Cap. 3C - Malattie Infettive - Indennità da SEV e NEI

    Data di ultimo aggiornamento Aggiornato il 16/12/2010

    RICONOSCIMENTO COMUNITARIO DI INDENNITÀ DASETTICEMIA EMORRAGICA VIRALE (SEV) E NECROSI EMATOPOIETICA INFETTIVA (NEI)
    (Decreto Legislativo 148/2008)

    Macroarea: SANITA’ ANIMALE            
    Settore  MALATTIE INFETTIVE
    Tipologia dell'attività: 2 - Piani specifici comunitari con programmazione centrale

    Autorità competentiruoli
    AC Centrale: MINISTERO DELLA SALUTE - DGSA - Ufficio IIValutazione documenti e dati trasmessi dalle Regioni, riguardanti singole aziende o intere zone
    Trasmissione dossier alla Commissione Europea
    Preparazione della pagina Internet sulla quale devono essere inserite, a disposizione degli Stati Membri, le informazioni previste dalla normativa relative alle aziende e zone riconosciute dalla Commissione Europea
    AC Regionali: ASSESSORATI REGIONALI ALLA SANITA’Trasmissione dossier al Ministero della salute
    AC Locali: AZIENDE SANITARIE LOCALIControlli ufficiali ai sensi della Decisione 183/2001
     Trasmissione dossier alla Regione, previa verifica di quanto dichiarato dalle aziende

     

    DETTAGLI DELL'ATTIVITÀ
    categorizzazione degli eventuali rischi e modalità di applicazione delle categorie di rischioAttività di controllo è effettuata su base volontaria.
    Le categorie di rischio e la loro gestione sono indicate nella Decisione 2008/896/CE.
    frequenza (o criteri per stabilire frequenza)2 campionamenti da 150 pesci ciascuno per due anni consecutivi. In allevamenti con riproduttori 30 campioni di pesci possono essere sostituiti da altrettanti campioni di fluido ovarico.
    I campioni possono essere effettuati solo se nel biennio precedente è stata ufficialmente comprovata l’assenza di SEV e NEI
    luogo e momento del controlloIn allevamento tra ottobre e giugno, o comunque quando la temperatura dell’acqua è inferiore a 14°
    metodi e tecnicheAzienda sanitaria Locale: ispezioni e campionamenti per analisi virologiche, in conformità alla Decisione 2001/183/CE.
    modalità rendicontazione, verifica e feedbackEntro 60 giorni dalla pubblicazione sulla pagina Internet del Ministero, qualora non ci siano osservazioni da parte degli Stati Membri, le aziende possono considerarsi riconosciute