
Cap. 3C - Malattie Infettive - Zoonosi
MISURE DI SORVEGLIANZA DELLE ZOONOSI E DEGLI AGENTI ZOONOTICI
(DLgs 191/2006)
Macroarea: SANITA’ ANIMALE
Settore: Malattie infettive
Tipologia dell'attività: 4c - Controlli ufficiali previsti da norme nazionali e/o comunitarie, diversi dai Piani specifici comunitari con organizzazione e programmazione regionali
Autorità competenti | Ruoli |
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AC Centrale: Ministero della Salute - DGSA | Coordinamento delle attività finalizzate alla raccolta e registrazione dei dati come da Decreto legislativo 191/2006. Tali dati sono relativi alle sole zoonosi, incluse nell’allegato 1 del Decreto legislativo 191/2006, di interesse dell’area Sanità Animale, contenute nel report EFSA. Esse non sono oggetto di attività pianificata a livello centrale e, in alcuni casi, non sono soggette a denuncia ai sensi della normativa vigente. Dal momento che nello specifico sistema informativo sono registrati gli esami effettuati e le positività riscontrate nell’ambito dell’attività di vigilanza veterinaria permanente, i dati scaturiti da tali attività non sono rappresentativi della situazione epidemiologica nazionale. |
Verifica e analisi dei dati registrati, con l’ausilio degli specifici Centri di Referenza. | |
Invio dati alla Commissione Europea per l’inserimento nel report comunitario delle zoonosi | |
AC Regionali: ASSESSORATI REGIONALI ALLA SANITA’ | Raccolta e registrazione nell’apposito sistema informativo dei dati relativi alle zoonosi previste dal D.Lvo 191/06. Ai sensi dell’articolo 4, comma 3 è possibile affidare questo passaggio agli Osservatori regionali o agli IZS. |
Validazione dei dati inseriti nell’apposito sistema informativo | |
AC Locali: AZIENDE SANITARIE LOCALI | Effettuano attività di controllo nell’ambito della vigilanza veterinaria permanente. |
DETTAGLI DELL'ATTIVITÀ | |
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categorizzazione degli eventuali rischi e modalità di applicazione delle categorie di rischio | La categorizzazione del rischio è effettuata in base a valutazioni locali (Regionali e locali). |
frequenza (o criteri per stabilire frequenza) | La frequenza dei controlli non è regolare. Essi sono svolti nell’ambito della vigilanza veterinaria permanente effettuata in base a valutazioni locali (Regionali e locali) con i criteri, se previsti, per ciascuna diversa zoonosi. La frequenza della trasmissione dei dati è annuale (D.Lvo 191/06). entro il 31 marzo nei casi in cui la Regione opera direttamente. Nel caso di registrazione dei dati da parte degli IZS (art 4, comma 3 del D.Lvo 191/06) il Ministero indica di volta in volta la data entro cui i dati dovranno essere resi disponibili da parte degli osservatori regionali e degli IZS. |
luogo e momento del controllo | Luogo: 1.allevamento; 2.altro luogo dove sono presenti animali non allevati (animali selvatici); Momento: variabile proprio perché sono svolti nell’ambito della vigilanza veterinaria permanente ed effettuata in base a valutazioni locali (Regionali e locali) con i criteri, se previsti, per ciascuna diversa zoonosi |
metodi e tecniche | Campionamenti per analisi con i criteri previsti per ciascuna diversa zoonosi |
modalità rendicontazione, verifica e feedback | modalità rendicontazione: Il sistema informatizzato è amministrato dal Centro di Referenza per l’Epidemiologia Veterinaria istituito presso l’IZS di Teramo. Le Autorità locali, regionali e gli IZS, provvedono ad alimentare il sistema registrando i dati relativi ai controlli. La verifica della corretta registrazione dell'attività in senso qualitativo è realizzata a livello centrale attraverso l’analisi dei dati inseriti nel sistema con l’ausilio degli specifici Centri di Referenza. feedback - Le azioni correttive intraprese dal Ministero della Salute sulle modalità di raccolta dei dati regionali, se non in linea con quanto previsto dal Decreto legislativo 191/2006, sono realizzate attraverso note ministeriali e riunioni tecniche, insieme ai Centri di referenza interessati. Il report comunitario in cui i dati nazionali vengono inseriti è a disposizione sul sito dell’EFSA. |