Cap. 3C - Malattie Infettive - Zoonosi

    Data di ultimo aggiornamento Aggiornato il 16/12/2010

    MISURE DI SORVEGLIANZA DELLE ZOONOSI E DEGLI AGENTI ZOONOTICI
    (DLgs 191/2006)

    Macroarea: SANITA’ ANIMALE
    Settore: Malattie infettive
    Tipologia dell'attività: 4c - Controlli ufficiali previsti da norme nazionali e/o comunitarie, diversi dai Piani specifici comunitari con organizzazione e programmazione regionali

    Autorità competentiRuoli
    AC Centrale: Ministero della Salute - DGSACoordinamento delle attività finalizzate alla raccolta e registrazione dei dati come da Decreto legislativo 191/2006.
    Tali dati sono relativi alle sole zoonosi, incluse nell’allegato 1 del Decreto legislativo 191/2006, di interesse dell’area Sanità Animale, contenute nel report EFSA. Esse non sono oggetto di attività pianificata a livello centrale e, in alcuni casi, non sono soggette a denuncia ai sensi della normativa vigente.
    Dal momento che nello specifico sistema informativo sono registrati  gli esami effettuati e le positività riscontrate nell’ambito dell’attività di vigilanza veterinaria permanente, i dati scaturiti da tali attività non sono rappresentativi della situazione epidemiologica nazionale.
    Verifica e analisi dei dati registrati, con l’ausilio degli specifici Centri di Referenza.
    Invio dati alla Commissione Europea per l’inserimento nel report comunitario delle zoonosi
    AC Regionali: ASSESSORATI REGIONALI ALLA SANITA’Raccolta e registrazione nell’apposito sistema informativo dei dati relativi alle zoonosi previste  dal D.Lvo 191/06.
    Ai sensi dell’articolo 4, comma 3 è possibile affidare questo passaggio agli Osservatori regionali o agli IZS.
    Validazione dei dati inseriti nell’apposito sistema informativo
    AC Locali: AZIENDE SANITARIE LOCALI Effettuano attività di controllo nell’ambito della vigilanza veterinaria permanente.

     

    DETTAGLI DELL'ATTIVITÀ
    categorizzazione degli eventuali rischi e modalità di applicazione delle categorie di rischioLa categorizzazione del rischio è effettuata in base a valutazioni locali (Regionali e locali).
    frequenza (o criteri per stabilire frequenza)La frequenza dei controlli non è regolare. Essi sono svolti  nell’ambito della vigilanza veterinaria permanente effettuata in base a valutazioni locali (Regionali e locali) con i criteri, se previsti, per ciascuna diversa zoonosi.
    La frequenza della trasmissione dei dati è annuale (D.Lvo 191/06).  entro il 31 marzo nei casi in cui la Regione opera direttamente. Nel caso di registrazione dei dati da parte degli IZS (art 4, comma 3 del D.Lvo 191/06) il Ministero indica di volta in volta la data entro cui i dati dovranno essere resi disponibili da parte degli osservatori regionali e degli IZS.
    luogo e momento del controlloLuogo:
    1.allevamento;
    2.altro luogo dove sono presenti animali non allevati (animali  selvatici);
     Momento: variabile proprio perché sono svolti  nell’ambito della vigilanza veterinaria permanente ed effettuata in base a valutazioni locali (Regionali e locali) con i criteri, se previsti, per ciascuna diversa zoonosi
    metodi e tecnicheCampionamenti per analisi con i criteri previsti per ciascuna diversa zoonosi
    modalità rendicontazione, verifica e feedback

    modalità rendicontazione:
    dalla Periferia al Centro - completamento della registrazione dei dati nel sistema informativo specifico entro il 31 marzo di ciascun anno.
    dal Ministero della Salute alla Commissione Europea - frequenza annuale,entro il 31 maggio, previa verifica ed elaborazione dei dati..

    Il sistema informatizzato è amministrato dal Centro di Referenza per l’Epidemiologia Veterinaria istituito presso l’IZS di Teramo. Le Autorità locali, regionali e gli IZS, provvedono ad alimentare il sistema registrando i dati relativi ai controlli. 

    La verifica della corretta registrazione dell'attività in senso qualitativo è realizzata a livello centrale attraverso l’analisi dei dati inseriti nel sistema con l’ausilio degli specifici Centri di Referenza.

    feedback - Le azioni correttive intraprese dal Ministero della Salute sulle modalità di raccolta dei dati regionali, se  non in linea con quanto previsto dal Decreto legislativo 191/2006, sono realizzate attraverso note ministeriali e riunioni tecniche, insieme ai Centri di referenza interessati.

    Il report comunitario in cui i dati nazionali vengono inseriti è a disposizione sul sito dell’EFSA.