Cap. 3E - Controlli sul Territorio - Produzione e commercializzazione delle piante e dei relativi materiali di propagazione

    Data di ultimo aggiornamento Aggiornato il 14/06/2012

    Controlli sulla produzione e commercializzazione delle piante e dei relativi materiali di propagazione
    (Titolo III del D.Lgs. n. 214/2005)

    Tipologia dell'attività:4 c. Controlli ufficiali previsti da norme nazionali e/o comunitarie, diversi dai Piani specifici comunitari con organizzazione e programmazione regionali

    Autorità competentiruoli
    AC Centrale: MIPAAF, Servizio fitosanitario centrale (SFC) (art. 49 D.Lgs. n. 214/2005)Determinazione degli standard tecnici
    Determinazione dei requisiti di professionalità e della dotazione minima delle attrezzature per i controlli
    Coordinamento, armonizzazione e vigilanza sull’applicazione dei controlli
    Raccolta dati sulla presenza e diffusione degli organismi nocivi sul territorio
    AC Regionali: Servizi fitosanitari regionali (SFR) presso i dipartimenti/direzioni  agricoltura o presso agenzie delle Regioni e Province Autonome (art. 50 D.Lgs. n. 214/2005)Esecuzione dei controlli fitosanitari alla produzione ed alla circolazione
    Comunicazione al Servizio fitosanitario centrale della presenza di organismi nocivi precedentemente non presenti sul territorio di competenza
    Rilascio delle autorizzazioni fitosanitarie

     

    dettagli dell'attività
    categorizzazione degli eventuali rischi e modalità di applicazione delle categorie di rischio

    Tra le piante ed i relativi materiali di propagazione  oggetto di controllo,  elencati nell’allegato V, parte A, del D.Lgs. n. 214/2005,  rientrano anche le piantine di ortive e  di fruttiferi. 

    La frequenza dei controlli può essere aumentata  in funzione del ritrovamento di parassiti da quarantena o delle delimitazioni territoriali sulla diffusione di determinati organismi nocivi,  stabilite dalle Regioni sulla base dei risultati delle indagini ufficiali.

    frequenza (o criteri per stabilire frequenza)Regolari e almeno una volta l’anno
    luogo e momento del controlloLe ispezioni possono essere effettuate in tutte le fasi della catena di produzione e commercializzazione e in qualsiasi momento, anche durante il trasporto, ma generalmente  durante  la produzione dei vegetali.
    metodi e tecnicheControllo visivo,  fatti salvi i requisiti particolari di cui all’All. IV del D.Lgs. n. 214/2005, analisi se del caso,  controllo documentale
    azioni per i casi di non conformitàNel caso di lotti non conformi   sono adottate le misure  ufficiali previste all’art. 15 del D.Lgs. n. 214/2005 quali trattamento adeguato, spostamento sotto controllo ufficiale verso luoghi che non presentino rischio fitosanitario o in cui si effettuano trasformazioni, distruzione. Inoltre è possibile disporre la revoca o la sospensione delle autorizzazioni fitosanitarie concesse (autorizzazione art. 19 del D.Lgs. n. 214/2005, iscrizione al Registro Ufficiale dei produttori, autorizzazione al rilascio del passaporto delle piante).
    modalità rendicontazione, verifica e feedbackLe autorizzazioni fitosanitarie di cui al D.Lgs. n. 214/2005 art. 19, 20 e 26  e le relative sospensioni/revoche   e le prescrizioni di misure ufficiali  sono registrate in banche dati regionali e nella banca dati nazionale (SIAN).