 5. Elabora a livello nazionale le informazioni, nell’ambito del Sistema informativo nazionale dell’ambiente (SINA), e le trasmette ai Ministeri interessati e al MATTM, anche per l’invio alla Commissione europea. Il Rapporto nazionale annuale è inviato ad Autorità competenti e regioni |