
Cap. 3C - Malattie Infettive - Indennità da SEV e NEI
RICONOSCIMENTO COMUNITARIO DI INDENNITÀ DASETTICEMIA EMORRAGICA VIRALE (SEV) E NECROSI EMATOPOIETICA INFETTIVA (NEI)
(Decreto Legislativo 148/2008)
Macroarea: SANITA’ ANIMALE
Settore MALATTIE INFETTIVE
Tipologia dell'attività: 2 - Piani specifici comunitari con programmazione centrale
Autorità competenti | ruoli |
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AC Centrale: MINISTERO DELLA SALUTE - DGSA - Ufficio II | Valutazione documenti e dati trasmessi dalle Regioni, riguardanti singole aziende o intere zone |
Trasmissione dossier alla Commissione Europea | |
Preparazione della pagina Internet sulla quale devono essere inserite, a disposizione degli Stati Membri, le informazioni previste dalla normativa relative alle aziende e zone riconosciute dalla Commissione Europea | |
AC Regionali: ASSESSORATI REGIONALI ALLA SANITA’ | Trasmissione dossier al Ministero della salute |
AC Locali: AZIENDE SANITARIE LOCALI | Controlli ufficiali ai sensi della Decisione 183/2001 |
Trasmissione dossier alla Regione, previa verifica di quanto dichiarato dalle aziende |
DETTAGLI DELL'ATTIVITÀ | |
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categorizzazione degli eventuali rischi e modalità di applicazione delle categorie di rischio | Attività di controllo è effettuata su base volontaria. Le categorie di rischio e la loro gestione sono indicate nella Decisione 2008/896/CE. |
frequenza (o criteri per stabilire frequenza) | 2 campionamenti da 150 pesci ciascuno per due anni consecutivi. In allevamenti con riproduttori 30 campioni di pesci possono essere sostituiti da altrettanti campioni di fluido ovarico. I campioni possono essere effettuati solo se nel biennio precedente è stata ufficialmente comprovata l’assenza di SEV e NEI |
luogo e momento del controllo | In allevamento tra ottobre e giugno, o comunque quando la temperatura dell’acqua è inferiore a 14° |
metodi e tecniche | Azienda sanitaria Locale: ispezioni e campionamenti per analisi virologiche, in conformità alla Decisione 2001/183/CE. |
modalità rendicontazione, verifica e feedback | Entro 60 giorni dalla pubblicazione sulla pagina Internet del Ministero, qualora non ci siano osservazioni da parte degli Stati Membri, le aziende possono considerarsi riconosciute |